Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10230 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10230 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con unico motivo, deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a ribadire censure già proposte in secondo grado e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e puntuale (alla pag. 2 della sentenza impugnata), proponendo una diversa lettura delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha escluso l’applicazione della predetta causa di non punibilità in ragione delle modalità dell’azione, della durata dell’allontanamento dall’abitazione ove l’imputato era ristretto agli arresti domiciliari, protrattosi sino all’arrivo delle forze di polizia, dell’intensità del dolo, del movente della condotta inottemperante e del precedente per analogo reato nei confronti del condanNOME;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 febbraio 2026.