Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5613 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5613 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
– La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia co la quale NOME era stata condannata per il reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000 74 con evasione di imposte pari a C 79.159,00.
– Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
– Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianza manifestamente infondata.
Quanto al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.p la corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell’offesa in considerazione della cir che l’imputata aveva depositato tardivamente, oltre il termine di novanta giorni dalla re scadenza, ma che tale condotta successiva non valeva ad escludere la gravità dell’offesa i quanto la pur tard va dichiprzione ,riportava dati non veritieri cioè non coincidenti co cgi,e accertati che avevand. , rricostruzione)f reddito pari a C 212.014,00, con evasione delle imposte, peraltro neppure corrisposte pur tardivamente tenuto conto dell’affermato principio secondo c la condotta susseguente al reato (la tardiva presentazione), in uno con i criteri di cui all’ comma 1 cod.pen., rientra nell’ambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le mod della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulta di particolare tenuità vale da sola a ritenerla. Come già chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite Ubaldi, la con susseguente il reato è elemento di considerazione nell’ambito della complessiva valutazione de requisiti per l’applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto «rilevando dell’apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’eleme soggettivo». Nella valutazione globale del fatto, la corte territoriale ha espresso un giud gravità dell’offesa tenuto conto che la presentazione della dichiarazione non era neppure verit sulla ricostruzione dei redditi che in quanto non manifestamente illogica non è censurabil questa sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto de sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in c nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissi medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. per., l’onere delle spese del procedimento )/ nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026