Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8539 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8539 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermato la decisione del Tribunale di Palermo resa in data 26 febbraio 202 con cui COGNOME NOME è stato condannato alla pena di mesi sei di arres ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 7, comma 15 bis D.Lv 30 aprile 1992, n. 285. Fatto commesso il 17.11.2019 in Palermo.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, co il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento a sussistenza del reato contestato; con il secondo motivo, violazione di le con riguardo alla mancata declaratoria della prescrizione; con il terzo moti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego de circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo è meramente riproduttivo delle medesime doglianze già respinte dalla Corte territoriale con congrue ed incensurabili argomentazio (Sez. 2 – , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01 La Corte di appello ha confermato la pronuncia di responsabilità penale carico del COGNOME sulla base di quanto dichiarato dal teste di P.NOME COGNOME ha affermato di avere sottoposto a controllo l’imputato dopo averlo osserva in atteggiamenti chiaramente riconducibili all’attività di parcheggia abusivo in quanto era stato visto dare indicazioni agli automobilisti segnalargli gli stalli liberi. Inoltre, i giudici di merito sottolin l’accertamento amministrativo dell’11.05.2019 emesso a carico del COGNOME per l’attività di parcheggiatore abusivo, era divenuto definitivo prima commissione del fatto di cui è a giudizio. Sul punto è opportuno richiamare consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell’integraz della contravvenzione di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore d all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività, priv necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo del fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, corrispettivo della prestazione svolta (Sez.4, n. 24285 dell’08/05/2025, 288441; Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Rv. 283088).
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la disciplina della sospensione del corso d
prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U. n. 20989 del 12.12.2024, Rv. 288175). Pertanto, al periodo di sospensione previsto dall’art. 159, co.2, n.1 per come formulato dalla Legge n. 103/2017, va aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari ad un massimo di 18 mesi (ex art. 159, co.2, n.) L. 103/2017) che decorre dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado fino alla pronuncia che definisce il grado successivo di giudizio. Alla luce di ciò, alla data odierna, il reato non risulta prescritto poichè il termine spira il 17 maggio 2026, in ragione della intervenuta sospensione del giudizio.
In relazione al terzo motivo, la Corte di merito giustifica il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti specifici, e delle particolari modalità della condotta, emblematiche della persistente mancanza di rispetto delle regole da parte dell’imputato. La decisione della Corte di appello è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità secondo COGNOME cui COGNOME il COGNOME mancato COGNOME riconoscimento COGNOME delle COGNOME circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con rnodificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo COGNOME stato COGNOME di COGNOME incensuratezza COGNOME dell’imputato (Sez. 4 ,n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/20 17,Rv. 270986;Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610, cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, in data 18 febbraio 2026.