Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49376 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49376 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condanNOME per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. 14 del 2017, conv. in I. 48/2017 e mod. con I. n. 132 del 2018 alla pena ritenuta di gius con un unico motivo, deduce la violazione di legge con riguardo alla valutazione di attendibi RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali a carico;
Considerato che le censure esposte difettano di specificità, perché prospettano deduzioni del tutto generiche e prive dei dati di fatto necessari per valutarle, e comunque formul doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a prefigurare rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, e avulse da pertinente individu di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, sic contestano l’idoneità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali acquisite, senza nemmeno indicarle fondare il giudizio di responsabilità, conseguente alla constatazione, effettuata da appartenenti alla polizia giudiziaria, della presenza dell’imputato, intento a svolgere l’at parcheggiatore abusivo, in una zona il cui accesso gli era stato vietato con provvedimento d AVV_NOTAIO competente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME