Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33648 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME MACRICOGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, nei confronti di NOME COGNOME, nato a Novara il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME del foro di Biella, con le quali Ł stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 settembre 2023, il Tribunale di Novara condannava NOME COGNOME alla pena di anni uno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 256bis , commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per aver appiccato il fuoco a rifiuti da egli stesso abbandonati, in area boscata, in violazione dell’art. 192, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006 circa il divieto di abbandono ed ivi trasportati con Renault Clio, tg. TARGA_VEICOLO, di proprietà della compagna NOME.
Con sentenza del 13 marzo 2025, la Corte di appello di Torino assolveva l’imputato perchØ non punibile per particolare tenuità del fatto.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione.
Deduce il ricorrente che la Corte territoriale, al fine di qualificare l’offesa come di particolare tenuità, ha attribuito fondamentale rilevanza alle dichiarazioni dell’imputato (recatosi in campagna a bruciare dei fogli di carta), a) senza tuttavia spiegare perchØ si era fatto prestare l’auto dalla convivente per disfarsi di alcuni fogli di carta e, benchŁ privo della patente di guida, avesse condotto il veicolo sino ad un sito appartato nella pineta di Oleggio per bruciare gli scarti, costringendo i militari ad un inseguimento, mentre la circostanza che, ad ore di distanza, il fuoco fosse ancora acceso dava conto che non si trattasse di carta; b) senza valutare che, al di là dell’ingombro dei rifiuti, il pregiudizio per l’ambiente dipendeva esclusivamente dalla tipologia dei residui che potrebbero essere di grande pericolosità, anche se quantitativamente modesti; c) senza infine considerare, quali fattori impeditivi del
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la pluralità delle fattispecie delittuose integrate costituite dall’aver trasportato e abbandonato in modo incontrollato in area boschiva dei rifiuti, nonchØ dall’aver appiccato il fuoco, con i rischi di inquinamento della falda e delle acque superficiali.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale.
La Corte territoriale, al fine di applicare la causa di non punibilità, aveva valorizzato le modestissime dimensioni del fuoco e la mancanza del rischio di propagazione dell’incendio, senza considerare che, trattandosi di un reato di pericolo concreto e di condotta (‘appiccare il fuoco’), per la sua integrazione non Ł richiesta la dimostrazione di aver arrecato un danno all’ambiente, mentre la valorizzazione della scarsa diffusività e delle modeste conseguenze dannose per ritenere la speciale tenuità del danno dimostra di considerare erroneamente dati del tutto estranei al perimetro normativo delle fattispecie contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, congiuntamente esaminati perchØ connessi, sono infondati.
1.1. L’art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa Ł di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».
E, dunque, oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena; all’epoca dei fatti giudicati la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), la norma richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento (Sez. 3, n. 5804 del 08/01/2025, COGNOME; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta).
Il primo degli ‘indici-criteri’ (così li definisce la relazione allegata al decreto legislativo che ha introdotto l’istituto) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell’offesa, si articola a sua volta in due «indici-requisiti» (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l’esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonchØ alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022).
Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti» della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell’articolo 133 cod. pen., sussista l’«indice-criterio» della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista l’«indice-criterio» della non abitualità del comportamento (su quest’ultimo punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, ai fini del presupposto ostativo dell’abitualità, il comportamento deve ritenersi tale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, precisando, sul punto, che il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all’applicazione dell’istituto e che la pluralità di illeciti non presuppone che si sia in presenza di condanne irrevocabili). Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
1.2 Tanto premesso, la Corte territoriale ha congruamente motivato sulla sussistenza
dei due indici-criteri, sottolineando, per un verso, le modestissime dimensioni del fuoco (desunte dalla circostanza che i militari intervenuti si posero all’inseguimento dell’imputato datosi alla fuga, senza avvertire la Centrale operativa e senza allertare i vigili del fuoco, non ravvisando pericolo di incendio o rischio di propagazione, e che, quando fecero ritorno sui luoghi, dopo aver compiuto gli atti di accertamento volti alla individuazione del fuggitivo, il fuoco era sostanzialmente spento, essendovi soltanto ceneri ancora accese prive di residui di combustione tali da far ritenere che fossero stati bruciati rifiuti di una certa consistenza e/o pericolosità) che non aveva determinato, neppure in astratto, alcun pericolo per l’ambiente, e, per altro verso, la non abitualità del comportamento, rilevando nel certificato del casellario giudiziale l’assenza di illeciti della medesima indole, essendo l’imputato gravato da reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica.
1.3. A fronte di ciò, non Ł rilevante la fuga operata dall’imputato alla vista dei militari, costretti ad intraprendere un inseguimento, dal momento che la Corte di merito ha correttamente rilevato sul punto che la valutazione della condotta susseguente al reato Ł stata introdotta in epoca successiva al reato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del d.lgs. n. 150 del 2022 che, avendo carattere sostanziale, Ł applicabile, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., qualora intervenente pro reo, anche ai fatti precedentemente commessi (Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023, COGNOME, Rv. 284975; nello stesso senso, Sez. 4, n. 7200 del 23/01/2024, COGNOME, non mass.).
Allo stesso modo, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, gli elementi valorizzati in sentenza, quali l’esiguità del pericolo connesso alle modestissime dimensioni del fuoco e alla limitata entità dei rifiuti (materiale cartaceo o agevolmente combustibile, ritenendosi mera congettura quella che fosse stata bruciata anche della plastica) si pongono in sintonia con gli orientamenti espressi da questa Corte (cfr., Sez. Sez. 3, n. 17069 del 24/01/2019, Galati, Rv. 275905: fattispecie nella quale la Corte di legittimità ha annullato con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in un caso in cui era stato appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi e i giudici di secondo grado avevano dato atto della limitata entità dei rifiuti e della occasionalità del fatto).
Se, infatti, la fattispecie incriminatrice si configura coma reato di pericolo concreto e di condotta («appicca il fuoco») nel quale non assume rilievo, per la sua integrazione, l’evento dannoso, perchØ dalla condotta di appiccare fuoco deriva il concreto pericolo per l’ambiente e per la collettività, rappresentando una concreta applicazione del principio di precauzione (Sez. 3, n. 52610 del 04/10/2017, Sancilles, Rv. 271359), il compito del giudice di merito si risolve pur sempre in un accertamento diretto a valutare l’esistenza e la consistenza dell’offesa in concreto al momento della condotta. La Corte territoriale ha allora, senza vizi logici, argomentato sulla base della modestissima quantità dei rifiuti e delle dimensioni del fuoco, nonchØ della tipologia di rifiuti bruciati, concludendo nel senso della tenuità dell’offesa.
Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto non manifestamente illogiche, nŁ contraddittorie, sono insindacabili in sede di legittimità.
In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M
Rigetta il ricorso.
Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME