Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 520 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Taormina (ME) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio, sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., ed il rigetto d ricorso nel resto;
udito il difensore ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Messina del 16 ottobre 2020, nella parte in cui, confermandone la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (oltr che per quello di furto), ha escluso per esso la non punibilità per la particolare tenuità dell’offesa, a norma dell’art. 131-bis, cod, pen., o, in subordine, riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), stesso codice.
Quanto al primo di tali profili, il ricorrente lamenta la violazione del citat art. 131-bis ed il vizio di motivazione, in quanto la Corte d’appello, giustificando l’esclusione della causa di non punibilità per «la facilità di reperimento dello stupefacente e la spregiudicatezza dimostrata nella vicenda», si sarebbe limitata ad un giudizio apodittico nonché fondato esclusivamente sulla tipologia del reato, anziché impegnarsi nella necessaria valutazione delle specifiche modalità e circostanze del singolo fatto.
In particolare, l’asserita facilità di reperimento della sostanza sarebbe smentita dall’incensuratezza dell’imputato, dalla modestissima quantità di stupefacente ceduta, dalla scarsa avvedutezza da lui dimostrata nella custodia della merce, in casa e senza alcuna accortezza, nonché dall’esito negativo dei servizi di appostamento e della perquisizione cui è stato sottoposto: tutti elementi che, invece, depongono per la non abitualità della condotta dell’indagato, la modestissima entità del pericolo di diffusione delle sostanze stupefacenti e, quindi, la particolare tenuità dell’offesa al bene della salute pubblica.
Per queste ragioni, dunque, le dichiarazioni dell’acquirente, sulle quali, invece, i giudici di merito hanno fondato il loro assunto, non sarebbero conferenti.
Nulla più che una formula di stile, inoltre, sarebbe il riferimento alla “spregiudicatezza”, dal momento che la sentenza non indica gli elementi su cui fonda tale sua valutazione.
Quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., premesso che oggetto di giudizio è una cessione di stupefacente per il prezzo di venti euro e che, dunque, sussisterebbero i presupposti di fatto richiesti dalla norma, il ricorrente adduce che la sentenza ha violato tale disposizione di legge, là dove ha affermato che essa non potrebbe comunque trovare applicazione ai reati in materia di stupefacenti, in quanto il relativo danno criminale attiene a beni giuridici diversi dal patrimonio, ed altresì che il riconoscimento dell’attenuante finirebbe per duplicare la valutazione del medesimo elemento già valutato ai fini della derubricazione nella fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73.
Obietta però il ricorrente – richiamando a proprio sostegno i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 24990 del 2020 – che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante, assume rilievo decisivo la finalità di lucro, indipendentemente dal tipo di reato; ed altresì che non vi è alcuna sovrapposizione rispetto alla fattispecie di cui al predetto comma 5, essendone diversi la natura (l’una essendo una circostanza, l’altra, invece, un’autonoma figura criminosa) ed i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondati entrambi i motivi di ricorso e l’ordinanza impugnata dev’essere perciò annullata con rinvio al giudice di merito, per il necessario supplemento di motivazione.
La lettura dell’atto d’appello – consentita al giudice di legittimità ne momento in cui il ricorso deduce l’omissione di motivazione, da parte della sentenza impugnata, su specifiche circostanze dedotte con il gravame e decisive per un diverso esito del giudizio sui capi o i punti interessati – permette di rilevar come la difesa avesse con esso evidenziato diversi aspetti suscettibili di rilevanza ai fini dell’eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 131-bis, cod. pen..
La risposta della Corte d’appello, però, si risolve in una mera apodissi.
Il riferimento alla «spregiudicatezza» dell’indagato, infatti, è piuttosto vago, non essendo sorretto dall’indicazione di specifici comportamenti né da un’autoevidente gravità obiettiva della condotta, quanto meno in termini assoluti (si tratta pur sempre, infatti, della cessione di una dose di stupefacente e della sottrazione di una cintura, seppur probabilmente costosa).
Quanto, poi, all’asserita «facilità di reperimento dello stupefacente», la sentenza non spiega da quale dato probatorio quella debba desumersi. Può solo ipotizzarsi che essa emerga dalle dichiarazioni dell’acquirente (trattandosi dell’unico elemento di prova espressamente indicato in motivazione), cui la Corte d’appello dà credito, poiché confermate dall’avvenuta restituzione della cintura: fatto, quest’ultimo, però, che semmai può dar riscontro dell’episodio del furto, ma non anche necessariamente, ed automaticamente, delle residue affermazioni dei testimone.
Si rende indispensabile, dunque, sotto entrambi i suddetti aspetti, che la Corte d’appello chiarisca il suo pensiero, ove intenda confermare il suo giudizio sul punto.
Non hanno fondamento giuridico, poi, le ragioni per le quali la sentenza ha escluso il riconoscimento, in via subordinata, della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4), cod. pen..
Per questa parte, è sufficiente rinviare al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza rammentato anche dai giudici d’appello, hanno statuito che la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti e, in particolar
fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499).
Qualora superi la precedente doglianza, dunque, la Corte d’appello dovrà rivalutare il fatto sotto questo ulteriore profilo, alla luce del principio di d appena rammentato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso il 24 novembre 2022.