Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7092 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7092 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 44/2026
NOME COGNOME
UP – 13/01/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
UBALDA COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Letta la memoria del difensore che ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Con lÕimpugnata sentenza, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari con la quale lÕimputato era stato condannato, alla pena sospesa di anni uno e mesi otto fi reclusione, perchŽ ritenuto responsabile del delitto di cui allÕart. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per avere quale legale rappresentante della ditta RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte, occultato n. 32 fatture emesse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, non esibendo le stesse e cos’ impedendo la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso lÕimputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione alla erronea applicazione dellÕart. 131 cod.pen.. La corte territoriale avrebbe escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilitˆ in ragione di comportamenti seriali dellÕattivitˆ criminosa e dellÕabitudine del soggetto a violare la legge, disattendendo il dictum delle Sezioni Unite Ubaldi che hanno ritenuto applicabile la menzionata causa di non punibilitˆ
anche al reato continuato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che, in presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto pu˜ essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta che, salve le condizioni ostative previste dall’articolo 131 bis cod.pen., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati in particolare dalla natura e dalla gravitˆ degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dalla finalitˆ e dalle modalitˆ esecutive delle condotte, dalla loro motivazione e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal pericolo di tempo e dal contenuto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensitˆ del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.
La Corte territoriale, senza operare alcuna valutazione secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, avrebbe concluso per lÕostativitˆ della causa di non punibilitˆ alla luce della sola reiterazione delle condotte, che non è sufficiente al fine di esprimere un giudizio negativo.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha depositato conclusioni scritte con cui insiste nellÕaccoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a dirimere un contrasto insorto nelle sezioni semplici se la continuazione tra i reati sia di per sŽ sola ostativa all’applicazione della causa di esclusione della punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto, ovvero lo sia solo in presenza di determinate condizioni, hanno affermato il principio di diritto secondo cui ÒLa pluralitˆ di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sŽ ostativa alla configurabilitˆ della causa di esclusione della punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto la quale pu˜ essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131bis cod. pen. per escludere la particolare tenuitˆ dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale -tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravitˆ degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entitˆ delle disposizioni di legge violate, dalle finalitˆ e dalle modalitˆ esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensitˆ del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01).
5. Ora è del tutto evidente che il principio enunciato dalle citate Sezioni Unite postula che ricorra un reato continuato, ovvero la violazione di più disposizioni di legge in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, unificate ai sensi dellÕart. 81 comma 2 cod.pen.
Il che non ricorre nel caso in esame.
Secondo una risalente ma condivisa decisione, il reato di cui all’art. 10 D.Lgs. 74 del 2000 ha natura unitaria, rimanendo integrato dall’occultamento o distruzione di una o più scritture contabili o documenti obbligatori, con la conseguenza che l’eventuale pluralitˆ di documenti accertati o distrutti incide solo sul piano sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, nn. 1 e 2 cod. pen. (Sez. 3, n. 38375 del 09/07/2015, COGNOME, Rv. 264761 Ð 01).
La citata decisione ha chiarito che alla pluralitˆ dei documenti occultati o distrutti non corrisponde una pluralitˆ di reati, restando lo stesso sempre unico attesa anche la riconducibilitˆ dei medesimi beni alla unica categoria delle scritture contabili o dei documenti obbligatori. Del resto, in coerenza, è affermazione altrettanto pacifica quella secondo cui il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella specie di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l’obbligo di esibizione dei documenti fiscali finchŽ prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, sicchŽ la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, COGNOME, Rv. 287669 Ð 01).
Da cui lÕunitarietˆ del reato di occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione fino alla conclusione della verifica fiscale.
6. Date queste coordinate interpretative, la sentenza impugnata ha argomentato che, allÕesito dellÕaccertamento della Guardia di Finanza del 11/05/2018, era risultato provato lÕoccultamento di n. 32 fatture attive emesse dalla RAGIONE_SOCIALE di autotrasporto del ricorrente, nel corso degli anni 2014-2015, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE cliente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE cliente ove era stata rivenuta la copia delle stesse, occultamento che non consentiva la ricostruzione del volume dei redditi e degli affari essendo, lÕoccultamento delle fatture non esibite nel corso del controllo fiscale, funzionale al mancato pagamento delle imposte e segnatamente dellÕiva, ed ha negato lÕapplicazione della speciale causa di non punibilitˆ ex art. 131 cod.pen. richiamando la gravitˆ del fatto, avuto riguardo alla modalitˆ della condotta e segnatamente della pluralitˆ di fatture occultate, da cui ha tratto la non particolare tenuitˆ dellÕoffesa.
La corte territoriale ha reso una motivazione correttamente argomentata avendo escluso la particolare tenuitˆ dellÕoffesa tenuto conto della gravitˆ del fatto derivante dal numero di fatture occultate (32) e dunque in piena adesione ai
principi della citata sentenza COGNOME secondo cui la pluralitˆ di documenti accertati o distrutti incide solo sul piano sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, nn. 1 e 2 cod. pen. (Sez. 3, n. 38375 del 09/07/2015, COGNOME, Rv. 264761 Ð 01) e dunque sulla gravitˆ dellÕoffesa.
Non è, dunque, tema di applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite Ubaldi, attesa la unitarietˆ del reato di occultamento della documentazione contabile, nella specie occultamente di n. 32 fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE del ricorrente in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non esibite durante il controllo, nŽ tale conclusione è contraddetta dalla dalla circostanza che Ð erroneamente Ð il giudice del merito ha, come risulta dalla sentenza impugnata, ritenuto Òla continuazione tra i reatiÓ, affermazione che contrasta con lÕaffermata unitarietˆ del reato di occultamento delle scritture o documenti contabili obbligatori (punto della decisione che, tuttavia, non ha formato oggetto di impugnazione in punto pena) e che non vale a rendere applicabili i principi sanciti dalle citate Sezioni Unite Ubaldi giacchè manca il presupposto applicativo della ricorrenza di una pluralitˆ di reati avvinti dal vincolo della continuazione.
Infine, la sentenza contiene una motivazione in punto diniego di applicazione della causa ex art. 131 bis cod.pen. che, richiamando la gravitˆ del fatto, avuto riguardo alla modalitˆ della condotta e segnatamente della pluralitˆ di fatture occultate, è congruamente motivata.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos’ è deciso, 13/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME