Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/11/1971
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede dell’Il aprile 2024, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2000 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 7 comma 15 bis CdS, commesso in Palermo il 1° ottobre 2019.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato e comunque volto a sottoporre alla Corte di legittimità un inammissibile sindacato sulla efficacia dimostrativa del compendio probatorio. La Corte d’appello ha dato atto, in maniera logica e coerente, che l’istruttoria aveva chiarito come il ricorrente avesse dato indicazione su dove posteggiare l’auto e come pertanto stesse esercitando l’attività di parcheggiatore abusivo dopo essere già incorso in analoga violazione nel 2018: a nulla rileva il fatto che, al momento dell’osservazione della polizia giudiziaria, gli automobilisti interessati fossero uno o più (cfr. in tal senso Cass., sez. 7 n. 2883 del 2025). La questione proposta dal ricorrente non investe profili di legittimità, bensì di merito della ricostruzione fattuale, inibito in questa sede. COGNOME Quanto alla censura relativa alla presunta violazione dell’art. 7 comma 15 bis cod. strada, la stessa appare manifestamente infondata. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui (Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024 Rv. 286879 – 01) in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla certezza della definitività della preg ressa violazione amministrativa, il previo accertamento definitivo di un illecito amministrativo può legittimamente costituire presupposto per la configurabilità di un reato, quando la condotta successivamente attuata – dopo l’entrata in vigore della nuova norma incriminatrice – integri autonomamente la fattispecie penale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non superano il vaglio di ammissibilità sia il motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che i giudici di merito hanno verificato l’assenza di elementi positivi in tal senso, che quello relativo al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.,
correttamente negata in ragione della documentata abitualità della condotta attestata anche dai precedenti penali specifici.
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese’ processuali e della somma di
euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, il 13 maggio 2025.