Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5538 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5538 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale locale in data 26 febbraio 2024, ha ridotto la pena inflittagli a mesi quattro di arresto ed euro 2500,00 di ammenda, confermandone la condanna in ordine al reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992, commesso in Napoli in plurime occasioni tra il 2021 e il 2022.
L’esponente articola due motivi di ricorso: a. vioiazione dell’art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n. 285/1992, per avere i giudici di merito ritenuto sussistente la fatt specie in contestazione in difetto di un accertamento in ordine all’integrazione della condotta tipica, con conseguente carenza e contraddittorietà della motivazione; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto essertivi.
Gli stessi, in particolare, si limitano a reiterare profili di censura già adegua tamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i ali principi possono applicarsi anche al ricorso per cessazione), altresì censurando il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. Come chiarito dai giudici di merito, il reato di cui all’art. 7, comma 15 bis d.lgs. n. 285/1992 punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore , a nulla rilevando la ricezione di una somma di denaro in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie. Perché possa ritenersi integrato il reato è pertanto sufficiente che il soggetto già
sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore.
La Corte territoriale ha dunque adeguatamente motivato che la condotta tipica risultava chiaramente provata dalla chiara ricostruzione dei fatti contenuta nelle relazioni della p.g. acquisite agli atti e pienamente utilizzabile essendosi proceduto con il rito abbreviato (cfr. pag. 3 della motivazione ove si dà conto, specificamente, dei singoli accertamenti).
3.2. Quanto al secondo motivo, la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica le ragioni per cui il giudice di primo grado ha ritenuto d negare il riconoscimento del benefico ex art. 62-bi. cod, pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 2 de 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01), in particolar modo evidenziando la mancanza di elementi positivamente valutabili, avuto riguardo al curriculum criminale dell’imputato.
Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a magyi3r ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fin della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03).
Infine, con riferimento alla determinazione della pena base, occorre osservare che una specifica e dettàgliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare – com disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 27124301; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2026