Particolare tenuità del fatto e abusi edilizi
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131 bis del codice penale, costituisce una causa di esclusione della punibilità di grande rilievo. Tuttavia, la sua applicazione nei reati edilizi incontra limiti precisi legati alla natura dell’abuso e alla condotta del reo.
I fatti e la particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha recentemente affrontato il tema della non punibilità per esiguità del danno o del pericolo in ambito urbanistico. Nel caso di specie, la parte ricorrente aveva impugnato la sentenza di appello che negava il beneficio per un intervento edilizio abusivo. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che la valutazione sulla tenuità non è un automatismo, ma richiede un’analisi complessa della condotta complessiva e dell’impatto sul territorio.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l’orientamento restrittivo in materia di reati edilizi. La decisione si fonda sulla natura insindacabile delle valutazioni di merito espresse dai giudici di grado inferiore, purché logicamente motivate. La Corte ha ribadito che la presenza di elementi ostativi oggettivi preclude l’accesso a qualsiasi forma di clemenza penale legata alla scarsa offensività.
Reati edilizi e particolare tenuità del fatto
L’applicazione della norma richiede che l’offesa sia di particolare tenuità e che il comportamento non sia abituale. Negli abusi edilizi, la consistenza delle opere gioca un ruolo determinante. Se l’intervento è imponente o non sanabile, il giudice non può ritenere l’offesa esigua. La mancata demolizione spontanea delle opere abusive aggrava ulteriormente la posizione dell’imputato, manifestando una persistenza nell’illecito che contrasta con la ratio dell’articolo 131 bis c.p.
Il ruolo della sanatoria e della demolizione
Un elemento chiave per escludere la tenuità è l’impossibilità di ottenere una sanatoria. Se l’opera viola in modo insanabile gli strumenti urbanistici, l’offesa al territorio è considerata permanente e significativa. Allo stesso modo, ignorare l’ordine di demolizione impartito dall’autorità amministrativa o giudiziaria preclude l’accesso al beneficio penale, poiché dimostra una volontà di mantenere l’effetto lesivo del reato nel tempo.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato l’inammissibilità evidenziando come la valutazione del giudice di merito sia stata corretta. Nello specifico, la sentenza impugnata aveva giustamente rilevato tre fattori ostativi: la consistenza volumetrica dell’intervento abusivo, l’assenza dei requisiti per la sanatoria e la persistente inottemperanza all’ordine di demolizione. Questi elementi, considerati congiuntamente, rendono l’offesa non tenue e giustificano il diniego della causa di esclusione della punibilità. La condotta è stata dunque ritenuta meritevole di sanzione penale piena.
Le conclusioni
In conclusione, chi realizza opere abusive senza provvedere alla loro rimozione o regolarizzazione non può beneficiare della particolare tenuità del fatto. La decisione ribadisce che la tutela del territorio prevale in presenza di condotte ostinate o di abusi di rilievo strutturale. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende sottolinea la natura manifestamente infondata delle pretese difensive in assenza di presupposti oggettivi.
Quali elementi impediscono il riconoscimento della particolare tenuità del fatto negli abusi edilizi?
La consistenza dell’intervento abusivo, l’impossibilità di ottenere una sanatoria e la mancata demolizione delle opere sono fattori che escludono l’applicazione del beneficio.
È possibile impugnare in Cassazione il diniego della particolare tenuità del fatto?
Il ricorso è inammissibile se si limita a contestare valutazioni di merito del giudice, come la gravità dell’abuso, che non sono sindacabili in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42701 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42701 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile per manifes infondatezza del motivo.
Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la se rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (ved 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267926), come “la consistenza dell’intervento abusivo, l’impossibilità di un saNOMEria, e la mancata ottemperanza da parte dell’odierna appella all’ordine di demolizione delle opere” ostano all’applicazione dell’art. 1 cod. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favor della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese de procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/07/2023