Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12220 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12220 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POMPEI il 14/08/1985
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 18 settembre 2024 del Magistrato di sorveglianza di Foggia, che ha revocato ex art. 66, quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 la pena della detenzione domiciliare sostitutiva, precedentemente a lui concessa con provvedimento del 25 giugno 2024, con riferimento alla pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Foggia del 16 maggio 2024, divenuta definitiva, in ordine al reato di cessione di sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il Magistrato di sorveglianza ha evidenziato che COGNOME il 30 agosto 2024 aveva posto in essere una condotta di evasione, essendo stato sorpreso dalla Polizia giudiziaria al di fuori della propria abitazione, oltre l’orario nel quale ave la facoltà di uscire dalla stessa; il medesimo, inoltre, era stato visto in compagnia di un soggetto pregiudicato, in violazione delle prescrizioni impostegli, nel compimento di condotte verosimilmente perfezionanti il reato ex art. 73 T.U. stup.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 666, comma 4, 678, comnna 3.2 cod. proc. pen., 66, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689, perché il Magistrato di sorveglianza, nonostante l’espressa richiesta del condannato di partecipare all’udienza, aveva proceduto in sua assenza, dopo aver dato atto in maniera errata della regolare costituzione delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Corte ritiene che il condannato non abbia presentato per tempo la richiesta di partecipazione all’udienza camerale, considerando che la relativa istanza era stata depositata a mezzo PEC solo la sera del 17 settembre 2024.
La partecipazione all’udienza dell’interessato, infatti, può avvenire solo su specifica istanza formulata in tempo utile affinché lo stesso potesse essere autorizzato dal giudice, adempimento che è di impossibile realizzazione con congruo anticipo se la richiesta è effettuata la sera prima.
Pertanto, il Magistrato di sorveglianza ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, nell’ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di
essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299), circostanza non avvenuta nel caso di specie.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.