Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 4353  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/08/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pistoia, con ordinanza depositata in data 7 agosto 2023, COGNOME ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata da NOME COGNOME avverso il decreto penale di condanna n. 195/23 Reg. Decr. (emesso dallo stesso Gip nel procedimento penale n. 4643/22 RGNR in data 7 giugno 2023), COGNOME al pagamento della somma di euro 3.250 di ammenda, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
1.1.11 decreto penale conteneva anche l’indicazione che, ai sensi dell’art. 460, comma 1 lett.h-ter cod. proc. pen., la pena poteva essere pagata in misura ridotta di un quinto (2600 euro), qualora il pagamento fosse avvenuto- con versamento unico- “entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del presente decreto, attraverso il modello F23 in allegato, con rinuncia all’opposizione al presente decreto”.
1.2.COGNOME, COGNOME il 29 giugno 2023, aveva provveduto al pagamento dell’importo COGNOME di euro 2600,00 tramite il suindicato modello TARGA_VEICOLO e, successivamente, aveva depositato presso il Tribunale di Pistoia la richiesta di rimborso dell’importo, a suo dire corrisposto per errore, nonché, con atto separato, l’opposizione al decreto penale, con richiesta di applicazione pena.
1.3.11 Gip ha dichiarato inammissibile l’opposizione, aderendo al parere contrario del Pubblico Ministero con cui si era rilevato che il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. nel testo oggi vigente, aveva comportato la rinuncia all’opposizione.
Avverso l’ordinanza, COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge. Secondo il difensore la rinuncia all’opposizione è atto formale e soggiace alle regole dettate per le impugnazioni, sicché COGNOME l’eventuale pagamento in misura ridotta non poteva valere quale rinuncia tacita alla opposizione a decreto penale. La stessa Corte di Cassazione aveva già avuto modo di affermare che il pagamento della pena inflitta con il decreto penale non costituisce rinuncia implicita alla opposizione.
 Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Il rito speciale del decreto penale di condanna è stato riformato dal d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 a decorrere 30 dicembre 2022.
Per quanto di interesse nel presente procedimento, il decreto penale di condanna, secondo la nuova disciplina dettata dall’art. 460, comma 1, cod. proc. pen., deve contenere anche l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione (art. 460 comma 1 lett. h -ter cod. proc. pen.) e nel dispositivo anche l’indicazione della riduzione di un quinto della pena pecuniaria “nel caso previsto dalla lettera h -ter”, ossia per il caso in cui dovesse essere effettuato il pagamento in misura ridotta. Correlativamente, il legislatore ha provveduto alla sostanziale riscrittura dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., stabilendo che il condannato nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto, può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione.
In sostanza, per come indicato nella Relazione illustrativa, il decreto penale deve indicare due somme: «quella “intera”, da pagare in esito all’acquiescenza al decreto, e quella ulteriormente ridotta di un quinto, da pagare entro 15 giorni dalla notifica del decreto, con contestuale rinuncia all’opposizione».
3. La Corte di Cassazione con orientamento consolidato, già nella vigenza della disciplina anteriore al d.lgs 150/2022, ha ritenuto legittima la rinuncia all’opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna, sempre che intervenga prima dell’apertura del dibattimento e a condizione che il decreto non sia già stato revocato. Si è sostenuto, infatti, che l’opposizione a decreto penale va lt inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni e si applica quindi anche ad essa la disciplina di cui all’art. 589 cod. proc. pen., che prevede come termine ultimo per la dichiarazione di rinuncia l’apertura del dibattimento; stante la peculiarità della procedura si è precisato che non si deve essere verificato un altro presupposto, e cioè la revoca del decreto penale opposto, statuizione che impedisce l’espletamento del diritto di rinuncia, là dove il provvedimento monitorio ormai non sussiste più (Sez. 6, n. 48593 del 02/11/2022, F., Rv. 284075; Sez. 4, n. 15041 del 09/03/2009, COGNOME, Rv. 243:217 – 01; sez. 4, Sentenza n. 47505 del 20/11/2008, COGNOME, Rv. 242467 – Cil Sez. 4, Sentenza
n. 40186 del 25/06/2004, COGNOME, Rv. 229569 ; COGNOME in senso contrario solo un’isolata pronuncia sez. 3, Sentenza n. 39547 del 27/06/2017, COGNOME, Rv. 271515). Stante la inquadrabilità dell’a opposizione nel sistema delle impugnazioni, la rinuncia deve essere proposta ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen, ovvero, al fine di garantire la provenienza di esso dal soggetto legittimato e la sua ricezione da parte degli organi competenti, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581 e 582 cod. proc. pEin., con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L’atto formale non TARGA_VEICOLO ammette equipollenti, sicché la rinuncia non può essere tacita, ovvero non può essere desunta da altro atti o comportamenti, COGNOME quali, in particolare, COGNOME l’avvenuto pagamento della pena pecuniaria inflitta con decreto penale (Sez. 3, n. 15369 del 29/01/2013, COGNOME Rv. 255250; sez. 4, n. 41557 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248453; Sez. 1, n. 26278 del 19/05/2004, COGNOME, Rv. 228914; Sez. 3 n. 34431 del 2001, Paternò, Rv…219992).
Tali principi conservano validità anche dopo che il legislatore, con la riforma dettata dal d.lgs. n. 150/2022, ha previsto, con intento di deflattivo, la possibilità per l’imputato di beneficiare di una ulteriore riduzione della pena pecuniaria, “con rinuncia all’opposizione”.
Si tratta di previsione normativa che fra l’altro introduce espressamente la possibilità, come visto già ammessa dalla giurisprudenza, che l’opposizione sia oggetto di rinuncia.
Tale rinuncia, che COGNOME di regola avverrà in via preventiva rispetto ad una impugnazione non ancora proposta, non potrà che essere soggetta ai requisiti formali di cui all’art. 589 cod. proc. pen., ovvero dovrà essere presentata con atto scritto, anche a mezzo di procuratore speciale, davanti alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria, dunque, dovrà essere accompagnato dalla rinuncia all’opposizione e tale atto, proprio al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la sua ricezione da parte degli organi competenti, dovrà essere proposto nelle forme e nei modi di cui all’art. 589 cod. proc. pen. Tale assunto è confermato anche dalla interpretazione letterale della nuova disposizione, nella quale il legislatore ha previsto il “pagamento in misura ridotta con rinuncia all’opposizoone”: l’uso della preposizione “con” rende evidente come la procedura in esame debba passare necessariamente attraverso due atti distinti, ovvero il pagamento della somma indicata e la rinuncia esplicita all’opposizione da effettuarsi nelle forme indicate.
Ne consegue che il semplice pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta non è atto equipollente alla rinuncia alla opposizione e che per effetto del
pagamento non potrà, dunque, ritenersi consumato il potere di formulare opposizione, nei termini di legge, ovvero, ai sensi dell’art. 461 cod. proc. pen., nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, con richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato, o di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il giudice, dopo che l’imputata aveva effettuato il pagamento in misura ridotta, ma non anche presentato una formale ed espressa rinuncia all’opposizione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione formulata nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto penale di condanna e in tal modo ha illegittimamente attribuito il valore della rinuncia all’opposizione al semplice pagamento della pena pecuniaria nella misura ridotta di un quinto.
6.In conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia per l’ulteriore corso in ordine all’opposizione proposta dall’imputato contro il decreto penale in questione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia, per l’ulteriore corso.
Deciso in Roma, il giorno 21 novembre 2023
Il Consigli COGNOME estensore  COGNOME
Il Pr COGNOME ente