La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per furto (art. 624-bis c.p.). La decisione si fonda sulla natura delle doglianze: mere contestazioni di fatto, non ammesse in sede di legittimità, e motivi di appello generici, privi dei requisiti di specificità richiesti dalla legge. La Corte ha inoltre ribadito che la determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per manifesta illogicità, assente nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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