Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4906 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4906 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli dell’Il giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 30 maggio 2024, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 282 del 1995 per aver esercitato se autorizzazione l’attività di parcheggiatore abusivo, nonché del reato di cui all’art. 10, comma d.l. n. 14 del 2017, per non aver osservato il divieto di accedere all’area del comune di Nap comprensiva di INDIRIZZO e INDIRIZZO, continuando a svolgere su detta strada l’attivit di parcheggiatore abusivo; fatto accertato in Napoli il 16/07/2022.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il dupli profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge processu sostenendo carenza di motivazione sul motivo di appello relativo alla nullità del provvedimento del AVV_NOTAIO per inefficacia, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiest comunque manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corre argomenti giuridici dal giudice di merito, avendo la Corte territoriale (v. pag. 2 della sen impugnata) adeguatamente chiarito che l’ipotesi contravvenzionale contestata – art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, vigente ratione temporis -, relativa alla violazione del divieto di a ad un’area territoriale comunale impartito dal AVV_NOTAIO, non richiedeva la procedura d preventiva convalida del provvedimento questorile, invece richiesta dalla ipotesi di rea disciplinata dall’art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017, secondo il richiamo previsto dal comma della medesima disposizione normativa, ipotesi quest’ultima non contestata nel presente procedimento.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risult pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamen di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. peri., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzio prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le r dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Romani dicembre 2025.