Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40337 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40337 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di ISERNIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siena ha assolto NOME dal reato di danneggiamento aggravato per la particolare tenuità del fatto deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 131 bis cod. per essere stata riconosciuta la sciminante nonostante l’imputato avesse commesso “più reati della stessa indole”, risultando già condannato per delitti in materia di sostanze stupefacenti
Ad avviso dell’ufficio ricorrente, infatti, la “stessa indole” dei reati, all’applicazione del beneficio, potrebbe riguardare anche i soli reati pregressi e non anche quel per cui si procede.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Anche il difensore dell’NOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Come è noto, l’ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità prevista dall’ 131 bis cod. pen. è definito non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, anche da un profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento.
Occorre dunque intendere quale sia la portata del terzo comrna dell’art. 131-bis che definisce il comportamento abituale e, a tal proposito, le sezioni unite di questa Corte Cassazione hanno espressamente chiarito che “il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento” (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, in motivazione).
Ciò in quanto, secondo opinione comune e condivisa anche dalle sezioni unite, la norma intende escludere dall’ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti “seriali”, co confermato da un dato testuale ritenuto dirimente: “la Commissione Giustizia, nel vagliare l schema di decreto legislativo, ne ha richiesto l’adeguamento con l’introduzione di un comma dedicato alla definizione dell’abitualità del comportamento recante la previsione che « comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore ( …) abbia commesso altri reati d stessa indole». Tale formula è stata in effetti riportata nell’atto normativo con una picco sicuramente accidentale variazione: l’espressione “altri reati” è divenuta “più reati”. Dunq tenendo a base il testo indicato dalla Camera e la sua ratio, emerge che l’alterità al plurale reati diversi da quello oggetto del processo non lascia dubbio che la serialità ostativa si real quando l’autore faccia seguire a due reati della stessa indole un’ulteriore, analoga condott illecita. (così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 cit., in motivazione
Ritenere che l’abitualità della condotta si realizzi anche quando la stessa indole accomuni soltanto gli altri reati commessi dall’autore del fatto e non anche l’ulteriore condotta per procede confligge con l’idea di serialità delle condotte che, come si è accennato, ha dall’ini
accompagnato ‘iter del decreto legislativo 18/3/2015 n : 28, oltre che l’esplicito insegnamento delle sezioni unite di questa Corte
P. Q•
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente