Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso è inammissibile
La questione della particolare tenuità del fatto rappresenta un pilastro del moderno diritto penale, finalizzato a deflazionare il sistema giudiziario da condotte di scarso rilievo offensivo. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico e richiede una strategia difensiva rigorosa, specialmente in sede di legittimità.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione impugnando una sentenza della Corte d’Appello. Il fulcro della contestazione riguardava l’applicabilità dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. Il ricorrente sosteneva che i giudici di secondo grado avessero errato nel non concedere tale esimente.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha analizzato il ricorso, dichiarandolo immediatamente inammissibile. La ragione principale risiede nella natura dei motivi presentati: la difesa si è limitata a riprodurre le medesime censure già sollevate in appello, senza confrontarsi realmente con le motivazioni fornite dai giudici di merito. La Cassazione ha ribadito che il ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale al provvedimento impugnato, non potendo risolversi in una sterile ripetizione di argomenti già disattesi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla verifica della coerenza logica della sentenza di appello. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte territoriale aveva già ampiamente motivato il diniego della particolare tenuità del fatto, analizzando i profili di gravità della condotta e l’entità del danno. Poiché la sentenza impugnata era risultata immune da vizi logici o giuridici, la semplice riproposizione delle stesse lamentele è stata giudicata priva di specificità. Inoltre, la Corte ha ravvisato una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, applicando i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale in materia di sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che per invocare con successo la particolare tenuità del fatto in Cassazione non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario dimostrare un errore manifesto nel ragionamento del giudice di merito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il soggetto non solo il rigetto delle proprie istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione riproduce motivi già respinti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manca della necessaria specificità critica rispetto alla sentenza impugnata.
Quando si può applicare l’art. 131-bis c.p.?
Si applica quando l’offesa causata dal reato è di scarsa entità e il comportamento del colpevole non risulta abituale.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50645 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50645 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura in ordine all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente va e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si vedan le pagine 5 e 6);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.