Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48962 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48962 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo gra in anni due di reclusione ed euro 3000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 c 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
2.11 ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla disposta confisca del denaro qua profitto del reato e violazione di legge, nonché carenza di motivazione in relazione al din dell’art. 131-bis cod. pen.
Il primo motivo di ricorso, non previamente dedotto in appello, è inammissibile in quant improponibile dinanzi al giudice di legittimità ex art. 606 cpv. cod. proc. pen., dal momento con l’atto di appello veniva contestato esclusivamente il trattamento sanzioNOMErio e il din della fattispecie di particolare tenuità
3.1 Quanto al secondo motivo di ricorso, anch’esso é destituito di fondamento, in quanto poggia su asseriti difetti di logicità della sentenza non emergenti dal provvedimento impugnat
I giudici territoriali hanno dato infatti conto di elementi sintomatici dell’abitual condotta illecita, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. cod. pen.: in particolare, si fa riferimento all’apprezzabile numero di dosi singole estraibi stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, nonché a due precedenti penali specifi ciò facendo emergere un’indubbia pericolosità sociale della condotta di spaccio connotata da un’abitualità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-b (cfr. p. 4). Occorre a tal proposito rammentare che le valutazioni del giudice di merito, in o alla sussistenza della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittim sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idone a dar conto delle ragioni del decisum.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all’elevato coefficiente d connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella mis indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente