Parcheggiatore abusivo: la condanna scatta anche senza prova del pagamento
L’attività di parcheggiatore abusivo continua a essere al centro di importanti decisioni giurisprudenziali che ne delineano i confini penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: per essere condannati non è necessario che le forze dell’ordine accertino l’effettivo passaggio di denaro tra l’automobilista e il soggetto che esercita l’attività.
La questione nasce dal ricorso di un cittadino condannato in appello alla pena di sei mesi di arresto e al pagamento di un’ammenda. La difesa sosteneva che, mancando la prova della ricezione di somme di denaro, non potesse configurarsi il reato previsto dal Codice della Strada.
La natura del reato di parcheggiatore abusivo
Secondo la Suprema Corte, la contravvenzione di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore si perfeziona con la semplice condotta materiale. Il cuore della violazione risiede nell’esercitare un’attività regolamentata senza possedere i titoli autorizzativi necessari, specialmente quando il soggetto è già stato destinatario di sanzioni amministrative definitive per lo stesso motivo.
Il legislatore ha inteso punire la reiterazione di un comportamento che mina l’ordine pubblico e la corretta gestione degli spazi urbani. Pertanto, l’elemento soggettivo e la condotta materiale sono focalizzati sull’offerta del servizio non autorizzato, indipendentemente dal profitto immediato.
Perché non serve la prova del denaro
La decisione sottolinea che la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità non è un elemento costitutivo della fattispecie. Questo significa che il giudice non deve accertare se il parcheggiatore abbia effettivamente incassato monete o banconote. È sufficiente che il soggetto sia colto nell’atto di gestire la sosta o indicare i posti auto in modo sistematico e non autorizzato.
Questa interpretazione agevola l’attività di contrasto al fenomeno, poiché spesso lo scambio di denaro avviene in momenti difficili da documentare per gli agenti operanti. La prova del reato si sposta quindi sulla flagranza dell’attività e sulla verifica dei precedenti amministrativi del soggetto.
Le motivazioni
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché basato su una lettura errata della norma. La legge stabilisce che, se un soggetto è già stato sanzionato con provvedimento definitivo e viene nuovamente colto a esercitare l’attività abusiva, si passa dalla sanzione amministrativa a quella penale. Il fatto che l’imputato stesse operando senza autorizzazione è stato considerato sufficiente a confermare la responsabilità penale.
Le conclusioni
In conclusione, chi esercita l’attività di parcheggiatore abusivo rischia il carcere e pesanti ammende anche se non viene sorpreso con i soldi in mano. La recidiva dopo una sanzione amministrativa trasforma automaticamente la condotta in un reato penale. La sentenza ribadisce la linea dura della giurisprudenza contro l’abusivismo stradale, tutelando la legalità nelle aree di sosta pubbliche.
È necessaria la prova del pagamento per la condanna penale?
No, la Cassazione ha stabilito che la ricezione di denaro non è un elemento costitutivo del reato; basta l’esercizio dell’attività senza autorizzazione.
Quando l’attività di parcheggiatore abusivo diventa un reato?
Diventa un reato penale quando il soggetto, già sanzionato in via definitiva in sede amministrativa, viene nuovamente sorpreso a svolgere l’attività.
Quali sono le pene previste per questa violazione?
La legge prevede la pena dell’arresto e un’ammenda pecuniaria, oltre al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso rigettato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10693 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10693 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza con cui in data 16.6.2025 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 29.4.2024 di condanna alla pena di sei mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 21-sexies L. n. 132 del 2018 in relazione all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992;
Rilevato che il ricorso contesta la affermazione di responsabilità dell’imputato sulla base del dato che manca la prova della ricezione di denaro nel corso dell’attività di parcheggiatore in assenza di autorizzazione;
Considerato che, al di là del merito della obiezione, è sufficiente, ai fini dell’integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta (Sez. 4, n. 24285 dell’8/5/2025, Gagliano, Rv. 288441 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da considerarsi manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.12.2025