Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 115 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 115 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Lecce il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 21/10/2024 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza in data 19 gennaio 2022 del G.u.p. del Tribunale di Lecce che aveva condannato NOME COGNOME per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 000, commesso il 29 settembre 2014.
La ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche fondato sull’assenza di elementi da valutare favorevolmente, quando, prima del giudizio, aveva pagato integralmente il debito di imposta, comprese sanzioni amministrative e interessi, con completo ripianamento dell’esposizione debitoria verso l’Erario, come da certificazione dell’RAGIONE_SOCIALE, rilasciata il 26 ottobre 2021 in cui si dava atto dell’assenza di carichi pendenti nel sistema dell’anagrafe tributaria. Inspiegabilmente tale circostanza era stata valorizzata solo ai fini dell’applicazione dell’art. 13bis d.lgs. n. 74 del 2000. Con il secondo motivo, invece, deduce l’omessa motivazione in ordine al diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., nonostante la condotta successiva avesse neutralizzato il reato che, per giunta, era consistito in un’evasione di appena 8.500
euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł fondato.
Il G.u.p. ha accertato che la ricorrente ha estinto i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Per questa ragione, ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 13bis d.lgs. n. 74 del 2000. Con l’atto di appello la ricorrente ha lamentato la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha risposto che non presentava elementi valutabili favorevolmente e che non aveva pagato, così contraddicendo, tuttavia, l’accertamento del G.u.p.
Inoltre, con memoria depositata il 30 settembre 2024, la ricorrente ha invocato l’applicazione della causa di non punibilità del comma 3ter dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Si registra sulla richiesta un’omessa risposta nØ può ritenersi implicito il diniego, attesa l’entità dell’imposta evasa e la condotta riparatoria post factum .
P.Q.M.
Così deciso, il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME