Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5547 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5547 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo due motivi: a. violazione di legge e vizio motivazione relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen.; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Tutti e due i motivi avanzati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti aluomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il secondo motivo, inoltre, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Palermo che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimit
3.1. Quanto al primo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. tr fondamento nell’abitualità della condotta. La circostanza che l’imputato sia formalmente incensurato e non dichiarato delinquente abituale risulta irrilevante ai fini del giudizio di abitualità rilevante per l’applicazione dell’istituto, dovendosi piut sto valorizzare la reiterazione degli illeciti e la persistente pervicacia dimostrata, anche in considerazione della commissione di ulterioil condott illecite a breve distanza temporale dalla contravvenzione già elevata a suo carico, con reiterazione nel biennio (fol. 4 della sentenza impugnata).
La sentenza si C0110C3, dunque, nell’alveo del consolidato l’orientamento che, vertendo sul dettato normativo deii’istituto, ritiene preclusa la cenfigurabilità dell
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causa di non punibilità in esame quando il reato per cui sì procede, come nel caso della guida senza patente, è per sua struttura a condotte reiterate, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, Cod. strada, nei solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 – 01).
Il provvedimento, peraltro ; opera anche un buon governo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., deile modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la grwità, l’entità del contrasto ‘ispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro l distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli ele di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del tatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen. giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto coi retta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, selza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pe la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in ordine all’adeguatezza della pena irrogata, evidenziando la gravità, la reiterazione delle condotte e l’assenza di qualsivoglia indice di collaborazione o al resipiscenza, oltreché l’assenza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento (fol. 5 della sentenza impugnata).
Il provvedimento impugnato appare, invero, conforme all’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2026