Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10905 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10905 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 9 ottobre 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 31 gennaio 2025 dal Tribunale di Palermo, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada;
rilevato che con il primo motivo si lamenta l’intervenuta prescrizione del reato, poiché commesso nel 2019 (come indicato nella citazione a giudizio) anziché nel 2020 (come indicato in sentenza);
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di appello con percorso argomentativo logico ed in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: i giudici di merito, infatti, hanno spiegato ch l’indicazione dell’anno 2019 è imputabile ad un mero refuso, essendo pacificamente emerso che il reato è stato consumato in data 20 giugno 2020, e pertanto la prescrizione deve ritenersi definitivamente interrotta con la sentenza di primo grado (p. 2 sentenza impugnata);
rilevato che con il secondo ed il terzo motivo – che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente – si deduce violazione di legge quanto alla affermazione di responsabilità, per la quale è necessario, si osserva, la prova certa del fine di lucro e dell’esercizio organizzato (p. 4 ricorso);
ritenuto che anche questi motivi di ricorso sono inammissibili, poiché generici e riproducenti censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico ed in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: i giudici di merito, infatti, hanno spiegato che ricorrente è stato osservato mentre teneva delle condotte chiaramente riconducibili all’attività di parcheggiatore, pur non avendone autorizzazione, su suolo pubblico, essendo irrilevante il fatto che non sia stato visto nell’atto di ricevere denaro, in quanto condotte neppure contemplate dalla fattispecie incriminatrice (p. 2 sentenza impugnata);
evidenziato, ancora, che i giudici di merito hanno ritenuto accertato, in fatto, il compimento di azioni ripetute e coordinate tra loro, in prossimità di una località balneare, in un contesto temporale in cui era difficile trovare aree di sosta libere, traendone, con motivazione non manifestamente illogica, un indice del carattere non isolato della condotta;
ritenuto, infatti, che il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiannacchine, e che, quindi, nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro (o di altra utilità) in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie; il perfezionamento della fattispecie richiede, invero, che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore (nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità, Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, COGNOME, Rv. 288441 – 01; Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, COGNOME, non mass.);
posto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la “violazione del diritto di difesa” e del “principio del contraddittorio”, in relazione agli artt. 111 Cos e 495 cod. proc. pen., in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata;
considerato, infatti, che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026