Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14464 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14464 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 37233/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 04/10/2024 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di Reggio Emilia; Vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
Vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
In procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 4 ottobre 2024 il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia ha deciso su domanda di ottemperanza a una precedente decisione (del 10 aprile 2014), introdotta da NOMECOGNOME
In particolare, essendo stata annullata per vizio procedurale una precedente decisione, il MdS ha deciso dopo aver sentito le parti in contraddittorio.
In sede valutativa viene evidenziato che il provvedimento cui si Ł chiesto di assicurare ottemperanza (quello del 10 aprile 2014, riguardante le modalità esecutive delle sanzioni disciplinari, con adeguato intervallo temporale in caso di plurime sanzioni) non può dirsi eseguibile, in forza del fatto che il periodo detentivo cui ineriva la decisione Ł terminato in data 7 luglio 2022.
A far data dal 15 luglio del 2022 ha avuto inizio un nuovo periodo di detenzione in ragione dell’avvenuta emissione di un titolo cautelare; ciò esclude che possa parlarsi di ottemperanza a decisioni emesse nel precedente periodo di detenzione.
Ciò, al di là di ulteriori valutazioni in punto di ricorrenza – o meno – di una situazione di fatto analoga a quella presa in esame nella decisione del 2014, conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ottemperanza.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOMECOGNOME Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge.
Secondo la difesa la decisione viola i principi di diritto stabiliti da questa Corte di Cassazione
nella decisione rescindente, numero 14848 del 23 gennaio 2024, in violazione di quanto disposto dall’art. 627 cod.proc.pen. .
Non poteva, in particolare, ritenersi non piø eseguibile il contenuto della decisione emessa sempre da questa Corte di Cassazione – in data 10 aprile 2014, decisione che andava ritenuta tuttora vigente nel rapporto tra NOME e l’Amministrazione penitenziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Con la decisione numero 14848 del 2024 questa Prima Sezione penale ha rilevato un vizio procedurale (provvedimento emesso de plano in caso non consentito) ed ha, pertanto, rimesso al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia la nuova trattazione della domanda di ottemperanza introdotta da NOME COGNOME senza fissare alcun principio di diritto.
Ben poteva, dunque, il Magistrato di Sorveglianza affermare – in sede di nuovo giudizio sulla domanda – che l’originaria decisione favorevole all’Attanasio (quella emessa il 10 aprile 2014) non Ł piø suscettibile di esecuzione, essendosi esaurito il titolo detentivo durante la espiazione del quale la suddetta ordinanza era stata emanata.
Simile affermazione, peraltro, Ł conforme a quanto deciso da questa Corte di legittimità nella decisione numero 5060 del 2024, emessa sempre su ricorso dell’Attanasio, decisione ove si Ł affermato che la cesura tra i diversi periodi di detenzione esplica un effetto preclusivo quanto alla possibilità di attribuire valenza ultrattiva a provvedimenti giurisdizionali che sono strettamente connessi alla esecuzione della pena in un determinato momento storico .
Dunque non può parlarsi di ottemperanza se la decisione che si pone a ‘fondamento’ di tale particolare giudizio risulti emessa in un periodo detentivo dipendente da un titolo esecutivo ormai esaurito, così come ritenuto dal Magistrato di Sorveglianza.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME