Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5593 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5593 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
– La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME, per i reati di cui agli artt. 4 b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 93- 94 e 95 d.P.R. 380 del 2001, 64-65 d.P.R. n. 380 del 200 ), per avere realizzato una nuova costruzione in muraturd:magazzino di mq. 56 con copertura in mancanza di permesso a costruire e in violazione delle norme antisismiche.
– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. avendo l’imputato demolito l’immobile abusivo.
3. – Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianza manifestamente infondata. Quanto al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.p la corte territoriale si è attenuta al dictum secondo cui ai fini della applicabilità dell’ cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell’inte abusivo – data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – costituisce solo parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto c strumenti urbanistici e l’impossibilità di saNOMEria, il mancato rispetto di vincoli e la con violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interv preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stess o meno di provvedimenti autoritatìvi emessi dall’amministrazione competente, le modalità d esecuzione dell’intervento, dovendosi escludere la speciale causa di non punibilità in prese di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/20 Mancuso, Rv. 266586 – 01) in un contesto nel quale, osserva il Collegio, l’opera abusiva era manufatto in muratura di mq. 56 e dunque non di piccole dimensioni e tenuto conto dell’affermato principio secondo cui la condotta susseguente al reato (la demolizione dell’op abusiva), in uno con í criteri di cui all’art. 133 comma 1 cod.pen., rientra nell’am valutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l’esiguità del del pericolo, l’offesa risulta di particolare tenuità, ma non vale da sola a ritenerla. chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite Ubaldi, la condotta susseguente il reato è elem di considerazione nell’ambito della complessiva valutazione dei requisiti per l’applicazione causa di non punibilità nel caso concreto «rilevando ai fini dell’apprezzamento della entit danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo». Nella valutazi globale del fatto, la corte territoriale ha espresso un giudizio di gravità dell’offesa ten delle dimensioni dell’opera che in quanto non manifestamente illogica non è censurabile in ques sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, n sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colp nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibil medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026
Il stensore GLYPH Il Presidente