Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33101 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Serradifalco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 15/05/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale D.ssa
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/05/2023, il Tribunale di Caltanissetta condannava NOME COGNOME alla pena di € 3.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all’articolo 95 del d.P.R 380/2001, commesso in Serradifalco fino al 12/09/2019
Avverso la sentenza, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione il COGNOME.
2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione dell’articolo 131-bis cod. pen. e mancanza di motivazione. L’imputato ha ottenuto il permesso di costruire in sanatoria e il certificato idoneità sismica (in zona a bassa sismicità), per cui l’offesa doveva ritenersi minima.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento agli articoli 62-bis e 133 cod. pen.. Il Tribunale ha errato nel ritenere che non sussistesse alcun elemento che giustificasse una diminuzione di pena, non considerando l’età, l’incensuratezza e la condotta collaborativa dell’imputato.
2.4. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento alla concessione ex officio, non richiesta, della pena sospesa.
In data 2 aprile 2024 l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria di replica in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex multis, Sez. 3, n. 24396 del 20/01/2022, Cecco, n.m.; Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Rv. 266586; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265450) ritiene infatti che, in tema di violazioni urbanistiche, i parametri di valutazione fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sono costituti:
dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive);
dalla destinazione dell’immobile;
dall’incidenza sul carico urbanistico;
dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria;
dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti;
dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso;
dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento.
Inoltre, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 g 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata tenendo conto del bene giuridico protetto dell’interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela de pubblica incolumità dal rischio sismico (Sez. 3, n. 783 del 20/04/2017, dep. 11/01/2018, Rv. 271865).
Ai fini della valutazione della gravità del fatto, affinché possa essere esclusa l’applicazio della causa di non punibilità, non è necessario che tali elementi sussistano tutti, potendo il giudi valutare, ai sensi dell’articolo 133 cod. pen., come dirimenti in senso negativo solo alcuni deg elementi anzidetti.
Riassuntivamente, quando la consistenza dell’opera – alla luce dei suesposti parametri – è tale da escludere in radice l’esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice neg l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 33414 04/03/2021, Rv. 282328 – 01).
Nel caso in esame, il giudice territoriale ha escluso la concedibilità della causa di no punibilità in ragione della circostanza (pag. 5) che la Regione Sicilia, con D.G.R. n. 408/2003, aveva recepito l’elenco e le classificazioni dei comuni di cui all’O.P.C.M. n. 3724/2003 introducendo espressamente l’obbligo della progettazione antisismica anche per i comuni classificati in zona 4, come quello di Serradifalco.
L’intervento edilizio realizzato (fabbricato agricolo ad un piano con struttura portante muratura) non rientrava, del resto, tra gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali n si applica la normativa antisismica.
Ritiene il giudice che la realizzazione di un corpo di fabbrica totalmente nuovo, per il qual è stata omessa non solo la procedura amministrativa prevista dalla normativa antisismica, ma anche la richiesta di permesso di costruire, implichi una intenzione dell’imputato di sottrarsi qualsivoglia controllo da parte dell’Autorità, con una condotta posta in essere in totale spregi della normativa posta a presidio degli interessi collettivi connessi alla gestione del territorio suoi vari aspetti.
Tale motivazione non appare manifestamente illogica in quanto considera sia la consistenza dell’immobile che l’entità delle violazioni (assenza totale di titolo autorizzativo) per giustifi diniego.
Ne deriva la manifesta infondatezza della censura.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, non appare censurabile la dosimetria della pena effettuata dal giudice, la cui valutazione ha tenuto conto del disvalore della condotta e della assenza di elementi favorevoli rilevanti ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Si rammenta in proposito che questa Corte ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini d quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputa
conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi all concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la s valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai f della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
Va peraltro evidenziato che quella posta in essere dall’imputato (ossia l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria) non costituisce una “collaborazione” processuale, bensì l’unico modo per ottenere l’estinzione del reato urbanistico commesso.
Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Questa Corte ritiene che il giudice abbia il potere discrezionale di concedere anche d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 4954 del 17/12/1999, dep. 2000, Moresco, Rv. 216563 – 01).
Si è altresì precisato che «per la concessione della sospensione condizionale della pena non sono ipotizzabili né la necessità di una istanza dell’imputato né il potere della parte di rinunciar con la sola precisazione che la concessione medesima non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato, che involga interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stes della sospensione condizionale, compromettendo posizioni garantite con la previsione del beneficio. In tale prospettiva la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi non può assumere quella rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come pregiudizievole» (Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv. 283475 – 01, in
fattispecie relativa all’applicazione ex officio del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell’imputato, in quanto l’estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all’eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento; Sez. 7, Ord. n. 13238 del 27/02/2019, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 18301 del 17/01/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 224489 – 01; Sez. 3, n. 12279 del 25/09/2000, COGNOME, Rv. 217991 – 01).
Nel caso di specie nessun interesse giuridicamente apprezzabile è stato dedotto dalla difesa, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per genericità.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/04/2024.