Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 917 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 917 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Nuoro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte d’appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari con la quale NOME era stato condannato, alla pena di mesi cinque di reclusione e € 500,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per il periodo luglio – dicembre 2014, per un ammontare complessivo di € 17.142,54.
T
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due, connessi, motivi di ricorso. – Violazione di legge penale in relazione all’erronea applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. fondata sull’abitualità del comportamento omissivo. Argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’applicazione della causa di non punibilità, ex art. 131 bis cod.pen., in ragione dell’abitualità del comportamento a fronte di un reato che, nella nuova formulazione a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal d.lgs n. 8 del 2016, è un reato unico e non più un reato omissivo continuato.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.
La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Quanto al primo requisito – particolare tenuità dell’offesa- si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, che sono la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due “indici-requisiti” della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma 1, sussist la particolare tenuità dell’offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
In relazione a fattispecie di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si è affermato che la causa di non punibilità può essere applicata solo se gli importi omessi superano di poco l’ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal
legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017, COGNOME, non massimata; in termini analoghi, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, COGNOME, Rv. 266570).
4. Quanto al caso concreto, la corte territoriale ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità sul rilievo dell’abitualità, stante la ripetizione RAGIONE_SOCIALE omission e tenuto conto del “significativo scostamento” dalla soglia di punibilità (cfr. pag. 4). Dunque, ha considerato il numero RAGIONE_SOCIALE omissioni ai fini della valutazione della gravità del fatto in ragione dell’ammontare dell’importo non versato (“significativo scostamento”) pari a € 17.142.54.
La decisione è in linea con il principio di diritto, secondo il quale, in tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell’importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità (Sez.3, n.30179 del 11/05/2018, Rv 273686 – 01), importo complessivo, che deriva dalla somma RAGIONE_SOCIALE omissioni “reiterate”, significativamente superiore alla soglia, da cui ha tratto la conclusione della gravità del danno cagionato, requisito che, accanto alla non abitualità del comportamento deve sussistere per la configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
La corte territoriale ha ancorato il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. alla gravità del fatto, in ragione dell’entità del superamento della soglia di punibilità, ratio decidendi rispetto la quale il ricorrente non si confronta, sicchè il ricorso è privo di specificità. Il ricorrente, infatti, conte unicamente l’esclusione della causa di non punibilità fondata sull’abitualità della condotta omissiva, a fronte della mutata struttura del reato, come affermato dalla sentenza di Questa Terza Seziont n.):1-. 9909 del 12 marzo 2021 che, tuttavia, non è richiamo pertinente nel caso in esame, posto che la sentenza fonda, anche, la decisione sulla gravità del danno e dell’offesa in ragione dello scostamento significativo degli importi omessi dalla soglia di punibilità che non è stata oggetto di censura.
5. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. GLYPH 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME) cosicché è preclusa la
dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso, il 25/10/2022