Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4145 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4145 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Rio Saliceto (RE) il 5/9/1965
avverso la sentenza del 12/1/2024 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. dichiarazione di inammissibilità nel resto;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ch ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/1/2024, la Corte di appello di Bologna, in parzia riforma della pronuncia emessa il 9/3/2022 dal Tribunale di Modena, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a NOME COGNOME con riguardo al del di cui all’art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
omessa motivazione. La Corte di appello non avrebbe esaminato la produzione documentale difensiva, sebbene decisiva per provare la veridicità di quanto affermato dal legale della società circa l’effettivo scopo della scrittura privata stipulata dal ricorrente e dalla ex moglie, con diretta incidenza quantomeno sul profilo soggettivo del reato; nessun confronto, pertanto, vi sarebbe stato con questa rilevante produzione, sebbene specificamente richiamata tra gli atti acquisiti al processo;
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe negato questa causa di esclusione della punibilità con argomento viziato, richiamando “l’importo non irrisorio della somma evasa” e, dunque, senza tenere in alcuna considerazione la condotta susseguente al reato, quale l’integrale pagamento del debito erariale. La sentenza, pertanto, non avrebbe valutato la significativa modifica apportata alla norma dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei termini appena richiamati, come invece dovuto anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione.
Con riguardo alla prima censura, il Collegio ne rileva la manifesta infondatezza, non potendosi condividere la tesi per la quale la sentenza di appello non avrebbe preso in esame la produzione documentale della difesa e, in particolare, le comunicazioni del 27/3/2012 e del 28/3/2012 inviate dal legale della società alla segreteria della stessa.
4.1. Già il primo Giudice, con motivazione ritenuta del tutto solida e priva di incongruenze, aveva valutato non decisive le dichiarazioni dell’avv. COGNOME (che i documenti in questione dovrebbero confermare), evidenziando che lo stesso legale si era limitato a riportare quanto gli era stato riferito dal ricorrente e dalla moglie NOME COGNOME circa l’effettiva volontà di eseguire la donazione ed il presunto scopo della citata scrittura privata (assicurare la intangibilità degli effett dell’atto a fronte del rischio di revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli del donante). Questa tesi, infatti, risultava espressamente contrastata dal testo della stessa scrittura, dal quale emergeva inequivoca la dissimulazione della cessione onerosa di quote compiuta dal ricorrente (in adempimento della restituzione di finanziamenti ricevuti), dunque effettuata a scopi esclusivamente fiscali (“Onde fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 3 comma 4 ter
del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 34, i contraenti hanno tuttavia stabilito di regolare formalmente attraverso un contratto di donazione la cessione delle azioni suddette”). Ancora la sentenza di primo grado, peraltro, aveva riportato integralmente il contenuto di questa scrittura, nella quale si affermava che “la donazione posta in essere (…) è pertanto ad ogni effetto simulata, avendo in realtà le parti regolato i loro pregressi rapporti di mutuo attraverso la datio in solutum in oggetto, ovvero con atto a titolo oneroso e non gratuito.”
4.2. In presenza di una scrittura di “assoluta chiarezza”, il cui contenuto non è oggetto di contestazione in questa sede, la Corte di appello ha dunque ritenuto non rilevante la documentazione prodotta dalla difesa, sul punto stendendo una motivazione del tutto solida, fondata su un dato probatorio oggettivo e priva di illogicità manifesta, come tale non censurabile.
La prima doglianza, pertanto, è inammissibile.
Risulta fondato, per contro, il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione della sentenza sul diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
5.1. La Corte di appello ha negato la particolare tenuità del fatto “atteso l’importo non irrisorio della somma evasa”; nessuna valutazione, dunque, è stata compiuta della documentazione depositata con una memoria difensiva (pur citata nella stessa pronuncia), che attesterebbe il pagamento dell’importo dovuto a titolo di “definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”.
5.2. La sentenza, pertanto, non ha considerato il comportamento successivo al reato che, a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022, deve esser valutato nell’ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell’esimente, rilevando ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo (anche con riguardo ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della novella, come affermato – tra l’altro – da Sez. 1, n. 30515 del 2/5/2023, COGNOME, Rv. 284975). Il principio, peraltro, è stato già affermato proprio con riguardo ai reati tributari, sul presupposto che “tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto della novella dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma 1. cod. pen., vi è anche l’integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l’Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla
c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali” (Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024, Campana).
5.3. A rafforzare ulteriormente il rilievo che anche il legislatore oggi assegna al pagamento di quanto dovuto, sempre nell’ottica dell’art. 131-bis cod. pen., occorre infine richiamare l’art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. 1gs. 14 giugno 2024, n. 87. Nella norma, infatti, è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale “ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria; c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della cris d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”.
5.4. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio, affinché si proceda ad una nuova valutazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Nelle more di questa decisione, tuttavia, il reato contestato al 27/9/2013 – si è estinto per prescrizione, maturata 1’11/6/2024 tenuto conto anche di 258 giorni di sospensione. Ne consegue, per la medesima ragione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024
iere estensore
Il PreOtlente