Particolare Tenuità del Fatto: Quando Bruciare Rifiuti è un Reato Grave
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa causa di non punibilità in materia di reati ambientali, specificamente nel caso della combustione illecita di rifiuti. Analizziamo la decisione per comprendere perché il rogo di rifiuti, soprattutto se di natura plastica, difficilmente può essere considerato un fatto di lieve entità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall’art. 256, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). L’imputato aveva appiccato il fuoco a una quantità di rifiuti. La sua difesa si basava sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che l’episodio fosse di gravità trascurabile.
La Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta, e l’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione nel diniego.
La Decisione della Cassazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ribadito i principi consolidati che regolano l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La norma richiede la compresenza di due requisiti fondamentali, che devono essere valutati congiuntamente e non in alternativa:
1. La particolare tenuità dell’offesa: valutata in base alla modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo.
2. La non abitualità del comportamento: l’autore del reato non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Il focus della decisione si concentra sul primo requisito. La Corte ha sottolineato che, per valutare la tenuità dell’offesa, il giudice deve fare riferimento ai criteri direttivi dell’art. 133 del codice penale, che includono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo dell’azione, la gravità del danno e l’intensità del dolo o il grado della colpa.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte territoriale, confermata dalla Cassazione, è stata ritenuta congrua e corretta. L’esclusione della particolare tenuità del fatto si fonda su due elementi cruciali emersi nel corso del giudizio di merito:
* La quantità non modica dei rifiuti: Il rogo non ha interessato una piccola quantità di scarti, ma un cumulo di dimensioni significative. Questo dato quantitativo è il primo indice che contrasta con il concetto di ‘tenuità’.
* La natura dei materiali combusti: Tra i rifiuti erano presenti anche materie plastiche. La combustione di tali materiali è notoriamente pericolosa, in quanto libera nell’atmosfera sostanze tossiche e nocive per la salute umana e per l’ambiente. Questo aspetto qualifica il pericolo generato dalla condotta come tutt’altro che esiguo.
La combinazione di questi due fattori – quantità e qualità dei rifiuti – ha portato i giudici a concludere che il danno e il pericolo cagionati non potevano essere considerati di lieve entità. Pertanto, mancando il requisito essenziale della particolare tenuità dell’offesa, la causa di non punibilità non poteva essere applicata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: i reati ambientali non devono essere sottovalutati. La combustione illecita di rifiuti, specialmente quando riguarda materiali plastici o altre sostanze pericolose e in quantità non trascurabili, costituisce un’offesa grave al bene giuridico protetto, ovvero l’ambiente e la salute pubblica. La decisione della Cassazione serve da monito, chiarendo che la difesa basata sulla particolare tenuità del fatto ha scarse probabilità di successo in contesti di concreto pericolo ambientale. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: lo smaltimento illecito di rifiuti attraverso il fuoco è una pratica severamente sanzionata, e la sua pericolosità intrinseca ne preclude, nella maggior parte dei casi, la qualificazione come fatto di lieve entità.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto per il reato di combustione di rifiuti?
Sì, in astratto è possibile, ma la sua applicazione è soggetta a una rigorosa valutazione del caso concreto da parte del giudice. La decisione dipenderà da fattori come la quantità e la natura dei rifiuti bruciati.
Quali elementi hanno portato i giudici a escludere la particolare tenuità del fatto in questo caso?
Due elementi principali: la quantità dei rifiuti, definita ‘non modica’, e la loro composizione, che includeva materie plastiche la cui combustione genera sostanze tossiche, creando così un pericolo concreto e non trascurabile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12453 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. con riferimento ai reati di cui all’art. 256 comma 3 del d.lvo n. 152 del 2006, è manifestamente infondato.
Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art.. 131 bis cod.pen. richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si clesume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità comportamento.
Quanto al primo requisito – particolare tenuità dell’offesa- si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, che sono la modalità della condotta e l’esiguità d danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagioNOME alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due “indici-requisiti” della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma 1, suss la particolare tenuità dell’offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
La corte territoriale ha escluso, sulla base degli indici di cui all’art. 133 cod.pen. particolare tenuità del fatto in ragione della quantità non modica di rifiuti a cui aveva appiccato il fuoco tra cui anche rifiuti di materie plastiche, da cui la combustione d materie tossiche.
La motivazione è congrua e corretta in diritto,t. rtA 1-1 COGNOME 4,1 Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dePett ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. 7 {
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna j i a? ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2024
Il consiglie COGNOMECOGNOMENOME> nsore COGNOME
Il Presidente