Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41909 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41909 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TAVERNESE NOME COGNOME COGNOME a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugCOGNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
44–Rrem-eh+cele l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 16 marzo 2015 dal Tribunale di Locri, che dichiarava la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. – per avere partecipato all’associazione di tipo mafioso ‘ndrangheta e in particolare alla sua articolazione denominata RAGIONE_SOCIALE – aggravato dall’essere l’associazione armata, e lo condannava alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, ha ridetermiCOGNOME detta pena in anni nove di reclusione.
Avverso detta sentenza COGNOME propone ricorso per cassazione, articolandolo in due atti, rispettivamente a firma dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO.
2.1. Col primo motivo del primo atto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diritto vivente in tema di configurazione del reato associativo e travisamento del fatto per omissione di risultanze processuali dirimenti indicate dalla difesa.
Si rileva che il nome di NOME COGNOME non è mai comparso in tutti i processi degli ultimi quarant’anni che hanno interessato il territorio di riferimento e in particolare in quelli più recenti e famosi (sentenza Canadian, sentenza Acero-Krupy). Si evidenzia, ripercorrendo la giurisprudenza sulla partecipazione ad associazione mafiosa, che nel caso in esame non viene individuato un contributo apprezzabile di COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE di riferimento, al di là dell’unica e sola richiesta di intercedere per motivi politici col nipote; intercessione che aveva, peraltro, sempre esito negativo.
2.2. Col secondo motivo del primo atto vengono dedotte violazione degli artt. 62-bis, 81, 133 e 103 cod. pen. e motivazione apparente con riferimento al trattamento sanzioCOGNOMErio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi valorizzato a tale riguardo l’intero corso processuale. Viene, inoltre, denunciato travisamento per omessa valutazione di una serie di passaggi delle conversazioni tra il COGNOME (NOME COGNOME) e NOME COGNOME.
Si duole il difensore che la Corte territoriale: a) non abbia considerato che la difesa, sia nei motivi di appello che nella memoria prodotta in udienza, evidenziava il profilo personologico dell’imputato,
connotato da un’attività lavorativa ultracinquantennale alle spalle, dall’incensuratezza e da un atteggiamento processuale collaborativo; b) si sia focalizzata sul mero rapporto dell’imputato col nipote, altresì assolto in quanto ritenuto non partecipe, da cui non può evincersi alcuna partecipazione associativa del suddetto; c) non abbia valorizzato l’età avanzata di COGNOME, d) non abbia motivato sul concetto di gravità del reato.
2.2. Con il secondo atto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Ci si duole che le condotte positive enucleate dall’imputazione non appaiano in alcun modo verificate. Si rileva che: – COGNOME risulta sconosciuto finanche a NOME COGNOME, collaboratore di giustizia, definito in sentenza come storico componente della criminalità organizzata sidernese; – il compendio accusatorio si esaurisce in alcune captazioni all’interno della lavanderia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di proprietà di NOME COGNOME, relative alle vicende politico-elettorali in cui è coinvolto il nipote dell’imputato, NOME COGNOME; – l’imputato, pur rasentando la piaggeria nei confronti di NOME COGNOME, non era tenuto in alcuna considerazione da questi e dal suo luogotenente COGNOME, che anzi mostravano per lui disprezzo e assoluta disistima; – il fatto che COGNOME fosse sottoposto al volere superiore con forza e minacce costituisce riprova dell’assenza di affectio societatis; -l’unico compito che COGNOME cerca di assumere è quello di “controllare” il nipote NOME, già consigliere comunale, senza peraltro riuscirci e, quindi, apportare alcun contributo associativo concreto; – la condotta del partecipe in alcun modo può essere individuata nella mera condivisione del programma criminoso e delle relative metodiche, essendo, invece, necessaria la concreta assunzione di un ruolo materiale all’interno dell’organizzazione criminale, che deve caratterizzarsi per un impegno reciproco e costante nel tempo; – non può essere individuata come partecipazione associativa la mera conoscenza degli assetti criminali di un territorio, connaturata al fatto di vivere nel medesimo e in un determiCOGNOME contesto socioculturale; – nè può essere valorizzato l’uso del plurale maiestatis, tipico, invece, dell’eloquio dialettale.
I difensori insistono, alla luce di tali censure, per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. La sentenza di appello evidenzia, con riguardo al compendio probatorio a carico dell’imputato, che: – incontestata l’esistenza e l’operatività del sodalizio di stampo `ndranghetista denomiCOGNOME RAGIONE_SOCIALE, storicamente egemone nel comune do RAGIONE_SOCIALE ma operante in altre parti della Calabria, del territorio nazionale, del Canada e di altri Stati, per come accertato, con il crisma della irrevocabilità in svariate sentenze, NOME COGNOME, inteso il COGNOME, risulta essere stato condanCOGNOME in via definitiva nel processo Crimine quale esponente di vertice sia della società di RAGIONE_SOCIALE, quindi dell’omonima famiglia mafiosa, sia della Provincia, organismo di vertice composto da esponenti di rilievo della ‘ndrangheta; – sono proprio le conversazioni intercettate all’interno della lavanderia da lui gestita in RAGIONE_SOCIALE (Ape RAGIONE_SOCIALE), spesso contrassegnate da una incontrovertibile autoevidenza, che hanno reso possibile dimostrare il suo spessore mafioso, manifestato attraverso il concreto e ripetuto esercizio di compiti di decisione, pianificazione e risoluzione dei conflitti interni all’organizzazione; – dalle analisi di quelle stesse conversazioni deriva, nella quasi totalità, la piattaforma probatoria di cui al presente processo; – NOME COGNOME, invero, a differenza dei coimputati, risulta essersi recato personalmente e in più occasioni dal COGNOME, venendo più volte intercettato all’interno della lavanderia RAGIONE_SOCIALE ed essendo, pertanto, i dialoghi cui ha preso parte suscettibili di avere natura autoaccusatoria; – l’imputato si recò una prima volta da NOME COGNOME nell’ottobre 2009, rimandando il tenore dei dialoghi captati nell’occasione a questioni di ‘ndrangheta e in particolare di affiliazioni e conferimenti di nuove cariche; – si recò una seconda volta nel febbraio 2010, in occasione della quale i riferimenti erano alla posizione di altri sodali operanti nella locale di Locri, alla scelta della RAGIONE_SOCIALE di non procedere al conferimento di nuove cariche troppo rischioso per il pericolo di intercettazioni, a questioni politiche e in particolare al disappunto dell’imputato per la condotta del nipote NOME COGNOME che non aveva ancora abbandoCOGNOME il sindaco COGNOME inviso al COGNOME e si dimostrava refrattario a seguire le indicazioni degli uomini del gruppo, tra le quali quella di votare NOME COGNOME, indicazione che COGNOME si diceva pronto a recepire impegnandosi presso le sue famiglie; – l’argomento elettorale , veniva
ripreso successivamente dal COGNOME mentre parlava col suo luogotenente NOME COGNOME che gli riferiva di aver ricordato a COGNOME COGNOME dover rispondere delle scelte elettorali sue e del nipote, minacciando altrimenti quest’ultimo di pesanti ritorsioni; – dopo qualche giorno (16 marzo 2010) COGNOME e COGNOME venivano intercettati in ambientale mentre disc:utevano della posizione assunta da NOME COGNOME COGNOME della necessità che l’imputato e tutta la sua famiglia si allineassero alla decisione di sostenere NOME; – due giorni dopo era direttamente COGNOME a comunicare al COGNOME che suo nipote non avrebbe votato NOME; dopo le elezioni regionali (4 maggio 2010) l’imputato tornava di nuovo a far visita al COGNOME, stavolta per rassicurarlo circa l’appoggio del nipote al prossimo candidato sindaco, NOME COGNOME, che avrebbe trovato un’intesa con NOME; – si aveva nella stessa occasione la prova indiretta di un primo incontro, sempre nella lavanderia, tra il COGNOME e il nipote dell’imputato, nel corso del quale era stato rimproverato di aver sbagliato voto; – nel maggio 2010 COGNOME riprendeva con il COGNOME ancora una volta il discorso del conferimento di nuove cariche e nuove affiliazioni, e delle vicende politiche, esprimendosi al plurale e ribadendo al COGNOME di avere redarguito il nipote NOME, spiegandogli che avrebbe avuto il sostegno del sodalizio (“ti appoggiamo”) solo se avesse fatto determinate scelte, tra cui quella di allontanarsi da COGNOME, e ricevendo conferma dall’interlocutore che diversamente nessuno degli abitanti della contrada Ferrara l’avrebbe più votato.
Sottolinea la sentenza impugnata come: – sia evidente che NOME COGNOME fosse a conoscenza della composizione del sodalizio e che lo stesso COGNOME, quantunque non avesse manifestato nei suoi confronti particolare stima, sapesse di poter interloquire con lui in ordine alle dinamiche associative e al conferimento di nuove cariche; – al cospetto del NOME COGNOME si fosse più volte lamentato della mancata progressione criminale, dipesa invece dalla scelta del suo interlocutore di non celebrare riti per il conferimento di nuove doti, attività ritenuta in quel momento troppo rischiosa, scelta che non avrebbe però incriCOGNOME i rapporti tra gli affiliati, basati sulla comunanza e sul rispetto mafioso tra gli uomini (“ci dobbiamo rispettare belli e puliti come prima”); l’imputato avesse pure promosso l’affiliazione di un suo nipote, cosa che evidentemente potè fare solo e soltanto nella veste di sodale, rimarcando altresì come, nonostante la lunga militanza, non avesse mai chiesto niente per sé; – l’imputato condividesse con i/ NOME anche il timore per
l’incessante azione repressiva dello Stato, coni espressioni di univoco significato autoaccusatorio (COGNOME: “…la stanno lottando in primo piano la malavita”; COGNOME: “adesso hanno a noi sott’occhio”); – le conversazioni abbiano, altresì, delineato come l’imputato fosse fedele alle indicazioni di COGNOME e del COGNOME, cercando di determinare il nipote a supportare il loro disegno politico; – la cogenza di detta indicazione non potesse che discendere dall’intraneità dell’imputato e dunque dalla sua sottoposizione alla catena di comando del sodalizio.
Confrontandosi con i rilievi difensivi contenuti nell’atto di appello, la Corte territoriale rileva che: – la prova della partecipazione ad associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logicoinduttivo, anche dall’accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell’interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi; – gli elementi di prova, quindi, non delineano soltanto l’avvenuta affiliazione di COGNOME (senza la quale di certo non avrebbe potuto chiedere un “avanzamento”) e la aspirazione ad una progressione criminale, ma anche il pieno inserimento nelle dinamiche associative del medesimo, che seguiva le indicazioni di COGNOME e del COGNOME circa il loro disegno politico e promuoveva nuove affiliazioni; – segni inequivoci della sua condotta partecipativa sono, inoltre, la conoscenza dell’organigramma del sodalizio e della ripartizione delle cariche, nonché l’evidente condivisione di intenti, testimoniata dal ripetuto utilizzo di espressioni declinate al plurale (sintomatiche dell’appartenenza mafiosa), dall’uso del linguaggio ‘ndranghetista e dal condiviso timore per l’azione repressiva statuale; – i dialoghi, insomma, di natura chiaramente autoaccusatoria, rilevano la condivisione di un patrimonio di conoscenze precluso ai soggetti estranei al sodalizio, con i quali certo un esponente di vertice come il COGNOME si sarebbe confrontato; – in ragione della delicatezza e riservatezza del contesto e degli argomenti trattati e del vincolo di segretezza che contraddistingue un sodalizio mafioso, solamente un partecipe avrebbe potuto essere coinvolto, assistere ed interloquire attivamente in simili discorsi, tra cui quelli relativi all’affiliazione di nuovi soggetti; – COGNOME godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata mafiosità e frequentava il luogo di appuntamenti dei sodali, ricevendo direttive dagli esponenti di rango e reclamando avanzamenti di grado, a riprova di un inserimento strutturale nel sodalizio, di un assoggettamento alle sue regole e al suo programma criminale; – il fatto che la concreta attivazione di COGNOME non abbia sortito gli effetti
sperati sui propositi politici del nipote è circostanza che non incide in alcun modo sull’integrazione del reato; – devono, pertanto, ritenersi superati gli argomenti difensivi consistenti nel descrivere l’imputato come un soggetto intento soltanto a parlare di vicende malavitose, in quanto appassioCOGNOME della materia, e nel ritenere la sua condotta frutto di una subcultura di contiguità e/o di soggezione.
1.2. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici e senza dubbio puntuali, la censura difensiva (primo motivo dell’atto a firma dell’AVV_NOTAIO) che insiste sul fatto che il nome dell’imputato non sia mai comparso prima nei processi che hanno interessato il territorio di riferimento e che il suo solo contributo sia consistito nell’intercedere senza esito sulle decisioni politiche del nipote dimostra la sua infondatezza. Come anche si rivelano infondati i rilievi difensivi (di cui all’atto dell’AVV_NOTAIO) facenti leva sul fatto che dell’imputato non parli il collaboratore di giustizia NOME COGNOME, ovvero sulla disistima nei confronti di COGNOME e di COGNOME, sulla sottoposizione al volere superiore con forza e minacce quale riprova dell’assenza di affectio societatis, sul contributo dell’imputato limitato ad un’interferenza sul nipote non andata a buon fine, sull’insufficienza della mera conoscenza degli assetti criminale e dell’uso del plurale majestatis.
1.3. Inammissibile è, infine, il secondo motivo di impugnazione dell’AVV_NOTAIO.
Invero, la sentenza impugnata rileva come non vi sia spazio alcuno per la concessione delle circostanze attenuanti generiche invocate in ragione dell’età avanzata dell’imputato, della sua incensuratezza e del suo coinvolgimento marginale nei fatti. La Corte territoriale nel non concedere dette circostanze fa leva sull’assenza di ogni elemento positivo di valutazione in considerazione in particolare dell’intensità del dolo (risultando l’imputato avere chiesto ripetutamente avanzamenti in grado, essersi prodigato per l’ingresso del nipote nel sodalizio ed essersi dimostrato a conoscenza della composizione delle altre locali). Rileva, inoltre, che: – l’età dell’imputato (anni 64) all’epoca del fatto non era avanzata, potendo lo stesso orientare le sue scelte in un senso piuttosto che nell’altro e non spiegando l’appellante in che modo il dato anagrafico abbia potuto incidere nella commissione del fatto); – non assumono rilievo dirimente ai fini della concessione delle invocate attenuanti le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da COGNOME, che pur ammettendo di essersi recato dal COGNOME, negava di aver interloquito su
questioni di ‘ndrangheta o di politica, in aperto contrasto col tenore complessivo dei dialoghi intercettati, e comunque non collaborava in alcun modo.
Con tale iter motivazionale il ricorrente non si confronta laddove insiste sull’omessa valorizzazione dell’intero corso processuale e di una serie di conversazioni telefoniche tra il NOME NOME.
Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugCOGNOME.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente & pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2023.