Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43410 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43410 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 217, comma 2, e 224 R.D. 267/1942 (dichiarazione di fallimento in data 20 maggio 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che il giudice di appello, nel porre a fondamento della statuizione impugnata il rilievo delle articolate e gravi modalità dell condotta, la non esiguità del pericolo di non vedere accertati i loro crediti, cui si sono tro esposti i creditori sociali, e l’abitualità nella commissione di reati da parte dell’imputato (c desumibile dal suo casellario giudiziale), si è puntualmente attenuto al principio di diri secondo cui, sebbene, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità p particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richieda una valutazione complessa congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’ 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previs essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/20 Rv. 283044);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente /