Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7445 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7445 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 del TRIBUNALE di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 608, comma 2, cod. proc. pen., avverso la sentenza, in epigrafe indicata, del medesimo Tribunale che, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 , comma 1, n. 7, cod. pen., ha dichiarato NOME COGNOME non punibile ai sensi dell’art. 131 -bis cod. pen.
Con il ricorso si lamenta violazione dell’ art. 131bis cod. pen., nonché illogicità ed apparenza della motivazione, osservandosi come la sentenza impugnata non abbia tenuto conto non solo della circostanza che l’imputato si impossessava del portafogli e del giubbotto e della carta di credito della persona offesa ma anche del fatto che, con l’anzidetta carta di credito, venivano effettuate due diverse operazioni commerciali.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.
In data 21/11/25 sono pervenute note scritte del difensore dell ‘ imputato, AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
É invero erronea in diritto, nonché illogica, l’esclusione, operata dal Tribunale, dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, sulla base dell’assunto che «il bene di cui l’imputato si era impossessato era stato dimenticato », secondo le dichiarazioni della persona offesa.
Sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen., la motivazione è apparente perché il Giudice non ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto la particolare tenuità del fatto. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis cod. pen., invero, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Nel caso di specie, detta valutazione è assente, traducendosi la motivazione in argomentazioni meramente assertive.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa composizione.
Così deciso il 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME