Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANDURIA il 07/05/1979
avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi nei confronti di COGNOME COGNOME che lo aveva dichiarato responsabile d reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 5, 6 e 7 bis cod. pen., condannandolo alla pena di anni mesi 2 di reclusione e euro 400,00 di multa.
2.12imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, lamentando, con un unico motivo, la contraddittorietà, nonché la manifesta illogicità, nella motivazione in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’arti. 131 bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
In particolare, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione de punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valu complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado d colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
I giudici del gravame del merito a foglio 3 e 4, hanno ritenuto non fondata la richiesta applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, sia in considerazione comportamento abituale dell’imputato, dal momento che risultano dal certificato penale due condanni irrevocabili per furto, una per sette rapine e un’altra per tentata rapina, sia perch da escludersi la irrisorietà del danno, dal momento che il valore complessivo dei beni ammonta a euro 700, con corrispondente danno che non può certo essere ritenuto esiguo .
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di princìpi illustrati da giurisprudenza; il mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod pen., è fondato su motivi – schiettamente di merito, e dunque non consentiti – che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatte dalla Corte territoriale.
Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna delgi ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
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Il consigliere estensore
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