Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36542 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, concess NOME COGNOME COGNOME data 18 ottobre 2023.
Ha richiamato, a sostegno della decisione, la circostanza segnalata d Carabinieri di Gonzaga che l’affidato, il giorno 22 ottobre 2023, si era protagonista di un sinistro stradale, essendosi posto alla guida dell’auto, della patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica, in esito al quale chiesto ad una delle persone presenti di rendere dichiarazioni mendaci in s favore.
Inoltre, rilevato che l’episodio si era verificato dopo soli quattro dall’inizio della misura, ha ritenuto che la stessa andasse revocata con effet ex tunc.
Avverso l’indicata ordinanza COGNOME, per il tramite del difensore fiducia, propone ricorso per cassazione che affida a un unico motivo.
Eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art 133-ter cod. proc. pen. che disciplina la partecipazione a distanza condannato.
Lamenta il ricorrente che, detenuto presso la casa circondariale di Cassino dunque, fuori dalla circoscrizione del Giudice procedente, avrebbe dovut partecipare all’udienza camerale del 12 dicembre 2023 da remoto, avendo fatto richiesta di video collegamento in occasione della notifica del decret fissazione dell’udienza stessa.
Assume che, in detta giornata, il collegamento da remoto non era stat attivato e che ciò aveva comportato la lesione del suo diritto di difesa, poi suo difensore di fiducia – che attendeva con lui, presso l’Istituto di l’attivazione del collegamento – non aveva potuto illustrare al Tribunal documentazione allegata alla memoria difensiva, ritualmente inviata a mezzo pec al Tribunale di sorveglianza, non a caso neppure menzionata nel provvedimento impugnato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME co requisitoria scritta depositata in data 13 maggio 2024, ha chiesto il riget ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione è priva di fondamento e il ricorso va conseguentemente rigettato.
Il procedimento di sorveglianza è disciplinato dall’art. 666 cod. proc. p in virtù del richiamo contenuto nell’art. 678 dello stesso codice.
La formula normativa precedente al novellato art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevedeva: «L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria de difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta sen personalmente; tuttavia, se é detenuto o internato in luogo posto fuori de circoscrizione del giudice, e sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che ii giudice ritenga di disporre la traduzi La nuova formulazione dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, ha sosti periodo «; tuttavia, se è’ detenuto o internato in luogo posto fuori circoscrizione del giudice,» con il periodo «.A tal fine si procede media collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo preved o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se é detenuto o internato in l posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione media collegamento a distanza, l’interessato6..)?›
E stato chiarito (Sez. 1, n. 363 del 27/10/2023, Citro, Rv. 285551) che, « tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l’interessato che detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede n ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, d essere sentito, prima del giorno fissato per l’udienza, dal magistra sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omes audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. Pen.».
In motivazione la Corte ha chiarito che, nel caso di violazione della sequen procedirnentale prefigurata dalla nuova formulazione dell’art. 666, comma 4 cod. proc. pen., non essendosi proceduto a sentire il ricorrente con le moda previste dalla novellata disposizione, il vizio non può che essere ricondotto ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, prefigurate dall’art comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che le due formulazioni dell’art. ,-comma 4, cod. proc. pen., succedutesi nel tempo, lasciano immutato ik/nucleo
essenziale del diritto dell’istante a essere sentito, la cui attivazione e rim sua iniziativa.
Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: tema di contraddittorio nel procedimento dì esecuzione, ai sensi dell’art. comma quarto, cod. proc. pen., l’interessato, detenuto in un luogo posto fu dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradot udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrat sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l’udienza, la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, m integra una nullità del procedimento di ordine generale a regime intermedio e art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 40835 05/06/2014, Padovan, Rv. 260721).
Nel caso che ci occupa, se vero – come risulta dagli atti, il cui es consentito al Collegio in ragione della natura processuale del vizio dedotto (S U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), oltre che dalla stes sintesi fatta dal ricorrente – che l’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglian svolta in assenza del detenuto e che neppure era stato attivat videoconferenza (cui il detenuto aveva prestato il consenso), risulta altres per tabulas che il difensore nulla eccepì in merito, sicché la relativa eccezio proposta per la prima volta in questa sede, deve ritenersi tardiva e sanata effetto del combinato disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 proc. pen.
A tale ultimo proposito, è appena il caso di evidenziare come per un vers difetti di autosufficienza l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cu difensore si trovava insieme al detenuto presso la Casa circondariale.
In ogni caso, osserva il Collegio, il difensore, non avendo ricevuto l’avv del compimento dell’atto con la modalità della partecipazione a distanza ai se dell’art. 133-ter cod. proc. pen., non aveva il diritto – invece riconosci comma 7 del menzionato articolo nel caso di provvedimento dell’Autorità giudiziaria di autorizzazione alla videoconferenza – di essere presente nel lu dove di trova l’assistito, ma avrebbe dovuto presenziare all’udienza ed eccep la violazione della sequenza procedimentale prefigurata dalla nuova formulazione dell’art. 666, comma 4 , cod. proc pen.; ciò che non ha fatto.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle s processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 12 giugno 2024