Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39684 Anno 2024
Composta
NOME
COGNOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
CORTE
SEZIONE
SENTENZA
proposto da
COGNOME NOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabri,a del 7 dicembre 2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per la reiezione del ricorso;
sentito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della decisione impugnata
RITENUTO IN FATTO
l.Con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il riesame proposto da NOME COGNOME, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perchØ
gravemente indiziato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (descritta al capo
B della rubrica
provvisoria)
oltre che di
concorso in
piø
condotte di importazione,
detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi B3, B7, B8).
2.
Propone ricorso la difesa dell’indagato e con un unico, articolato, motivo di ricorso, prospettato essenzialmente alla luce delle indicazioni di principio tratte da due sentenze di questa
Corte (nn. 44154 e 44155 del 26 ottobre 2023), rese con riguardo a situazioni processuali sostanzialmente analoghe, si evidenzia, sotto il versante della affermata violazione degli artt.
178, lettera c),
191, 234- bis,
273 e 274 cod. proc. pen., nonchØ degli artt. 11, 15 e 24 Cost.,
l
CC
•g•••sa4
5
‘,./
‘
~..
-J3f5){-›
2 4
la inutilizzabilità delle emergenze ricavate dalla acquisizione, tramite ordine europeo di indagine (da qui, o.e.i.), delle chat, trasmesse dall’autorità giudiziaria francese, scambiate attraverso la piattaforma “RAGIONE_SOCIALE ECC”; chat che, nell’assunto accusatorio, avrebbero visto tra i relativi protagonisti, NOME COGNOME, identificato come l’utilizzatore (con il nickname NOME) di uno degli apparecchi criptati (con ID CVDDRC), utilizzati dai sadali in occasione dei diversi traffici illeciti messi in luce dall’attività di indagine.
2.1. In particolare, con il ricorso, riprendendo il tenore delle censure prospettate in sede di riesame, si rimarca:
-che la gravità indiziaria riposerebbe esclusivamente sul portato dei dati offerti dalle dette chat;
-che dagli atti non emergerebbe con chiarezza se le acquisizioni indiziarie trasmesse dall’autorità giudiziaria francese siano stato il frutto di indagini autonome ovvero siano state sollecitate dall’o.e.i. reso dalla Procura di Reggio Calabria;
-che quelli acquisiti non potrebbero considerarsi documenti informatici, sì che nel caso sarebbe da escludere l’applicazione della disciplina di cui all’art.234 bis cod. proc. pen. dovendosi piuttosto guardare a quella di cui agli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. nonchØ a quella dettata dall’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 in relazione ai dati esterni al traffico telefonico e telematica;
-che in ragione di tanto, l’acquisizione di tali dati andava effettuata tramite o.e.i. ma previa imprescindibile autorizzazione di un giudice in esito al vaglio di ammissibilità e utilizzabilità della prova, anche in ragione di quanto precisato dalla Corte di Giustizia nella causa C-746/18, NOMEKNOME;
che, nel caso, le prerogative difensive inerenti al vaglio delle dette emergenze indiziarie dovevano ritenersi gravemente compromesse dalla mancata comunicazione delle chiavi di sicurezza necessarie alla decriptazione delle conversazioni valorizzate a sostegno della gravità indiziaria riferita al ricorrente, avendo la Procura procedente disatteso la sollecitazione in tal senso rivolta dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l.Le censure esposte dal ricorso vanno scrutinate alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME), che si sono per l’appunto pronunciate, tra le altre, in merito alle questioni di diritto sollevate dal ricorrente in presenza di situazioni processuali sostanzialmente identiche: non diversamente da quanto Ł a dirsi guardando alla posizione di NOME COGNOME, anche nei casi sottoposti all’esame delle Sezioni Unite, infatti, il compendio indiziario posto alla base delle misure cautelari personali era costituito principalmente da elementi acquisiti tramite o.e.i. da parte dell’autorità giudiziaria italiana (nella specie, individuata nel pubblico ministero procedente) e segnatamente da comunicazioni scambiate su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, già a disposizione dell’autorità giudiziaria francese.
2.Con tali arresti, le Sezioni Unite hanno in prima battuta chiarito che, trattandosi di prove già disponibili in Francia, tanto per la competenza ad emettere l’o.e.i., tanto per le condizioni di
ammissibilità ed utilizzabilità delle prove così acquisite, occorreva far riferimento al sistema di circolazione delle prove nel processo penale italiano.
In ragione di tanto, il pubblico ministero e, piø in generale, la parte che vi ha interesse possono, nell’ordinamento italiano, chiedere ed ottenere la disponibilità di prove già formate in un procedimento penale al fine di produrle in un altro procedimento penale, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice competente per quest’ultimo. Ciò anche nel caso di prove, come le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, per la cui formazione Ł indispensabile la preventiva autorizzazione del giudice competente.
Ciò, tuttavia, se consente di affermare che non occorre la preventiva autorizzazione, per altro verso lascia impregiudicato il potere del giudice competente del procedimento penale ad quem di valutare se le prove così acquisite siano ammissibili e utilizzabili ai fini della decisione, alla luce delle regole dettate dagli artt. 238, 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.
Ne consegue che anche gli atti oggetto dell’o.e.i., costituenti “prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione”, possono essere legittimamente richiesti e acquisiti dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si vorrebbe utilizzarli; al contempo, graverà sul giudice nazionale, al quale il pubblico ministero presenterà le prove così acquisite, il compito di controllarne l’utilizzabilità nel processo italiano.
Le Sezioni Unite hanno poi affrontato la questione inerente alla possibilità di considerare le trascrizioni di queste chat quali “documenti informatici”, acquisiti ex art. 234-bis cod. proc. pen.
Soluzione, questa, che le Sezioni Unite hanno escluso, chiarendo che l’art. 234-bis disciplina non un mezzo di prova, bensì una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all’estero, che viene attuata in via “diretta” dall’autorità giudiziaria italiana e prescinde da qualunque forma di collaborazione con le autorità dello Stato in cui tali dati sono custoditi (in RAGIONE_SOCIALE termini sono dati informatici disponibili al pubblico e quindi “accessibili”- senza autorizzazione dello Stato territoriale- dall’autorità giudiziaria procedente).
Secondo le Sezioni Unite, poteva venire invece in considerazione la nozione di “prova documentale” ex art. 234 cod. pen., in quanto essa può ricomprendere anche le comunicazioni elettroniche, ancorchØ per alcune tipologie di documenti siano previste regole specifiche, come nel caso della tutela accordata dall’art. 15 Cost. alla corrispondenza (anche di tipo messaggistico, come precisato dalla Corte costituzionale), che tuttavia non richiede per la sua acquisizione processuale un provvedimento del giudice, ma solo un atto motivato dell’autorità giudiziaria.
3.1. Là dove gli atti acquisiti siano poi il risultato di intercettazioni già effettuate in via autonoma in Francia, le Sezioni Unite hanno ribadito che Ł sufficiente che il relativo o.e.i. sia emesso dal pubblico ministero, avendo questi lo stesso potere sul piano interno, occorrendo poi verificare l’esistenza delle condizioni di ammissibilità dell’o.e.i. e di utilizzabilità della prova alla luce dalla disciplina prevista dall’art. 270 citato.
3.2. Da tanto sono stati tratti i seguenti corollari:
i risultati delle intercettazioni potranno ritenersi utilizzabili in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state disposte solo se “risultino rilevanti ed indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali Ł obbligatorio l’arresto in flagranza”
-ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, in quanto l’art. 270 cod. proc. pen. prevede esclusivamente il deposito, presso l’autorità giudiziaria competente per il “diverso” procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime, nØ sono RAGIONE_SOCIALEmenti previste sanzioni di inutilizzabilità (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229244- 01, e Sez. l, n. 49627 del 14/11/2023, COGNOME NOME, Rv. 285579).
-grava sulla parte che eccepisce l’invalidità o l’inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento l’onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende la patologia denunciata (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229245 – 01), e, quindi, nel caso di censura concernente il vizio di motivazione apparente, di produrre sia il decreto di autorizzazione emesso nel procedimento diverso sia il documento al quale esso rinvia (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229246, nonchØ Sez. l, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996);
-nel caso di acquisizione degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale siano state rilasciate le relative autorizzazioni, il controllo del giudice sulla legalità dell’ammissione e dell’esecuzione delle operazioni -di carattere meramente incidentale e, come tale, in influente nel procedimento a quo -riguardar;~ esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investigative, come individuate dal in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in questione (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229247);
-l’omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l’autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l’inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non Ł prevista dall’art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all’art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (così ex plurimis: Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410- 01; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609- 01; Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, COGNOME, Rv. 240972);
-la trasmissione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dal procedimento in cui sono state disposte ad altro procedimento in cui si intende utilizzarle non richiede alcun intervento preventivo da parte del giudice di quest’ultimo, al fine di autorizzare le parti interessate a procedere all’acquisizione di copia dei relativi atti, perchØ tale intervento non Ł previsto dall’art. 270 cod. proc. pen., nØ Ł imposto da altre disposizioni o dal sistema normativa.
Quanto all’utilizzabilità delle prove, le Sezioni unite hanno chiarito il riparto di competenze tra Stato di esecuzione e Stato di emissione dell’o.e.i.
4.1. Le questioni relative all’esecuzione dell’o.e.i. (quindi anche alla trasmissione degli atti) sono proponibili in linea generale solo nello Stato di esecuzione, al quale compete la verifica della regolarità degli atti ivi compiuti. Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, il ricorrente aveva eccepito con il riesame la incompleta trasmissione degli atti autorizzativi emessi in Francia e la Suprema Corte ha rilevato che la difesa non aveva nemmeno allegato con il ricorso di aver presentato istanza a quell’autorità per contestare tale punto.
Tra l’altro, come ha rilevato il Supremo Consesso, non risultavano, nØ erano state indicate, disposizioni da cui desumere la giuridica necessità dell’acquisizione e del deposito, nel procedimento in Italia, dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria straniera aventi ad oggetto l’autorizzazione di attività di indagine in un procedimento pendente davanti ad essa, i cui esiti sono stati successivamente richiesti dall’autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i.
Lo stesso 270 cod. proc. pen. nulla prevede al riguardo.
4.2. Si Ł poi evidenziato che il principio della applicazione della /ex foci nell’esecuzione dell’o.e.i., se comporta l’esclusione quindi della proponibilità di questioni ad essa relativa nello Stato di emissione, fa “salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione” (art. 14 della Direttiva 2014/41/UE).
La soluzione accolta, del resto, corrisponde alla costante tradizione del nostro ordinamento, e alla consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l’atto viene compiuto, con l’unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa (mentre irrilevante Ł la mera inosservanza delle regole dettate dal codice di rito dello Stato italiano richiedente).
Nel sistema della citata direttiva Ł inoltre espressamente riconosciuto il principio della “presunzione relativa che gli RAGIONE_SOCIALE Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali” (Corte giustizia, 11/11/2021, Gavanozov, C-852/19, par. 54; cfr., nello stesso senso, Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19, par. 40). Il che comporta dunque che anche nello Stato di emissione va assicurato il rispetto di tali diritti.
Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini dell’accertamento del “rispetto dei diritti fondamentali”, assumono rilievo i seguenti principi:
-della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria estera nell’ambito di rapporti di collaborazione ai fini dell’acquisizione di prove;
-e dell’onere per la difesa di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata (Sez. U, n. 39061 del16/07/2009, COGNOME, Rv. 244329 -01, e, in termini analoghi, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229245).
5.1. Quanto ai “diritti fondamentali” da rispettare in caso di risultati di intercettazioni, le Sezioni Unite hanno rammentato l’elaborazione in materia della giurisprudenza della Corte EDU e delle condizioni poste dalla specifica disciplina fissata nella Direttiva 2014/41/UE.
Ed in particolare:
-le intercettazioni non autorizzate da un giudice o da un’autorità indipendente, e le intercettazioni disposte sulla base di provvedimenti non motivati in ordine all’esistenza in concreto dei presupposti richiesti dalla legge per procedervi, si pongono in contrasto con i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU;
-non emerge un divieto di effettuare intercettazioni di vaste proporzioni, purchØ siano previste efficaci garanzie contro rischi di abusi e di arbitri nelle fasi dell’adozione della misura, della sua esecuzione e del controllo successivo (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 25/05/2021, Big Brother Watch ed RAGIONE_SOCIALE c. Regno Unito, e Corte EDU, Grande Camera, 25/05/2021, Centrum fiir Ràttvisa c. Svezia, le quali, sebbene con riguardo ad intercettazioni effettuate dai servizi segreti e non nell’ambito di un procedimento penale, hanno escluso che, in generale, le c.d. “intercettazioni di massa”, anche quando disposte per contrastare attività delittuose concernenti il traffico di sostanze illecite, integrino una violazione degli artt. 8 e 10 CEDU, se effettuate nel rispetto di “dovute” garanzie).
-non esiste l’incompatibilità con le garanzie della CEDU della trasmissione dei risultati di intercettazioni disposte in un procedimento penale ad un diverso procedimento penale da parte di un pubblico ministero;
-neppure determina, almeno in linea di principio, una violazione di “diritti fondamentali” l’impossibilità, per la difesa, di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per “criptare” il contenuto delle stesse.
5.2. Sotto quest’ultimo versante, in particolare, Ł stato rimarcato che là dove la disponibilità dell’algoritmo di criptazione si riveli funzionale al controllo dell’affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento, Ł onere infatti della difesa dedurre specifiche allegazioni di segno contrario, inquanto il contenuto di ciascun messaggio Ł inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente, (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, COGNOME, non mass, sul punto; Sez. 6 n. 48838 dell’ll/10/2023, COGNOME, non mass, sul punto; Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, COGNOME, non mass, sul punto; Sez. l, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass, sul punto); nØ la giurisprudenza sovranazionale risulta aver affermato che l’indisponibilità dell’algoritmo di decriptazione agli atti del processo costituisce, di per sØ, violazione dei “diritti fondamentali” (così Corte EDU, Grande Camera, 26/09/2023, NOME c. Turchia, par. 336). Ciò, del resto, in linea con l’onere, gravante sulla parte che si ritiene lesa, di allegazione e prova quanto agli elementi da cui desumere la violazione dei “diritti fondamentali”.
5.3. La Direttiva citata, del resto, prevede l’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti di persone il cui “indirizzo di comunicazione” Ł attivato in Italia solo nel caso in cui l’autorità giudiziaria italiana rileva che le captazioni non sarebbero state consentite “in un caso interno analogo”, perchØ disposte per un reato per il quale la legge nazionale non prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova.
Alla luce di tali coordinate interpretative, le Sezioni Unite, avuto riguardo ai ricorsi scrutinati in quelle occasioni processuali, hanno ritenuto soddisfatta la condizione di ammissibilità posta dall’art. 6, par. l, lett. a), Direttiva 2014/41/UE, relativa alla necessità e proporzionalità delle attività richieste mediante o.e.i., anche in considerazione dei diritti degli indagati.
Dopo aver premesso che l’esame di tale profilo deve essere compiuto avendo riguardo al procedimento nel cui ambito Ł emesso l’ordine europeo di indagine, va rimarcato che nei casi sottoposti all’esame delle sezioni unite, non diversamente da quanto Ł a dirsi per la situazione processuale che occupa, l’o.e.i. risulta formulato con espresso riferimento all’acquisizione delle comunicazioni relative a persone nominativamente indicate in quel momento già sottoposte ad indagini per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina e di acquisto, detenzione, importazione e cessione di partite di tale sostanza stupefacente.
Tutte situazioni riscontrate con riguardo anche alla posizione dell’odierno ricorrente.
Si trattava e si tratta, dunque, di dati probatori trasmessi dall’autorità giudiziaria francese acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati, ed ampiamente motivati in ordine all’esistenza in concreto dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Per altro verso, il ricorso al sistema “Sky-Ecc”, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall’esterno, e per l’utilizzo che risulta esserne stato fatto, costituiva una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati. Per le garanzie di anonimato assicurate agli utenti, si Ł sottolineato, tale sistema non può ritenersi compatibile con la disciplina italiana, che richiede l’identificazione degli utilizzatori, mediante l’acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità, prima dell’attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies D.Lgs. 1 o agosto 2003, n. 259).
I provvedimenti dell’autorità giudiziaria francese evidenziavano che: a) l’acquisto del singolo dispositivo richiedeva il versamento di parecchie migliaia di Euro in funzione di una utilizzazione limitata ad alcuni mesi e, quindi, lasciava presupporre la percezione di elevati “redditi conseguenti”; b) la vendita dei singoli dispositivi avveniva in condizioni di clandestinità, tali da garantire l’anonimato del venditore e dell’acquirente, anche perchØ effettuata dietro pagamenti
in contanti, con conseguente esclusione della tracciabilità delle operazioni; c) il gestore del sistema di crittografia garantiva il massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito internet di non conservare alcun dato diverso da quello concernente l’apertura del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione; d) il sistema di crittografia era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura, memorizzate in luoghi diversi.
Si Ł altresì rimarcato che il sistema “Sky-Ecc” Ł stato utilizzato da organizzazioni criminali operanti in Francia, in Belgio, nei Paesi Bassi e a livello internazionale, proprio in materia di traffico di sostanze stupefacenti; e che l’inserimento del captatore informatico sui server della piattaforma della società “SkyRAGIONE_SOCIALEEcc” non poteva che ritenersi indispensabile perchØ unico mezzo per decifrare i messaggi individuali degli utilizzatori del sistema di crittografia in questione, determinare il livello di utilizzazione criminale dello stesso, identificare i dirigenti della società “RAGIONE_SOCIALE” che lo gestisce e conoscere i legami di costoro con le organizzazioni criminali.
7. Va rilevato, infine, che, a seguito delle richiamate decisioni delle Sezioni Unite, sui temi in esame si Ł pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte giust. UE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C-670/22, M.N., EncroChat), affermando il principio secondo cui l’art. 6, par. 1, lett. b), della direttiva 2014/41 non richiede neppure in una situazione come quella in cui i dati in questione sono stati raccolti dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel territorio dello Stato di emissione e nell’interesse di quest’ultimo che l’emissione di un ordine europeo di indagine diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione sia soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili, nello Stato di emissione, in materia di raccolta di tali prove.
Infatti, alla luce del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, che Ł alla base della cooperazione giudiziaria in materia penale, l’autorità di emissione non Ł autorizzata a controllare la regolarità del procedimento distinto mediante il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove già in possesso di quest’ultimo e di cui l’autorità di emissione chiede la trasmissione.
Sotto altro, ma connesso profilo, occorre tuttavia considerare che la disposizione di cui all’art. 6, par. 1, lett. a), della citata direttiva 2014/41 consente l’emissione di un ordine europeo di indagine anche nell’ipotesi in cui l’integrità dei dati intercettati non possa essere verificata in tale fase della procedura a causa della riservatezza delle basi tecniche dell’intercettazione, purchØ il diritto ad un processo equo venga garantito nel corso del successivo procedimento penale.
Infatti, l’integrità delle prove trasmesse può, in linea di principio, essere valutata solo nel momento in cui le autorità competenti dispongono effettivamente delle prove di cui trattasi.
Per tale ragione la Corte di Lussemburgo ha altresì precisato che l’art. 14, par. 7, della richiamata direttiva 2014/41 impone agli Stati membri di assicurare, senza pregiudizio dell’applicazione delle norme processuali nazionali, che nel procedimento penale avviato nello
Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nell’ambito della valutazione delle prove acquisite tramite l’ordine europeo di indagine. Di conseguenza, quando un organo giurisdizionale nazionale considera che una parte non Ł in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su un tale elemento di prova che sia idoneo ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti, tale organo giurisdizionale deve constatare una violazione del diritto a un processo equo ed espungere tale elemento di prova.
Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve ritenersi inammissibile non tanto e solo perchØ si fonda su rilievi in diritto ora disattesi dalle citate decisioni delle Sezioni unite; ma anche e soprattutto perchØ diretto a replicare pedissequamente il portato del riesame senza mai confrontarsi con le soluzioni argomentative tracciate dal Tribunale del riesame nell’affrontare e superare i motivi addotti con il gravame di merito all’esito di una lettura interpretativa che si Ł rilevata conforme alle successive indicazioni di principio rese da questa Corte nella sua massima espressione.
8.1. Giova premettere che il ricorso, non diversamente dal riesame, non muove critiche alle valutazioni rese in ordine alla esatta individuazione nel ricorrente del soggetto protagonista delle chat apprezzate a sostegno della ritenuta gravità indiziaria quanto ai diversi fatti di reato allo stesso ascritti; nØ, del resto, si contrasta il rilievo indiziario assegnato alle emergenze tratte dalle comunicazioni intercettate. L’unico rilievo prospettato attiene, di contro, alla utilizzabilità delle chat in questione, contrastata riproducendo censure identiche a quelle mosse avverso il provvedimento genetico tramite il riesame.
8.2. Vi Ł tuttavia che tali rilievi critici erano stati analiticamente affrontati dal Tribunale, recuperando letture valutative proprie della giurisprudenza di legittimità, poi avallata dalle citate decisioni delle Sezioni Unite.
In particolare, rispondendo ai motivi di riesame, il Tribunale non aveva mancato di precisare:
che i dati contestati erano stati acquisiti in forza di una indagine autonoma realizzata dalla Autorità Giudiziaria francese indipendentemente dai successivi o.e.i. resi dalla Procura di Reggio Calabria e che questi ultimi riguardavano dunque l’acquisizione di prove già apprese dallo Stato di esecuzione e non si erano risolti nella sollecitazione alla captazione in tempo reale di flussi di comunicazioni (pag. 14);
-che detta acquisizione sarebbe stata resa nel pieno rispetto della normativa sovrannazionale (segnatamente gli artt. 6 e 9 della citata direttiva 2014/41), che riguardavano prove acquisibili nello Stato di emissione e risultavano eseguiti in linea con la normativa dello Stato di esecuzione e che in particolare le comunicazioni crittografate in questione avevano riguardato intercettazioni (quelle autorizzate dal Tribunale di Lille) ma anche l’acquisizione da remoto di dati statici e dinamici (quelle autorizzate dal Tribunale di Parigi, tramite la collocazione di un dispositivo ritenuto indispensabile per decriptate le comunicazioni);
–
che anche a voler ritenere non applicabile alla specie la disciplina di cui all’art 234-bis cod.
in ogni caso tanto non incideva sulla utilizzabilità dei dati guardando alla proc.
pen., disciplina dettata per le intercettazioni perchØ, non diversamente da quanto ritenuto per le
acquisizione rese con rogatoria internazionale, doveva prescindersi da un accertamento sulla gravità
indiziaria
(alla luce della presunzione di
legittimità
degli atti compiuti dall’autorità
straniera) ma anche perchØ le relative autorizzazioni rese dai Tribunali francesi riguardavano l’accertamento di reati associativi riconducibili all’ipotesi di cui all’art 74 d.lgs. n. 309 del 1990
mentre la indispensabilità
dello strumento investigativo era per l’appunto resa
inequivoca dall’utilizzo da parte degli indagati di strumenti di comunicazione altamente sofisticati, così che
anche sul piano della
proporzionalità
non poteva essere mossa censura alcuna alla detta acquisizione;
–
che tanto avrebbe portato alla applicabilità nel caso del disposto di cui all’art 270 cod.
proc. pen. e che in ragione di ciò l’o.e.i. non necessitava di alcuna autorizzazione preventiva da parte di un giudice, trattandosi di elementi probatori acquisibili anche tramite disposizione del
pubblico ministero, spettando poi al Tribunale chiamato a vagliarne il rilievo
il compito di
valutarne la utilizzabilità;
–
che il mancato disvelamento dell’algoritmo utilizzato per decriptare le comunicazioni
acquisite non
dava luogo
ad alcuna
violazione del
diritto di
difesa
e
del principio
del contraddittorio nØ tanto meno dei principi fondamentali dell’ordinamento interno, in linea con le
coordinate interpretative ora privilegiate dalle Sezioni unite, sopra rassegnate.
8.3. Ciò posto, emerge con evidenza che l’impugnazione che occupa non risulta prospettata in
termini di argomentato confronto con le
risposte offerte dal Tribunale del riesame nel
disattendere i motivi di censura esposti con il gravame.
A ben vedere, infatti, il ricorso non contiene neppure effettivi riferimenti al portato della motivazione adottata nel giustificare la decisione ora gravata, risolvendosi in una mera replica
dei motivi di riesame, operata senza affrontare e superare i temi messi in gioco dal Tribunale che,
con considerazioni di ampio respiro, già
in radice smentivano l’assunto difensivo, ne
disvelavano l’inadeguatezza in punto di diritto e la genericità in punto di fatto.
Il tutto secondo una tecnica espositiva all’evidenza viziata da aspecificità estrinseca che porta
alla inammissibilità
dell’impugnazione, con
conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
determinata nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile
il ricorso
e condanna il
ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav. ore della Cassa delle ammende. Manda alla
W•YimO
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art
9~sp.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Ben~~tto
Dic~-~~v-
Depositato ln
~
-l-e;n:…
att. cod. proc. pen.
Il Presiden
CancetferlaAngelo oggatf.~ ~~z.~.
f
i
ti)
ZT
·~Jg4~GLYPH(cmap:df00)Q!JIZIARI)!l
RTO
.NOME