Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1947 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1947 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa: COGNOME NOME, nata a Falerna il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Ischia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5/9/2022 del Tribunale di Lannezia Terme visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, in qualità di persona offesa e danneggiata dal reato nel procedimento penale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. nei confronti di NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione denunciando l’abnormità funzionale dell’ordinanza del 5 settembre 2022 con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha revocato la costituzione di parte civile della COGNOME, già ammessa in sede di udienza preliminare, non potendo ravvisarsi la qualità di persona offesa dal reato per genericità dell’atto di costituzione.
Deduce che l’ordinanza impugnata è inficiata da abnormità poiché i poteri conferiti al giudice del dibattimento ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. sono stati esercitati al di fuori dei casi consentiti non richiedendo la norma una esposizione analitica della “causa petendi” la cui funzione è stata assolta mediante richiamo al capo di imputazione dal quale si evince, con immediatezza la natura e portata della pretesa risarcitoria avanzata. Evidenzia che, con le medesime modalità, la ricorrente aveva esercitato il diritto di costituzione di parte civile, nei confronti di altro imputato e per altra imputazione, con atto di costituzione che il Tribunale ha ritenuto legittimo.
2.11 ricorso, trattato con procedura senza formalità perché proposto avverso provvedimento non impugnabile, va dichiarato inammissibile. E’ indubitabile che l’ordinanza con la quale il giudice dichiara la esclusione della parte civile non impugnabile (Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C, Rv. 261860), sia perché il soggetto escluso, per effetto di tale decisione, non ha la qualità di parte e quindi non è legittimato all’impugnazione sia perché si tratta di provvedimento privo di contenuto decisorio, atteso che non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile (Sez. 3, n. 14332 del 04/03/2010, Comune di Roma, Rv. 246609).
La ricorrente adombra il vizio dell’abnormità funzionale dell’ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme, una categoria, come noto, di creazione giurisprudenziale precisata, con riguardo alla cd. abnormità funzionale, nel senso che tale vizio ricorre quando il provvedimento adottato, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini comunque una stasi del processo, con impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Battistella, Rv. 238240). Effettivamente alla nozione di provvedimento abnorme si è fatto ricorso con riferimento a ordinanze di esclusione della parte civile caratterizzate da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione “extra-vagante” rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo (fondato, nella fattispecie esaminata, su ragioni di “economia processuale” come tali estranee ai parametri dell’art. 81 cod. proc. pen. (Sez. 3, n.39321 del 09/07/2009, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 244610), situazione, quella ora richiamata, nella quali alla stasi processuale si affiancava l’esercizio di poteri non previsti ai fini della verifica della legittimazione della parte.
Nel caso in esame, invece, la denuncia di abnormità finisce per essere solo strumentale ad ottenere un inammissibile controllo sulla motivazione dell’esclusione della parte civile in relazione ad un atto inoppugnabile dal momento che l’esclusione è stata motivata, avuto riguardo alla condotta di partecipazione all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., sul rilievo che non emergeva la qualità di persona offesa dell’odierna ricorrente.
E’ ben vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ai fini della validità della costituzione di parte civile non è necessaria un’esposizione analitica della “causa petendi”, sicchè per soddisfare i requisiti di cui all’art. 78, lett. d cod. proc. pen., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto. Tuttavia il principio, richiamato dalla stessa difesa, si completa con la precisazione che tale riferimento è sufficiente allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza, viceversa non sussistente, secondo l’apprezzamento dei giudici di merito, in relazione al reato associativo diversamente da altre contestazioni, relative a reati contro il patrimonio per le quali la costituzione di parte civile è stata ritenuta legittima.
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2022
Il Consiglier COGNOME latore