Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50266 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50266 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Il PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 27 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commesso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21 settembre 2019.
Secondo la contestazione, l’imputato al fine di trarne profitto, allacciandosi abusivamente alla rete elettrica e in particolare collegandosi direttamente alla presa di una tavoletta alimentata da rete RAGIONE_SOCIALE e bypassando il contatore, si era impossessata di energia elettrica di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE con violenza sulle cose.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità . penale.
La Corte, nel ritenere che l’imputato avesse fruito di energia elettrica sottratta all’RAGIONE_SOCIALE, non aveva tenuto conto, da un lato, che l’utenza non era attiva e, dall’altro, che non vi era alcuna prova che egli fosse l’autore dell’allaccio abusivo.
Inoltre la Corte avrebbe escluso il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., sul presupposto che il fatto fosse stato commesso con violenza sulle cose, quando in realtà tale ultima circostanza non era stata provata, se non attraverso i rilievi fotografici e le dichiarazioni testimoniali.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente al GLYPH profilo della valutazione del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. .
Con riferimento al profilo della sussistenza della prova della condotta di reato ascritta all’imputato, GLYPH si deve, in primo luogo, ribadire che, in caso di conformità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, ai quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei, rispetto a quelli utilizzati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito
costituiscono una sola entità ( Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, deo. 1994, COGNOME, Rv. 197250; Sez. 3 n. 13926 dell’01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615).
Si deve ricordare, altresì, che la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità, attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione è il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Nel caso in esame la Corte di Appello ha dato atto della esistenza di un allaccio abusivo alla rete RAGIONE_SOCIALE, in forza del quale il nucleo famigliare dell’imputato riceveva energia elettrica nell’appartamento ove risiedeva e ove l’utenza non era più attiva, in quanto staccata per morosità; ha rilevato, inoltre, che detto allacciamento era avvenuto, come riferito dal tecnico COGNOME, mediante manomissione del contatore sito all’interno dell’abitazione con asportazione del coperchio sigillato dal quale partivano quattro cavi collegati alla rete. La Corte ha, infine, osservato, che indipendentemente da chi avesse posto in essere la condotta materiale, l’imputato doveva essere ritenuto responsabile, in quanto soggetto fruitore della fornitura di energia per un tempo considerevole e intestatario della utenza disattivata per morosità.
2.1. Il ricorrente ha formulato censure in punto di fatto che, a fronte del percorso argomentativo sinteticamente riportato, congrua, logica e coerente con il compendio probatorio, devono ritenersi infondate. Il riferimento, contenuto nella motivazione, alla disattivazione dell’utenza non è né illogico, né contraddittorio rispetto alla affermazione della responsabilità in ordine al reato contestato, giacché, proprio perché l’utenza domestica era stata disattivata per morosità, l’imputato aveva effettuato l’allaccio abusivo alla rete RAGIONE_SOCIALE. Così pure il ragionamento della Corte, per cui nessun rilievo assumeva la individuazione di chi avesse materialmente operato l’allaccio abusivo, appare ragionevole, posto che la condotta di reato deve essere ascritta anche a chi, usufruendo dell’allaccio abusivo, risulta concorrente morale in tale condotta.
Il motivo, invece, come detto, è fondato in relazione al profilo della valutazione della causa non punibilità.
La motivazione della Corte di Appello, fondata sul rilievo che la pena edittale del reato di furto circostanziato era ostativa alla applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è oggi superata.
Il nuovo art. 131 bis, cod. pen., come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. Igs. n. 150/2022, prevede l’applicabilità generalizzata dell’istituto a tutti i rea puniti con pena detentiva minima pari o inferiore a due anni, sicché cade ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali, appunto, i furti aggravati che, in larga parte, sono oggi diventati punibili a querela ad opera della stessa riforma. Inoltre la nuova formulazione della norma in esame, prevede, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, anche la possibilità per il giudice di considerare la condotta susseguente al reato.
La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022.
Già si è sottolineato che l’istituto in esame ha natura sostanziale ed è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e – solo per questi ultimi – la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, c. 2 cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha specificato che invece, ove non si discuta dell’applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilit d’ufficio della questione).
Ne discende che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente. La relativa questione, pertanto, potrà essere proposta con il gravame e sarà, comunque, deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d’ufficio ai sensi dell’art. 129, c. 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell’art. 620, c. 1, lett. i) cod. proc. pen. (Sez 4 n., n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133)
3.1. Nel caso di specie, il reato per il quale è stata pronunciata condanna, furto monoaggravato, è punito con pena detentiva non superiore nel minimo a due, sicché in astratto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere ravvisata. Non avendo il tema formato oggetto di trattazione nel giudizio
di merito e, pertanto, non contenendo la sentenza alcun elemento al quale possa essere agganciata la relativa valutazione, non vi sono le condizioni per una pronuncia ex officio da parte di questa Corte, essendosi il ricorrente limitato alla richiesta senza correlarla ad alcun elemento in fatto e in diritto.
Ne consegue GLYPH che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla valutazione della applicabilità della causa di non punibilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Messina, altra sezione. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della applicabilità della causa di non punibilità e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Messina, altra sezione. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in o GLYPH il 22 novembre 2023 Il Co GLYPH e stensore
Il Presidente