Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9521 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9521 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
Oggi. n
2 MAR. 2026
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Fondi (LT) 17/1* 993
IL CANCELLIERE ESPERTO
DoPt GLYPH
NOMENOME Arrabfi
11,9#
avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 marzo 2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sente con cui il Tribunale di Latina, aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui 73, comma 5, del DPR 309 del 1990 e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di rec e 600,00 € dì multa.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso artico quattro motivi.
t 2.1. Deduce, con un primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pe in relazione agli articoli 179, 429, 521 e 522 cod. proc pen. la nullità del capo di imputazione con specifico riguardo alla contestata condotta di cessione di grammi 0,65 di marijuana e grammi 0,16 di hashish, l’insussistenza del fatto e la violazione del principio di offensività.
Si sostiene la nullità, assoluta e insanabile, del capo di imputazione, relativamente al condotta di cessione, atteso che nell’involucro rinvenuto sulla persona del ricorrente, all’e della perizia tossicologica, era stata rinvenuta soltanto una modesta quantità di marijuana, cui il principio attivo era inferiore a una dose drogante per un tossicodipendente di med assuefazione, e nessuna traccia di hashish, peraltro in linea con quanto affermato dal test NOME COGNOME ha confermato di aver concordato soltanto la cessione, peraltro a titolo gratui di una “canna d’erba”.
2.1. Col secondo motivo, strettamente collegato al primo, si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, omessa e illogica, in relazione valutazione dell’inesistenza, nell’involucro rinvenuto indosso all’imputato al momento del fermo di un quantitativo di principio attivo idoneo a costituire una dose drogante.
In specie, si assume, i giudici di merito sono pervenuti all’affermazione di responsabilità ordine alla cessione a seguito di una ricostruzione dei fatti contrastante con la formulazione d capo d’imputazione, dove si contestava altresì la cessione di 0,16 grammi di hashish, principio attivo del tutto assente nella sostanza in sequestro, e comunque, per quanto riguarda la marijuana, senza valutare il contenuto qualitativo e quantitativo della sostanza ceduta, inferio a una singola dose media, dunque priva di efficacia drogante (si cita, sezione 6, n. 39.675 del 2024.
2.3. Col terzo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pe in relazione agli èrticoli 127 e 605 cod proc. pen, 73, comma 5 DPR 309 nel 1990, il vizio d motivazione, omessa e illogica, del diniego della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 cod. pen., sollecitata con il secondo motivo d’appello.
La doglianza investe l’omessa considerazione del secondo motivo d’appello, completamente ignorato dalla Corte di merito, nella misura in cui, nonostante la specific censura, si è omesso di considerare che, esclusa la cessione a terzi penalmente rilevante, il possesso di appena 23 dosi di hashish per verosimile uso personale – attesa l’assenza di prove idonee a riscontrare il fine di spaccio e avuto riguardo alla circostanza che l’imputato svolge regolare attività lavorativa per cui aveva le disponibilità per costituirsi una piccola scor avuto riguardo all’assenza – quale acclarata nel verbale di convalida dell’arresto – di abitua della condotta (peraltro già qualificata lieve entità in sensi dell’articolo 73 comma 5, DPR 3 del 1990) doveva senz’altro ritenersi fatto di particolare tenuità, ai sensi dell’atto 131 bi pen.
2.4. Col quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pr pen., in relazione agli articoli 127 e 605 cod. proc. pen., 73, comma 5, dPR 309 del 1990 e 62 , ,
4, cod. pen., la violazione di legge e il correlato vizio di omessa motivazione con riguardo diniego dell’attenuante del lucro di speciale tenuità.
Lamenta il ricorrente di aver domandato alla Corte, in via subordinata, l’applicazione d tutte le attenuanti e la rideterminazione della pena nel minimo edittale, ma nonostante sia stat accertata al più la cessione di una dose di sostanza stupefacente priva di principio attivo d quale il ricorrente non avrebbe potuto ricavare alcun guadagno, non è stata riconosciuta l’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod. pen. pur essendo la stessa pienamente compatibi con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista dall’articolo 73, comma quinto DPR 309 del 1990 (si cita SU NUMERO_DOCUMENTO del 2020).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo.
2 Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.
2.1. Il primo motivo, in relazione alla dedotta nullità del capo di imputazione manifestamente infondato in quanto l’eventuale insussistenza della condotta di cessione quale conseguenza della minima quantità del principio attivo, con riguardo alla marijuana, ed all’assenza anche di sole tracce di hashish, come accertate all’esito della consulenza chimico-tossicologica – in parte confortata anche dalle dichiarazioni dell’acquirente nell’evidenza, questione che attiene alla sussistenza del fatto non già alla determinatezza dell’imputazione.
2.2. La doglianza, sotto questo profilo sovrapponibile a quella oggetto del secondo motivo, che attiene al vizio di motivazione, omessa e illogica, con riguardo alla medesima circostanza, risulta altresì inammissibile in quanto attiene a una questione di fatto n devoluta con l’atto d’appello.
Le doglianze, per come articolate appaiono tese, in sostanza, a lamentare l’insussistenza di una prova univoca del fatto, peraltro esclusivamente con riferimento all condotta di cessione – non già alla detenzione delle sostanze stupefacenti, in misura più consistente, rinvenute nell’abitazione – senza che tuttavia sia stata dedotta con l’a d’appello alcuna specifica censura inerente la questione dell’assenza di principio attivo e dell correlata violazione del principio di offensività, ulteriore questione, del tutto nuova, da u genericamente introdotta.
Osserva il Collegio che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sa
stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua “ratio” nella necessità di evitare possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché n segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , COGNOME, Rv. 256631). In applicazione di detto principio la giurisprudenza di legittimità ha escluso che pos contestarsi per la prima volta in sede di legittimità la sussistenza della condotta sotto il pr oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell’elemento psicologico (Sez. 2 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202), l’applicazione di criteri di liquidazione del danno diver da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824); ovvero dedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169) O ancora non può dedursi la diversa qualificazione del fatto, qualora in appello sia stat contestata la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo (Sez. 2, Sentenza n. 88 del 31/01/2017 Ud. (dep. 23/02/2017 ) Rv. 269368 – 01), né lamentarsi l’omessa riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l’atto di appello, assenza di indicazioni circostanziate (.Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023 Ud., Rv. 285313 – 01).
2.3. Nel caso di specie la Corte di merito infatti era stata chiamata esclusivamente a pronunciarsi in ordine all’esistenza di una prova univoca dell’attività di cessione, considera che nessun quantitativo di sostanza stupefacente era stato rinvenuto’ indosso al cessionario e che anche l’involucro sequestrato al ricorrente conteneva solo una minima quantità di sostanzak per cui doveva escludersi che lo scambio fosse avvenuto, argomentazioni che erano state superate tenuto conto del fatto che vi era comunque la prova positiva dell’accordo per la cessione, sufficiente a integrare il reato; in alcun modo era stata dedotta la questio dell’irrilevanza penale del fatto o della violazione del principio di offensività in c cessione di un quantitativo inferiore alla dose media drogante-
Anche il quarto motivo, con cui si lamenta l’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen., costituisce una doglianza non devoluta in sede di appel per cui è inammissibile.
A dispetto della pretesa difensiva non risulta proposto alcun motivo d’appello con riferimento al trattamento sanzionatorio, nell’atto d’appello – cui questo giudice h legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fatto processuale – risultando soltan una inammissibile richiesta conclusiva, peraltro di generica rideterminazione della pena inflitta nel minimo edittale con concessione di ogni beneficio di legge, non accompagnata da alcuna censura specifica in ordine al trattamento sanzionatorio e men che meno dalla allegazione della sussistenza degli elementi fondanti l’attenuante di cui all’art. 62 numero cod. pen. come di altre attenuanti.
4
il terzo motivo è fondato.
4.1. Invero, la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti l causa di esclusione della punibilità ex art. 131 cod. pen. facendo leva sulla “diversa natur dello stupefacente sequestrato” e sul “numero di dosi confezionate”, indicative di un’attivi non occasionale.
4.2. Si tratta di una motivazione assertiva e solo apparente che, da una parte, si limita ad affermare la diversa natura della sostanza stupefacente sequestrata senza considerare che si tratta esclusivamente di droghe cosiddette leggere (esattamente 0,65 grammi lordi di marijuana, rinvenuti indosso al ricorrente, 2,60 grammi lordi di hashish ulteriori 0,30 grammi di marijuana rinvenuti all’esito della perquisizione domiciliare), pe più caratterizzate dal medesimo principio attivo (THC), e che il quantitativo di sostanza i sequestro, sulla base dell’esperienza che si trae dalle plurime pronunce di questa Corte può indubbiamente definirsi modesto; dall’altra non risponde alle censure specifiche dell’appellante incentrate proprio sul numero ridottissimo di dosi ricavabili dalla sostanza sequestro, condotta certamente modesta tanto più se rapportata allo stato di incensuratezza dell’imputato, anch’esso non considerato dalla Corte di merito, indicativo dell’assenza d abitualità.
Stante l’accertato vizio motivazionale, la sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata limitatamente all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio, sul punto, ad altra Sezione Corte di appello di Roma, ferma restando la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell’imputato (Sez. 3 – , Sentenza n. 24326 del 27/02/2024 Ud. , Rv. 286558 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 20884 del 09/02/2023 Ud., Rv. 284703 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016 Ud.; Rv. 267590 – 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, COGNOME e altro, Rv. 264796).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art 131 bis C.P., con rinvio per giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso n resto.
Così deciso il 16 gennaio 2026.