La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due imputati condannati per traffico e cessione di stupefacenti. Il primo ricorrente contestava la decisione fondata sulla cosiddetta droga parlata, sostenendo l'assenza di prove materiali circa il possesso effettivo della sostanza stupefacente a causa della mancanza di sequestri. Il secondo ricorrente contestava l'interpretazione delle registrazioni e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I Supremi Giudici hanno confermato che i dialoghi intercettati, contenenti indicazioni inequivocabili su pesi e dosi da confezionare, costituiscono prova idonea anche in assenza di sequestro materiale, purché la motivazione risulti rigorosa e logica. La Corte ha altresì convalidato il diniego delle attenuanti e il calcolo della pena, dichiarando inammissibili entrambi i ricorsi e condannando i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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