Particolare tenuità del fatto: quando l’abuso edilizio non è lieve
La particolare tenuità del fatto rappresenta un istituto giuridico volto a escludere la punibilità per reati che, pur sussistenti, presentano un’offensività minima. Tuttavia, in ambito edilizio, l’applicazione di questo beneficio non è automatica e incontra limiti rigorosi legati alla natura delle opere realizzate.
Il caso degli abusi edilizi e la particolare tenuità del fatto
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza del Tribunale di Pistoia. La ricorrente contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis del codice penale, sostenendo che le opere realizzate fossero di modesta entità. La Suprema Corte è stata chiamata a valutare se le caratteristiche dimensionali e strutturali dei manufatti potessero effettivamente rientrare nel concetto di tenuità.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha chiarito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto operata dai giudici di merito è insindacabile in sede di legittimità, purché sia logicamente motivata. Nel caso di specie, la pluralità dei manufatti e le loro caratteristiche strutturali hanno impedito di considerare l’illecito come di scarso rilievo.
Violazione delle norme antisismiche
Un altro aspetto cruciale della sentenza riguarda la sicurezza strutturale. La difesa aveva contestato genericamente la responsabilità penale, ma la Cassazione ha confermato che le dimensioni dei manufatti e la destinazione d’uso (presenza non saltuaria di persone) rendevano obbligatorio il rispetto delle normative antisismiche. L’omissione di tali cautele aggrava la posizione del responsabile, rendendo impossibile la qualificazione del fatto come tenue.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su tre pilastri oggettivi. In primo luogo, l’estensione volumetrica e la complessità strutturale delle opere escludono a priori l’esiguità del danno o del pericolo. In secondo luogo, il fatto che l’autorità amministrativa avesse già negato la sanatoria edilizia costituisce un indicatore univoco della gravità dell’abuso. Infine, la pluralità di interventi edilizi distinti configura una condotta che eccede i limiti della sporadicità e della minima offensività richiesti dalla legge per l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la particolare tenuità del fatto non può essere invocata come scudo generico in presenza di abusi edilizi strutturati o reiterati. La decisione comporta per la ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali. Questo provvedimento sottolinea l’importanza della conformità urbanistica e della sicurezza sismica come beni giuridici non comprimibili.
Perché la Cassazione ha negato la particolare tenuità del fatto in questo caso?
La Corte ha negato il beneficio a causa delle dimensioni dei manufatti, della loro pluralità e del fatto che l’amministrazione avesse già respinto la richiesta di sanatoria.
Quando è obbligatorio rispettare le norme antisismiche?
Le norme antisismiche devono essere rispettate per ogni costruzione che, per dimensioni e struttura, sia destinata a ospitare persone in modo non saltuario.
Cosa rischia chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto delle proprie tesi, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42721 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42721 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di PISTOIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267926), come il fatto “sia per le caratteristiche dimensionali e strutturali, sia per pluralità dei manufatti realizzati, sia infine per il diniego della richiest sanatoria non può certamente ritenersi di particolare tenuità”.
Sulla responsabilità, solo genericamente e incidentalmente contestata, la sentenza con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità ha evidenziato come le dimensioni (e la struttura) dei manufatti e la presenza “non saltuaria” delle persone imponeva il rispetto delle normative antisismiche.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/07/2023