Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1772 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, rigettava l’opposizione presentata, nell’interesse di NOME COGNOME, contro il
decreto del 10 giugno 2023 del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Roma di riconoscimento dell’ordine europeo di indagine (0.E.I.) emesso dall’autorità giudiziaria tedesca nell’ambito del procedimento penale pendente in Germania a carico del COGNOME, sottoposto ad indagine in relazione a reati fiscali commessi in quello Stato estero.
Rilevava il Giudice per le indagini preliminari che il decreto di riconoscimento dell’O.E.I. era stato emesso legittimamente dal pubblico ministero tedesco, in assenza di cause di rifiuto ovvero di insussistenza di cause ostative al riconoscimento, tanto più che risultava il mezzo di ricerca della prova richiesto era stato previamente autorizzato dal giudice tedesco; che al AVV_NOTAIO della Repubblica era precluso il potere di sindacare nel merito i presupposti sostanziali per l’emissione di quell’ordine, questioni che potevano essere poste dall’interessato solo dinanzi all’autorità dello Stato di emissione; e che, in ogni caso, l’accoglimento dell’opposizione non avrebbe avuto come effetto quello dell’annullamento dell’atto di indagine compiuto – come richiesto dalla difesa ma solamente l’annullamento del decreto di riconoscimento dell’O.E.I. e, dunque, la eventuale mancata esecuzione dell’ordine medesimo.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 108 del 2017, per avere il Giudice per le indagini preliminari, anche adottato una motivazione apparente, omesso di verificare la legittimazione dell’autorità giudiziaria emittente l’ordine, senza considerare che nel caso di specie il decreto di perquisizione doveva essere emesso dal giudice e non dal pubblico ministero tedesco, il quale si era limitato a compilare il modulo dell’O.E.I. trasmesso all’autorità italiana.
2.2. Violazione di legge, per avere il Giudice per le indagini preliminari affermato erroneamente che l’accoglimento dell’opposizione al decreto di riconoscimento dell’O.E.I. non comporti l’annullamento del decreto ovvero una declaratoria di inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma solamente la non eseguibilità in Italia dell’ordine: soluzione, questa, che comporterebbe – in ragione dei tempi ristretti di esecuzione – una sostanziale violazione del diritto di difesa, il che giustificherebbe una diversa opzione interpretativa orientata dalla esegesi della disciplina comunitaria in materia di efficacia dei mezzi di impugnazione. In linea gradata, il ricorrente ha chiesto rinviare in via pregiudiziale la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla compatibilità con la disciplina eurounitaria della soluzione interpretativa versata in termini di inutilizzabilità delle prove acquisite sulla base di un O.E.I. eseguito
in assenza dei presupposti del riconoscimento, laddove la mancanza sia riconosciuta solo dopo l’avvenuta esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte generico e in parte manifestamente infondato.
2.1. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a reiterare la questione già posta con l’opposizione, enunciando, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Giudice per le indagini preliminari e omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della ordinanza gravata: pronuncia con la quale, anche richiamando le allegazioni contenuti nella memoria del AVV_NOTAIO del 6 settembre 2013 (v. pag. 5), era stato precisato come l’autorità giudiziaria requirente tedesca avesse emesso l’ordine europeo di indagine per dare attuazione ai decreti adottati dall’autorità giudicante di quello Stato di emissione.
2.2. Del tutto privo di pregio è, conseguentemente, la doglianza difensiva con la quale è stata sollecitata una rivisitazione della determinazione contenuta nella ordinanza gravata alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-724/19 del 16/12/2021, HP), in quanto tale pronuncia afferisce ad uno specifico caso di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico: situazione ben differente da quella consideratq nel presente giudizio, nella quale l’autorità giudiziaria tedesca aveva sollecitato l’acquisizione di materiale documentale cartaceo o informatico mediante l’esecuzione di perquisizioni e sequestri.
In assenza delle condizioni per negare la legittimità del decreto italiano di riconoscimento dell’ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero
tedesco, non vi è interesse dell’odierno ricorrente ad ottenere una decisione con la quale venga messa in discussione la “perimetrazione” degli effetti di un eventuale annullamento di quel decreto.
In tale ottica non è neppure necessario dare seguito alla richiesta difensiva di sospensione del presente procedimento e di rinvio pregiudiziale della questione concernente l’interpretazione di atti normativi dell’Unione europea per delineare la compatibilità con tali disposizioni della disciplina nazionale sugli effetti del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento dell’O.E.I.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/12/2023