Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10896 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10896 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2025 della Corte d’appello di Messina
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Messina in data 3 novembre 2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 20 maggio 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada;
rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui si deducono cumulativamente la l’illogicità, l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: i giudici di merito, infatti, hanno ev denziato che il ricorrente è stato osservato mentre teneva delle condotte chiaramente riconducibili all’attività di parcheggiatore, pur non avendone autorizzazione, su suolo pubblico, essendo irrilevante il fatto che non sia stato visto nell’atto di ricevere denaro, in quanto condotta neppure contemplata dalla fattispecie incriminatrice (p. 2’sentenza impugnata);
evidenziato, ancora, che i giudici di merito hanno ritenuto accertato, in fatto, il compimento di azioni ripetute e coordinate tra loro, in prossimità del Tribunale del luogo, traendone, con motivazione non manifestamente illogica, un indice del carattere non isolato della condotta;
ritenuto, infatti, che il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, punisce la condotta di chi esercita, “senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, e che, quindi, nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro (o di altra utilità) in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie; il perfezionamento della fattispecie richiede, invero, che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore (nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità, Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, COGNOME, Rv. 288441 – 01; Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, COGNOME, non mass.);
rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge, che in sentenza si dà atto che dalle informazioni acquisite risulta che le contestazioni in via amministrativa non sono state né opposte né oblate e che
dunque erano definitive prima del fatto oggetto del presente giudizio e che NOME COGNOME reiterò la condotta in una zona interdettagli dal provvedimento emesso dal questore; a fronte di tale motivazione il ricorrente formula una generica contestazione, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto ad impugnare la sanzione od a proporre richiesta di oblazione;
posto che, nel caso di specie, la recidiva è stata tratta dal provvedimento ex art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con modd. dalla I. 18 aprile 2017, n. 48, che, pur essendo una misura di prevenzione, presuppone appunto la reiterazione delle condotte di cui al precedente art. 9, che al comma 2 richiama proprio l’avvenuta applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada;
ritenuto, pertanto, che contrariamente a quanto si assume in ricorso, e nella memoria depositata, nel caso in esame il provvedimento in questione viene in rilievo in quanto indice, sul piano probatorio, dell’avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa;
considerato infatti, quanto alla recidiva nel biennio, che non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova, unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (con specifico riguardo al reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, COGNOME; in relazione alla affine ipotesi di cui all’art. 116 cod. strada, Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879 – 01; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, COGNOME, non mass.);
ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che tale norma non è applicabile al reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada;
considerato, infatti, che il riconoscimento della causa di non punibilità implica, oltre ad una favorevole valutazione sulla entità dell’offesa, anche che il comportamento non sia abituale, e che la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha precisato che le condotte abituali e reiterate debbono
essere intese con riguardo ai reati «che presentano l’abitualità come tratto tipico» – ad es. i maltrattamenti in famiglia – ed ai reati «che presentano nel tipo condotte reiterate» – come gli atti persecutori (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME; cfr., anche Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME);
ritenuto che anche nel reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, la serialità è un elemento della fattispecie, in quanto la rilevanza penale della condotta è subordinata al fatto che il soggetto sia stato già stato sanzionato per la medesima violazione, con provvedimento definitivo e che, pertanto, la reiterazione della condotta, quale elemento costitutivo del reato, integra l’abitualità che il legislatore ha ritenuto ostativa al riconoscimento della particolare tenuità (Sez. 4, n. 37219 del 4/07/2024, Andronico, non mass.);
rilevato, quanto al quarto motivo, con cui si deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti – nella specie, l’assenza di elementi positivamente valutabili e la commissione del fatto in violazione del divieto di cui all’art. 9 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con modd. dalla I. 18 aprile 2017, n. 48: p. 4 sentenza impugnata, p. 3 sentenza del Tribunale – rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163 01);
ritenuto, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026
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