Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42404 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42404 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 23 giugno 2023 con cui la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto 1~3 1,0 contro la sentenza emessa in data 12. GLYPH 201ft dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di GLYPH perché tardivo;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello applicato il disposto della sentenza Sez. U, n. 698/2019, in merito alle modalità del decorso dei termini per l’impugnazione, senza considerare che trattasi di overruling giurisprudenziale, cioè un mutamento ermeneutico giurisprudenziale, foriero di un’applicazione retroattiva sfavorevole delle norme esistenti;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha correttamente e logicamente motivato, conformandosi ai principi di questa Corte, l’insussistenza di un mutamento giurisprudenziale rilevante, intervenuto dopo il deposito della sentenza di primo grado, in quanto la legge n. 67/2014, entrata in vigore il 17 maggio 2014, sostituendo l’istituto della contumacia con quello dell’assenza, aveva già da tempo reso inoperante l’obbligo di notifica della sentenza all’imputato non presente alla lettura del dispositivo, perché assente ma non dichiarato contumace (essendo stato il ricorrente, peraltro, presente ad una udienza del processo), e reso conseguentemente decorrenti dalla lettura del dispositivo, e non dalla notifica di un inesistente estratto contumaciale, i termini per l’impugnazione;
ritenuto il ricorso inammissibile perché prospetta una situazione di overruling giurisprudenziale inesistente, dal momento che la corretta interpretazione dell’art. 442, comma 3, cod. proc. pen., stabilita dalla sentenza Sez.U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470, ha solo superato un potenziale contrasto, mentre già molte precedenti decisioni avevano escluso la necessità della notifica dell’estratto della sentenza all’imputato non presente alla lettura del dispositivo, ma non dichiarato contumace, ed anzi comparso ad udienze precedenti (vedi Sez. 6, n. 35215 del 19/04/2017, Rv. 270911; Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018, Rv. 273485; Sez. 5, n. 57097 del 27/09/2018, Rv. 274391), senza che possa avere rilievo l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, peraltro molto limitato, alla luce dell’ulteriore principio,
secondo cui «l’esistenza del contrasto giurisprudenziale sull’obbligo di notifica della sentenza all’imputato non comparso esclude l’imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto e, correlativamente, l’operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale, “c.d. prospective overruling”)» (Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, Rv. 278552);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presipente