Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44046 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44046 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 131 bis cod. proc. pen., ritenuto applicabile sulla base dello ius superveniens;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha compiutamente indicato i presupposti per applicare la causa di non punibilità e, comunque, la pluralità di condotte di cessione di sostanze stupefacenti, dimostrative dell’abitualità della condotta illecita, non consentono, neppure in astratto, la sua applicazione;
Rilevato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in relazione all’indicazione di una imputazione errata, è manifestamente infondato, in quanto non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, avendo ad oggetto la sentenza le condotte correttamente contestate, ed è stato emendato a mezzo di correzione di errore materiale;
Considerato che il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 49 cod. pen. e al vizio di motivazione per mancata assoluzione per carenza di principio attivo, è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte d legittimità a un rinnovato esame delle risultanze probatorie, òllecitandor una lettura alternativa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.