Particolare tenuità del fatto: limiti e rigetto della Cassazione
La particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema penale italiano per evitare l’irrogazione della pena in presenza di condotte che, pur essendo formalmente illecite, presentano un’offensività minima. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è rigorosa nel definire i confini entro cui tale beneficio può essere concesso, specialmente quando si tratta di violazioni di misure restrittive della libertà personale.
Il caso della violazione mirata
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato per aver violato le prescrizioni relative alla propria detenzione domiciliare o misura analoga. Il punto centrale della difesa risiedeva nella richiesta di applicazione dell’esimente prevista dall’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che la condotta fosse priva di reale gravità. L’analisi dei fatti ha però rivelato una dinamica specifica: il soggetto godeva già di ampie finestre di libertà autorizzate, ma ha scelto di allontanarsi proprio nell’unico giorno in cui tale permesso era assente.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno confermato l’orientamento espresso dalla Corte d’Appello, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come i motivi di doglianza fossero una mera riproposizione di quanto già discusso e correttamente respinto nel secondo grado di giudizio. La scelta deliberata di trasgredire nell’unico momento di divieto assoluto qualifica la condotta come non scarsamente offensiva, precludendo l’accesso alla causa di non punibilità.
Analisi della condotta e offensività
Il concetto di particolare tenuità del fatto non può essere slegato dal contesto soggettivo e oggettivo in cui il reato si consuma. Se il sistema concede ampi margini di fiducia al reo attraverso autorizzazioni specifiche, la violazione sistematica o mirata di tali limiti dimostra una ribellione alla norma che mal si concilia con l’idea di un fatto di lieve entità. La precisione della violazione temporale è stata considerata un indice di gravità tale da giustificare la sanzione.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso, giudicato aspecifico e riproduttivo di questioni di merito già ampiamente vagliate. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla scarsa offensività è un giudizio di fatto riservato ai giudici di merito, i quali hanno logicamente argomentato come la violazione commessa nell’unico giorno non autorizzato esprima una volontà di eludere il controllo incompatibile con il beneficio richiesto. La condotta è stata dunque ritenuta meritevole di sanzione penale piena, senza alcuna attenuazione legata alla tenuità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione ribadiscono che l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto automatico per ogni reato minore. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la temerarietà del ricorso. Per i cittadini e i professionisti, emerge chiaramente che la prova della scarsa offensività deve poggiare su elementi concreti di minima lesività, che vengono meno quando la violazione appare come una sfida consapevole alle prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
Cosa si intende per particolare tenuità del fatto?
Si tratta di una causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale che si applica quando l’offesa al bene giuridico è minima e il comportamento del reo non è abituale.
Perché la Cassazione ha respinto la richiesta di non punibilità in questo caso?
Perché il ricorrente ha violato la misura restrittiva proprio nell’unico giorno in cui non aveva autorizzazioni, dimostrando una condotta non scarsamente offensiva e una precisa volontà di trasgredire.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna precedente, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e solitamente di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49186 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49186 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazio di legge in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza formulata e confutata in sede di gravame, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere di non scarsa offensività condotta posta in essere dal ricorrente là dove è stata valorizzata la violazione della mi nonostante il ricorrente godesse di ampia autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazio ponendo in essere la condotta di reato nell’unico giorno in cui non era autorizzato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2023.