Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Gangi il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 24/07/2023
Lette le conclusioni scritte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona Sostituto Procuratore generale Dr.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/07/2023, il Tribunale del riesame di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata dalla difesa dell’imputato avverso il decreto di sequestro preventivo di due campi da “padel” realizzati in RAGIONE_SOCIALE in zona vincolata paesaggisticamente e sismicamente e con destinazione d’uso “verde agricolo”, in relazione all’imputazione di cui all’RAGIONE_SOCIALEcolo 44 d.P 380/2001.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, carenza e vizio di motivazione. Il motivo si RAGIONE_SOCIALEcola in diversi profili di doglianza.
In primo luogo, si contesta l’affermazione secondo cui la realizzazione di campi di “padel”, in riconversione di campi da tennis preesistenti, non rientri negli interventi di ristrutturaz edilizia «semplice» o «leggera», necessitante di semplice «SCIA», ma ha bisogno di permesso a costruire, nel caso di specie mancante, citando in proposito le indicazioni provenienti da alcun uffici tecnici comunali, quale quello di Roma.
Evidenzia inoltre che, avendo l’imputato ottenuto sia il nulla-osta paesaggistico che il parer positivo dell’UTC del comune di RAGIONE_SOCIALE, vantava un legittimo affidamento sulla legittimità dell procedura.
Sottolinea, ancora, come la RAGIONE_SOCIALE realizzatrice «RAGIONE_SOCIALE», abbia poi ceduto alla RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE» l’uso dei due campi: essa è RAGIONE_SOCIALE senza scopo di RAGIONE_SOCIALE, che rientra pacificamente nel c.d. «Terzo RAGIONE_SOCIALE», per cui si deve ritenere che, ai sen dell’RAGIONE_SOCIALEcolo 71 d. Igs. 117/2017, le attività degli enti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono compatibili con le destinazioni d’uso omogenee previste dal d.m. 1444/68, circostanza elisa dal Tribunale del riesame con motivazione insufficiente (l’avere, la RAGIONE_SOCIALE solo richiesto l’iscrizione nel rela registro).
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge, carenza e vizio di motivazione in riferimento al periculum in mora.
Evidenzia il ricorrente come la motivazione del Tribunale del riesame (secondo cui, anche in caso di opere ultimate, l’aumento del carico urbanistico rende sempre presente il periculum in mora) sia solo «apparente».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo il RAGIONE_SOCIALE evidenzia come, a mente dell’art. 325 cod. proc. pen., i sindacato del giudice di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali è consentito soltan per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli errores in iudicando o in procedendo, anche i vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093).
Sono, conseguentemente, inammissibili tutti i motivi che, direttamente o sotto l’ombrello RAGIONE_SOCIALE violazione di legge o RAGIONE_SOCIALE assenza o mera apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, intendono
2 GLYPH
,32(
censurare la tenuta logica del provvedimento impugnato, elemento comune ad entrambi i motivi di ricorso, che, assieme alla violazione di legge, contestano anche il vizio di motivazione.
Limitato, pertanto, lo scrutinio alla sola violazione di legge, il primo motivo di rico manifestamente infondato.
3.1. Preliminarmente, occorre evidenziare ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del test unico dell’edilizia, si configurano come interventi di ristrutturazione edilizia quelli trasformare gli organismi edilizi per mezzo di un insieme di opere che possono portare ad un organismo diverso (tutto o in parte) da quello precedente.
Questi interventi comprendono:
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio;
l’eliminazione/la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
il ripristino di edifici (o pRAGIONE_SOCIALE di essi) crollati o demoliti, attraverso la loro rico purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Tutti gli interventi che ricadono nella definizione di ristrutturazione appena esplicitata, che non rientrano negli interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10, comma 1, let c), configurano la c.d. «ristrutturazione edilizia leggera».
L’RAGIONE_SOCIALEcolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico, a sua volta, prevede che siano sottopost a permesso di costruire c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organi edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modific RAGIONE_SOCIALE volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti RAGIONE_SOCIALE destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni RAGIONE_SOCIALE sagoma o RAGIONE_SOCIALE volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cu decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione ediliz comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli ar 136, comma 1, lettere c) e d), e 142, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in e i casi ove siano previste modifiche RAGIONE_SOCIALE sagoma o dei prospetti o del sedime o RAGIONE_SOCIALE caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previ incrementi di volumetria.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia «leggera» è necessaria la presentazione de SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 380/2001, la assenza è sottoposta a sanzione amministrativa (ex art. 37 d.P.R. 380/2001).
Viceversa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» (art. 10 c.1 lettera d) c.1 lettera c) e gli interventi di «nuova costruzione» (art. 3 c.1 lettera e) e 10 c.1 letter richiesto il permesso di costruire.
3.2. Ciò premesso, il RAGIONE_SOCIALE evidenzia come il regime autorizzativo relativo all realizzazione di campi di Padel non sia quello invocato dal ricorrente.
Si è infatti chiarito (Sez. 3, n. 41182 del 20/10/2021, COGNOME, n.nn., richiamata anch dall’ordinanza impugnata) che la realizzazione di un campo di padel costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l’installazione su apposita superficie funzionale alla peculiare attività RAGIONE_SOCIALE, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, inci territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli «interventi nuova costruzione» di cui all’art. 3, lett. e), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Si tratta di rilievi conformi al consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale il d.P n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), assoggetta attualmente a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interv edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e RAGIONE_SOCIALE conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica (cfr. Se 3, n. 28457 del 30/04/2009 Rv. 244569 – 01; Sez. 3, n. 14044 del 22/03/2005 Rv. 231522 01.).
3.3. Tale impostazione è conforme a quella RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza amministrativa, che, sia pure non nella sua massima composizione, ha avuto recentemente modo di confrontarsi con la tematica, divenuta pressante in ragione RAGIONE_SOCIALE crescente popolarità dello sport in questione.
TAR Piemonte, sez. 2, n. 223 del 08/03/2023 (dep. 13/03/2023), ad esempio, ha chiarito che le opere in questione hanno caratteristiche tali da comportare una «trasformazione significativa e permanente del territorio», risultando quindi soggette al preventivo rilascio apposito titolo edilizio, nonché all’acquisizione dell’apposita autorizzazione paesaggistica sismica.
Del pari, TAR Lazio, n. 607 del 24/07/2023, ha affermato che la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura violazione dell’art. 44 lett. b) DPR 6 giugno 2001, n. 3804, considerazione del fatto che la realizzazione di strutture sportive è consentita su aree destinat ad attività RAGIONE_SOCIALE, con la presentazione di SUA, ma senza creazione di volumetria e comunque mai nelle zone aventi destinazione agricola.
3.4. Va doverosannente aggiunto che la circostanza secondo cui, come nel caso di specie, i campi di padel vadano a sostituire dei preesistenti campi da tennis, è ininfluente.
Ed infatti, il RAGIONE_SOCIALE condivide e ribadisce quella giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia sez. 2, sent. n. 265 del 08/10/2021, dep. 22/11/2021), secondo cui la realizzazione dei campi di padel, essendo una trasformazione edilizia del terreno (stante la realizzazione di un’opera di
scavo e di un basamento in calcestruzzo in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo), non può essere compatibile con la destinazione a zona agricola del terreno ospitante.
Nella circostanza, i giudici amministrativi hanno evidenziato che i campi di padel si differenziano dai campi da tennis e da calcio in quanto, mentre in questi ultimi occorre un mero movimento terra, senza mutare le caratteristiche originarie di permeabilità del suolo, per l realizzazione dei campi di padel è necessaria la realizzazione di un massetto di cemento (di circa 10/12 cm) ove allocare il tappeto in fibra sintetica e la posa in opera RAGIONE_SOCIALE barriere in v temperato (alte oltre 3 mt.).
Va pertanto espresso i l principio secondo cui la realizzazione di un campo di padel, così come la conversione di un campo da tennis in un campo da padel, costituisce una «nuova costruzione», per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire.
3.5. La motivazione addotta dal Tribunale del riesame – secondo cui l’intervento edilizio necessitava di permesso di costruire poiché, «per le sue caratteristiche complessive, connotate per l’installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività RAGIONE_SOCIALE, di carpen e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come rientra nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, lett. e), D.P.R. 6 2001, n. 380», è pertanto conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, e non può quindi dirsi né apparente, né adottata in violazione di legge.
3.6. Del resto, il rilevante impatto dell’intervento edilizio in parola va riferito non profilo urbanistico, ma anche a quello paesaggistico.
3.6.1. Premesso che è incontestata l’esistenza del vincolo paesaggistico (e la Corte ignora a che titolo sarebbe stato ottenuto il “nulla-osta” paesaggistico invocato dal ricorrente), va ribad il principio per cui, in tema di reati paesaggistici, l’accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALE riconducibili interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti autorizzazione, di cui all’allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, o di quelli di lieve sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all’allegato B del citato d.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un’interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico dell disposizioni regolamentari, valevole a determinare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli ch tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i va paesaggistici tutelati dal vincolo (Sez. 3, n. 36545 del 14/09/2022, COGNOME, Rv. 284312 – 01).
La regola generale di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e paesaggio), che prescrive che ogni intervento che comporti modificazioni o rechi pregiudizio all’aspetto esteriore RAGIONE_SOCIALE aree vincolate e soggetto al previo dell’autorizzazione paesaggistic consacrata in una fonte di rango primario, non può certamente essere derogata da una fonte di rango secondario, quale è il suddetto regolamento n. 31 del 2017, che è di attuazione e non di delegificazione, e dunque non può liberalizzare interventi che per la norma di rango primario sono assoggettati ad autorizzazione. Ne consegue che l’accertamento, in punto di fatto, RAGIONE_SOCIALE
riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo nel novero di quelli soggetti ad 5 autorizzazione (cioè quelli di cui all’elenco allegato sub A al citato d.P.R. 31/201 o di quelli di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (di cui all’e allegato sub B del medesimo regolamento), deve essere condotto attenendosi a una interpretazione logico sistematica di carattere finalistico RAGIONE_SOCIALE disposizioni del regolamento (Se 3, n. 7538 del 11/01/2024, Gervasi, n.m.).
Nel caso in esame, non può che sottolinearsi l’assenza, negli elenchi di cui ai d.P.R. 31/2017 (relativo alla c.d. autorizzazione paesaggistica «semplificata»), degli interventi relativi attrezzature sportive, per le richieste relative ai campi di padel, e, più in generale, per gli impianti sportivi, evidenzia da cui non può che trarsi la conclusione che ad essi non si possono applicare le semplificazioni introdotte dal citato decreto, anche considerando che, con ogni evidenza, la realizzazione di tali campi non possa essere considerata di impatto paesaggistico lieve (All. B) o lievissimo (All. A) ai sensi del citato decreto, in tal modo confermando la rilevanza dell’interve edilizio.
Peraltro, per quello che può valere, l’interpretazione sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE è anche corroborata dal RAGIONE_SOCIALE (NUMERO_DOCUMENTO, allegato al ricorso).
3.6.2. Va poi ricordato che secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3258 del 10/01/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 544 del 01/12/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 190 del 12/11/2020, dep. 2021, Susana, Rv. 281131 – 01) il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi del 167, commi 4 e 5, d.igs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclu l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vincolat Poiché l’autorizzazione paesaggistica, secondo l’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004, costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri tit legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, lo stesso permesso di costruire resta subordinato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la quale, però, sempre secondo la norma richiamata, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, tranne nei casi dei c.d. «abusi minori», tassativamente individuati dall’art. commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004.
Parimenti, si è altresì affermato che il rispetto del requisito RAGIONE_SOCIALE conformità RAGIONE_SOCIALE opere alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento RAGIONE_SOCIALE realizzazione che a quella vigent al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di regolarizzazione (cd. «doppia conformità»), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giug 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022 (dep. 2023), Casà, Rv. 284058. Conf. Sez. 3, n. 41872 del 09/06/2023, Tummolo Rv. 285222, non massimata sul
punto; Sez. 3, n. 18267 del 13/04/2023, Pepe, Rv. 284612, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 29179 del 16/02/2023, Carceo, n.m.).
Inoltre, il permesso di costruire, eventualmente rilasciato (nei limiti di cui si è det seguito di accertamento di conformità (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), estinguerebbe i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non estingue, invece, i reat disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 270792; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, COGNOME, Rv. 274212 – 01), applicabile nel caso di specie stante quanto dianzi evidenziato.
3.7. Il motivo è, conclusivamente, manifestamente infondato.
Il profilo di censura relativo alla presunta appartenenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinatar dell’opera al c.d. “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, è inammissibile.
4.1. In primo luogo, si contesta una motivazione esistente, e quindi il motivo è inammissibile ex art. 325 cod. proc. pen..
4.2. In secondo luogo, il motivo è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
4.2.1. Il Tribunale del riesame correttamente evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALEcolo 71 d. Igs. 117/2017 «non può essere inteso come una deroga generalizzata alle disposizioni in materia di titoli abilitativi edilizi o come una autorizzazione preventiva a qualsiasi attività costruttiva esegu per iniziativa degli enti RAGIONE_SOCIALE, nel quale peraltro la RAGIONE_SOCIALE che risulta avere l’u campi neppure rientra, avendo solo inoltrato domanda per l’iscrizione nel relativo registro».
Come appare evidente, il Tribunale palermitano fonda la sua motivazione su due ordini di ragioni: l’impossibilità di intendere la disposizione in parola come deroga generalizzata all’obblig di acquisire il titolo edilizio, e l’assenza (attuale) RAGIONE_SOCIALE qualifica di ETS (ente del RAGIONE_SOCIALE set capo alla «RAGIONE_SOCIALE».
4.2.2. Il secondo profilo, che avrebbe già efficacia assorbente, non può in alcun modo essere censurato di illogicità, essendo conforme al principio di logica comune secondo cui, se una attività è condizionata alla sussistenza di un requisito di tipo oggettivo, non è sufficiente l’avvio di u pratica istruttoria per il relativo conseguimento al fine di beneficiare del regime agevolato, ma necessario il possesso attuale del requisito (nel caso di specie, la qualifica di ETS).
Tale soluzione ermeneutica è anche confortata (pur evidenziandosi che le c.d. «circolari interpretative» hanno natura di atti interni alla pubblica amministrazione, che non esplicano alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poich non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo; v. Sez. 3, n. 6619 del 7/2/2012, COGNOME, Rv. 252541; Sez. 3, n. 19330 del 27/4/2011, COGNOME, non massimata, con riferimento alla circolare ministeriale n. 2699 del 7 dicembre 2005 in materia di condono edilizio; Sez. U, n. 10424 del 18/1/2018, COGNOME, non massimata sul punto, in tema di contributi previdenziali) da quanto stabilito dal RAGIONE_SOCIALE
nella nota esplicativa nr. 34/17314 del 17 novembre 2022, afferma che il regime di favor «è applicabile solo agli enti qualificati nei termini sopra descritti, dal momento in cui la quali acquisita e fintanto che essa sussiste».
4.2.3. Quanto al primo profilo, poi, l’RAGIONE_SOCIALEcolo in parola («le sedi degli enti del Terzo RAGIONE_SOCIALE e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produtti compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del RAGIONE_SOCIALE dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica») stabilisce il principio RAGIONE_SOCIALE c.d. «indifferenza urbanistica», ossia RAGIONE_SOCIALE possibilità data agli e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di usufruire di qualsiasi locale a prescindere dalla sua destinazione d’uso, per stabilire la propria sede legale, centro di svolgimento dell’attività istituzionale.
Per valutarne la portata, occorre pRAGIONE_SOCIALEre dal richiamo alle finalità perseguite dalla leg delega per la riforma del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la n. 106/2016, ed esplicitate all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE medesim
In pRAGIONE_SOCIALEcolare, il legislatore, con la riforma del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha voluto, in attuazion principio di “sussidiarietà orizzontale” (art. 118 u.c. Costituzione), promuovere e favorire associazioni private che realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
È alla luce di tale ratio legis che deve essere interpretata la disposizione in parola: essa stabilisce una specifica tutela degli spazi utilizzati dagli enti del RAGIONE_SOCIALE per lo svolgi RAGIONE_SOCIALE attività di interesse generale, contro possibili scelte urbanistiche degli enti local potrebbero incidere negativamente su tali attività.
In altri termini, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in considerazione RAGIONE_SOCIALE meritevolezza RAGIONE_SOCIALE finalità perseguite dalle associazioni RAGIONE_SOCIALE sociale, lo Stato consente che le relative sedi e i locali adibiti all’attività sociale siano localizzabili in tutt del territorio urbano e in qualunque fabbricato a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio ad esso impressa specificamente e funzionalmente dal titolo abilitativo (Cons. Stato, Sez. 6, n. 3803 del 25/06/2020; TAR Lombardia, Sez. Milano, n. 1269 del 01/07/2020; TAR Abruzzo, n. 519 del 25/10/2019).
COGNOMEe considerazioni svolte, si evince che l’art. 71 comma 1 d. Igs. 117/2017 non è una disposizione urbanistica «stricto sensu», non avendo a oggetto il governo o la regolazione del territorio in sé; si limita piuttosto a prevedere un trattamento speciale in favore di certe categorie soggetti, non già a disciplinare l’uso del territorio in quanto tale (così Consiglio di Stato, se n. 1737 del 10 marzo 2021). Pertanto, il comma in parola si qualifica come una norma di natura derogatoria alla disciplina urbanistica e non come una norma con natura urbanistica vera e propria.
Da ciò consegue che la norma in parola facoltizza l’«utilizzo» di beni, anche se realizzati in modo difforme alla destinazione urbanistica, consentendo un «temporaneo» cambio di destinazione d’uso dei locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli enti del Terzo RAGIONE_SOCIALE che cesserebbe con il venire meno di uno dei requisiti, ma certamente non può intendersi nel
senso di consentire in via generalizzata «nuove costruzioni» in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio.
La stessa giurisprudenza amministrativa, del resto, GLYPH riconosce pur sempre all’amministrazione il potere di vagliare profili inerenti l’aggravio del carico urbanistico, o elementi significativi quali la dotazione del titolo edilizio per gli interventi di trasformazi requisiti igienico-sanitari (Consiglio di Stato, sez. 5, n. 1737 del 01/03/2021; Cons. Stato, Se 6, n. 7350 del 28/10/2019).
4.2.4. Inoltre, l’attuale tenore RAGIONE_SOCIALE norma sostituisce alla precedente definizione (c genericamente parlava di «attività» senza specificare se vi fosse distinzione tra quelle d RAGIONE_SOCIALE sociale e quelle «svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria» di cui all’RAGIONE_SOCIALEcolo 4 comma 1 lett. f), quella, alquanto più ristretta, di «attività istituzionali purché non di tipo pro escludendone quindi, oltre a queste ultime se a carattere produttivo, anche le attività «non istituzionali», che pertanto non potranno beneficiarne anche qualora siano strumentali alle prime.
Per le c.d. «imprese RAGIONE_SOCIALE», poi, giacché esse esercitano in via stabile e principale un’attivi di impresa, sia pure di interesse generale, va escluso che si possa definire l’attività svo dall’impresa sociale come «non produttiva» e, per l’effetto, la possibilità stessa di usufru dell’effetto derogatorio stabilito dall’RAGIONE_SOCIALEcolo 71 d. Igs. 117/2017.
Tale è proprio il caso sussistente nel caso in parola, essendo la «RAGIONE_SOCIALE» costituita sotto forma di RAGIONE_SOCIALE.
Anche in questo caso, la soluzione adottata dal RAGIONE_SOCIALE è corroborata dal RAGIONE_SOCIALE, che, con nota esplicativa n. 3959 del 22 marzo 2021 (se pur non rilevante alla luce RAGIONE_SOCIALE precitata giurisprudenza), giunge alle medesme conclusioni.
Per tutte le ragioni dianzi esposte il motivo è da ritenersi inammissibile.
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
5.1. Questa Corte (Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812 – 01) ha reiteratamente espresso l’avviso che «è ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell’ipotesi in cui l’edificazione sia ultimata, fermo restando l’obbligo d motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispet alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene» (nel caso di specie, Corte aveva annullato il provvedimento di sequestro di un impianto per la produzione di energia eolica sul rilievo che non era stato valutato in concreto se dall’uso dell’impianto derivasse aumento del cosiddetto carico urbanistico).
Ancora, si è ritenuto (Sez. 3, n. 42717 del 10/09/2015, Buono, Rv. 265195 – 01) che «è legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo ultimato anche nel caso di utilizz dell’opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti un consistenza volumetrica tale da determinare comunque un’incidenza negativa concretamente
individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell’aumentata esigenza di infrastrutture opere collettive correlate».
5.2. Su tale secondo elemento si è debitamente soffermato il Tribunale del riesame di Palermo, laddove ha evidenziato che la realizzazione di un impianto sportivo su area a destinazione agricola aumenta proprio il carico urbanistico RAGIONE_SOCIALE zona, motivazione che si pone in linea di stretta continuità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di rea edilizi, è legittimo il sequestro preventivo di manufatti abusivi realizzati in area a destinaz agricola pur se destinati ad attività commerciali, determinando gli stessi un aggravio, anche se non rilevante, del carico urbanistico» (Sez. 3, n. 24167 del 05/05/2011, Longo, Rv. 250965 01).
In presenza di una motivazione, tutt’altro che apparente, il ricorso è da ritenersi pertant inammissibile per quanto visto al par. 2.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 06/03/2024.