Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato all’informatore di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile, nonché al medico e al farmacista di sollecitare o accettare alcun incentivo di questo tipo. 319-321 c. p. , realizzato mediante significative e sostanziose erogazioni di denaro o altre utilità per scopo di lucro, di cui siano stati accertati gli elementi costitutivi, non intercorre affatto un rapporto di specialità, attesa la diversità del bene giuridico tutelato e dell’atteggiarsi del dolo, bensì sia configurabile il concorso di reati.
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