Particolare Tenuità del Fatto: Non si Applica se si Introduce Droga in Carcere
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una causa di non punibilità fondamentale nel nostro ordinamento, volta a escludere la sanzione penale per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva che include non solo l’entità del danno, ma anche le modalità della condotta. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio in un caso emblematico, riguardante il tentativo di introdurre sostanze stupefacenti all’interno di un istituto penitenziario.
I Fatti del Caso: Droga in Carcere per il Padre
Il caso ha origine dal ricorso di un individuo condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), che disciplina le ipotesi di lieve entità. L’imputato era stato sorpreso mentre tentava di introdurre all’interno di una casa circondariale un quantitativo di hashish, destinato al padre detenuto. La sostanza, pari a un peso lordo di 5,6 grammi, era sufficiente per confezionare 5 dosi. Il ricorrente, nel tentativo di portare a termine il suo piano, aveva cercato di eludere i controlli di sicurezza dell’istituto.
Il Ricorso e la questione della particolare tenuità del fatto
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello. Nello specifico, si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la tesi difensiva, la modesta quantità di stupefacente avrebbe dovuto condurre il giudice a considerare il reato come non punibile per la sua minima gravità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sull’interpretazione della particolare tenuità del fatto. Gli Ermellini hanno innanzitutto precisato che la valutazione sulla configurabilità di tale causa di non punibilità è una questione di merito, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice è congrua, logica e priva di vizi giuridici.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata pienamente adeguata. I giudici di merito avevano correttamente escluso la tenuità del fatto sulla base di due elementi cruciali:
1. Il Quantitativo: Sebbene non ingente, un quantitativo di 5,6 grammi di hashish, da cui era possibile ricavare 5 dosi, non è stato considerato di “minima rilevanza”.
2. Le Modalità della Condotta: Elemento ancora più decisivo è stato il contesto e il modo in cui il reato è stato commesso. Il tentativo di introdurre illecitamente la sostanza in un carcere, eludendo i controlli, è stato giudicato come una condotta particolarmente grave, che denota un’offensività tutt’altro che trascurabile.
La Corte ha quindi stabilito che la scelta del giudice di merito di negare il beneficio era sorretta da una logica impeccabile, che teneva conto non solo del dato ponderale della droga, ma anche del disvalore sociale della specifica azione intrapresa.
Le Conclusioni: Quando la Condotta Osta alla Tenuità del Fatto
La decisione riafferma un principio consolidato: per valutare la particolare tenuità del fatto, il giudice non deve limitarsi a un mero calcolo quantitativo, ma deve analizzare l’intera condotta del reo. L’aver cercato di introdurre droga in un ambiente come il carcere, luogo destinato alla rieducazione e al rispetto della legalità, costituisce un’aggravante di fatto che impedisce di considerare l’episodio come un’offesa minima. Questa ordinanza serve da monito, chiarendo che anche piccole quantità di stupefacenti possono integrare un reato punibile se le circostanze e le modalità dell’azione rivelano una significativa pericolosità e un deliberato sprezzo delle regole.
È possibile ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto per l’introduzione di una piccola quantità di droga in carcere?
No, in questo caso la Corte di Cassazione ha confermato che non è possibile. Oltre alla quantità di stupefacente (5,6 grammi, ritenuti non minimi), sono state decisive le modalità della condotta, ovvero il tentativo di eludere i controlli per introdurre la droga in un istituto di pena, che escludono la particolare tenuità.
Quali elementi valuta il giudice per escludere la particolare tenuità del fatto in un caso di spaccio?
Il giudice valuta non solo il dato quantitativo della sostanza (in questo caso, sufficiente per 5 dosi), ma anche e soprattutto le modalità della condotta. Il fatto che l’imputato abbia cercato di aggirare la sorveglianza carceraria è stato un elemento centrale per escludere la minima offensività del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse dall’imputato riguardavano il merito della decisione, ovvero la valutazione dei fatti. Tali valutazioni sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado e non possono essere riesaminate in Cassazione, a meno che la motivazione della sentenza non sia palesemente illogica o viziata, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8728 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8728 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PISA il 08/12/1997
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
· NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimi collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto son insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logic giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione de sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fa riferimento al quantitativo, non di minima rilevanza, di stupefacente del tipo hashish c ricorrente illecitamente portava all’interno della casa circondariale per consegnarlo al p detenuto presso tale istituto, pari al peso lordo di grammi 5,6, da cui sono estraibili ben 5 e richiamato le modalità della condotta, avendo l’imputato cercato di eludere i controlli. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
FI Consigliere estensorg
Il Presidente