Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39511 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39511 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Argentina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’ 11/04/2025 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Proc generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentita l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi de 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice p
indagini preliminari del Tribunale di Roma il 10 marzo 2025 aveva dispos l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti NOME COGNOMECOGNOME in relazione al delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 n. 309 del 1990 (capo 12).
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con sottoscritto dal suo difensore, articolando i seguenti motivi enunciati ne strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. pen.
2.1. Con il primo motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazion quanto l’ordinanza impugnata ha ritenuto erroneamente utilizzabili gli investigativi svolti in Francia (chat scambiate sulle piattaforme cript acquisiti dal pubblico ministero mediante ordine di indagine europeo (OIE) chiara disapplicazione della Direttiva 2014/41/UE, con particolare riguardo artt. 6 e 31, e dei principi di diritto sanciti dalla sentenza della Grand della Corte di Giustizia europea, depositata il 30 aprile 2024.
Detta pronuncia, diversamente da quanto stabilito dalle antecedenti sente delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze nn. 23755 e 23756 2024), ha ritenuto che lo Stato di esecuzione, alla luce della Direttiva 2014/ abbia l’obbligo di subordinare un OIE al rispetto di tutte le condizioni previ diritto dello Stato di emissione in “un caso interno analogo” valutandone, i a quello, il carattere necessario e proporzionato. Dunque, secondo la pronu della Corte di Giustizia, il giudice italiano può e deve compiere una valutazi conformità dei presupposti indicati nei provvedimenti genetici frances autorizzazione alla raccolta della prova nella fase iniziale, alla luce degli e 267 cod. proc. pen. relativi ai requisiti per disporre le intercettazioni i interno analogo” secondo la legislazione italiana vigente. Ciò è richiesto pro fine di operare un controllo giurisdizionale sul rispetto dei diritti fondament persone interessate, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto p Qualora in un “caso interno analogo” l’intercettazione non sia ammessa, ai dell’art. 31, paragrafo 3, della Direttiva citata, l’autorità competente d membro può notificare all’autorità competente dello Stato membro intercettazione che questa non possa essere effettuata o vi si debba porr rendendo inutilizzabili i dati accettati. Ne consegue che il giudice italiano a verificare che l’avvio delle operazioni intercettive sia avvenuto in Fran rispetto dei requisiti di conformità stabiliti dal regime giuridico italiano d artt. 266 e 267 cod. proc. pen.
In particolare, secondo il ricorrente, in assenza di provvedimenti autoriz dell’autorità giudiziaria francese e di qualsiasi informazione in a
corrispondente violazione del diritto di difesa, l’autorità giudiziaria italian accertato né se i dati trasmessi fossero stati acquisiti per mezzo di att intercettazione; né se questa attenesse a reati che le consentissero anche in e per una notizia di reato regolarmente iscritta; né se l’indagato fosse già a iscritto nel relativo registro e, comunque, quali fossero state le modalità quali l’autorità francese aveva acquisito i dati conservati nel server.
Peraltro, il provvedimento impugnato menziona l’annotazione del 12 giugno 2019 del brigadiere di Polizia di Nanterre che indica solo un sequestro di tel ma non anche attività di intercettazione in tempo reale di conversazioni scamb tramite messaggistica criptata in ordine al delitto di associazione a deli finalizzata al narcotraffico internazionale.
Ne consegue che l’affermazione del Tribunale di Roma, secondo cui i grav indizi di colpevolezza riguarderebbero reati per i quali in Italia sono consen intercettazioni, ai sensi dell’art. 266 cod. proc. pen., non è supportata documento.
Inoltre, il provvedimento ha omesso la motivazione in relazione alla censur assenza di tutela al diritto di libertà e segretezza delle comunicazion Costituzione francese, tale da escludere un analogo livello di protezione dei individuali nello Stato di emissione e di esecuzione dell’OIE.
Il ricorso rileva l’avvenuta disapplicazione dei principi sanciti dalla se della Corte di giustizia dell’Unione Europea anche con riferimento alla distin tra raccolta iniziale degli elementi di prova (ed intercettazioni), che deve a sotto il controllo del giudice, e il trasferimento degli esiti delle intercet procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte, che spetta al pu ministero.
Il ricorrente, peraltro, al momento dell’emissione dell’OIE (18 novemb 2021) non era indagato e la sua iscrizione nel registro delle notizie di reat al 1° febbraio 2024 per un titolo di reato – art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto a quello indicato nell’OIE, cioè art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in vio dell’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE.
Il ricorso censura anche la violazione dell’art. 31 della Direttiva 2014/4 di cui il provvedimento impugnato ha offerto un’ interpretazione viziata.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censurano violazione di legge e v di motivazione per assenza di riscontri esterni alla messaggistica acquisita a m OIE in quanto la conversazione riferita a COGNOME ha una forma omissata, che n consente l’esercizio del diritto di difesa, e l’unica leggibile è quella del 2020 che non ha carattere indiziante.
Si censura anche l’autenticità della conservazione dei dati, la immodificabilità e conformità all’originale, visto il mancato rispetto della se
cronologica delle chat, anche alla luce della Convenzione del RAGIONE_SOCIALE d’Europa sul Cybercrime ratificata con la I. n. 48 del 2008.
In ordine alle esigenze cautelari non ne sono rappresentate la concretezza e l’attualità, peraltro, rispetto ad un unico delitto risalente a maggio 2020 svalutando la circostanza che i fratelli COGNOME non conoscessero l’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi sono infondati.
Il primo motivo ruota intorno alla ritenuta incompatibilità tra i princ enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte in materia di acquisizione delle comunicazioni criptate intercorse sulla piattaforma estera Sky-ECC con ordine europeo di indagine e loro utilizzabilità (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589) e i principi affermati dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 30 aprile 2024 nella causa C-670/22, COGNOME.COGNOME., EncroChat; mentre il secondo motivo attiene all’assenza di autenticità della conservazione dei dati.
Di seguito si procederà prima alla sintetica esposizione del contenuto delle sentenze delle Sezioni Unite, richiamata in diverse successive pronunce di questa Corte, e successivamente all’esame delle singole censure indicandone l’oggetto per facilità di lettura.
Va premesso, in termini fattuali, che al momento dell’emissione dell’ordine europeo di indagine (0E’) da parte del Pubblico ministero, le chat di messaggistica sull’utenza Sky ECC in uso al COGNOMErón erano già in possesso dell’autorità giudiziaria francese (Stato di esecuzione) che si era limitata a trasmetterle come “dati freddi”, non costituendo dunque intercettazioni, ma risultati di queste.
I motivi di ricorso, nel sostenere l’inutilizzabilità delle conversazioni acquisi non solo non hanno tenuto nel doveroso conto la complessità ed interezza dei principi sanciti dalle menzionate sentenze delle Sezioni unite, ma hanno erroneamente ritenuto che fossero in palese contrasto con la disciplina dettata dalla Direttiva 2014/41/UE e con la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 30 aprile 2024 che, sebbene successiva, vi si integra perfettamente per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Le Sezioni Unite, nell’esaminare un compendio indiziario costituito dai medesimi elementi acquisiti nel presente procedimento tramite OEI da parte dell’autorità giudiziaria italiana dall’autorità giudiziaria francese, comunicazioni scambiate su chat di gruppo mediante sistema cifrato, hanno
operato una lettura coordinata della disciplina sull’ordine europeo di indagine (0EI) e sul sistema processuale italiano in materia di mezzi di ricerca della prova e di loro circolazione, stabilendo i seguenti principi, validi anche nel caso in esame:
a) per le prove già disponibili in Francia, tanto per la competenza ad emettere l’ordine europeo di indagine, tanto per le condizioni di ammissibilità ed utilizzabilit delle prove già acquisite, occorre fare riferimento al sistema di circolazione delle prove nel processo penale italiano;
b) in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini sulla piattaforma estera SkyECC, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera, in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tr procedimenti penali quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.
Le pronunce menzionate, in base a detti assunti, hanno chiarito che:
-ove gli atti acquisiti siano il risultato di intercettazioni già effettuate i autonoma in Francia è sufficiente che il relativo ordine europeo di indagine sia emesso dal pubblico ministero, avendo questi lo stesso potere sul piano interno;
-in materia di OIE, nel disciplinare l’acquisizione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera, non si richiede anche l’acquisizione dei provvedimenti giudiziari in forza dei quali tali atti sono sta compiuti;
-il pubblico ministero può legittimamente richiedere e acquisire le prove in possesso delle autorità dello Stato di esecuzione senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento in cui intende utilizzarle, non essendo richiesta l’autorizzazione prevista dall’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE quando si tratti di ottenere contenuti già acquisiti in altro procedimento;
-l’utilizzabilità di tali comunicazioni deve essere esclusa solo se il giudice italiano rilevi che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritt fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata;
-l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito de sistema di comunicazioni criptate non determina di per sé una violazione dei diritti fondamentali, dovendosi escludere, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati, in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura e una chiave errata non ha alcuna possibilità di decrittare, anche solo parzialmente, il messaggio;
-le eventuali violazioni del procedimento acquisitivo svolto all’estero devono essere eccepite, rispetto alla disciplina processuale ivi vigente, dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.
3.1.1. Con specifico riferimento alle condizioni di utilizzabilità dei risultati de intercettazioni svolte all’estero, la disciplina italiana di attuazione della Dirett 2014/41/UE all’art. 24 del d. Igs. n. 108 del 2017 prevede una sola ipotesi vietata («se le intercettazioni sono state disposte in riferimento ad un reato per il quale, secondo l’ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite») che non ricorre nella specie, essendo a tal fine sufficiente far riferimento alla contestazione di reato in materia di stupefacenti, che all’evidenza consente il ricorso alle captazioni.
3.1.2. Con specifico riferimento all’utilizzabilità delle prove e al riparto competenze tra Stato di esecuzione (Francia) e Stato di emissione dell’OEI (Italia) le questioni relative all’esecuzione, tra cui la trasmissione degli atti, son proponibili solo nello Stato di esecuzione (Francia), unico al quale compete la verifica della regolarità degli atti ivi compiuti e, ai sensi dell’art. 14 della Dire 2014/41/UE, spetta invece allo Stato di emissione solo quando vadano salvaguardate «le garanzie di diritti fondamentali nello Stato di esecuzione».
Si tratta di un principio consolidato nell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità in tema di rogatorie internazionali per le quali trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l’atto viene compiuto, con l’unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa, restando invece irrilevante la mera inosservanza delle regole dettate dal codice di rito dello Stato italiano richiedente.
Ai fini dell’accertamento “del rispetto dei diritti fondamentali” è la stessa Direttiva 2014/41/UE a riconoscere espressamente la «presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i fondamentali» (Corte di Giustizia 11/11/2021, Gavanozov, C-852/19, § 54; nello stesso senso Corte di Giustizia 8/12/2020, Staatsanwaltshaft Wien, C-584-19, § 40).
Inoltre, le stesse Sezioni Unite, relativamente “ai diritti fondamentali” da rispettare in caso di risultati di intercettazioni, hanno richiamato l’elaborazion della giurisprudenza della Corte EDU che oltre a far gravare sulla parte interessata l’onere di allegare e provare i fatti da cui desumere la loro violazione, ha escluso: 1) l’incompatibilità tra le garanzie della CEDU della trasmissione dei risultati di intercettazioni disposte in un procedimento penale ad un diverso procedimento penale da parte di un pubblico ministero; 2) la loro violazione quando per la difesa sia impossibile accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di
comunicazioni per criptare il contenuto delle stesse (Sez. 6, n. 30032 del 3/07/2024, COGNOME ai § 5.4.; Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, COGNOME; Sez. 6, n. 48838 dell’11/10/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, COGNOME) o questo non sia agli atti del processo (Corte EDU, Grande Camera, 26/09/2023, NOME COGNOME contro Turchia, § 336).
Le Sezioni Unite, sempre con riferimento “ai diritti fondamentali” da rispettare in caso di risultati di intercettazioni, hanno richiamato anche la specifica disciplina della Direttiva 2014/41/UE. Questa limita l’inutilizzabilità dei risultati intercettazioni, disposte da autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti d persone il cui indirizzo di comunicazione è attivato in Italia, soltanto quando l’autorità giudiziaria italiana rilevi che le captazioni non sarebbero state consentite in «un caso interno analogo» perché disposte per un reato per il quale la legge nazionale non prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova. Situazione che non ricorre nella specie alla luce dei delitti contestati al ricorrent sottoposto ad indagini per acquisto, detenzione, importazione, cessione di partite di importanti quantitativi di sostanza stupefacente.
Alla luce di detti principi le Sezioni Unite hanno ritenuto che i dati probator trasmessi dall’Autorità giudiziaria francese fossero stati acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati e soddisfacessero le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 6, paragrafo 1, lett. della Direttiva 2014/41/UE della necessità e della proporzionalità delle attività richieste anche in considerazione dei diritti dell’indagato (vedi infra).
Asserita incompatibilità tra le sentenze gemelle delle Sezioni Unite e la pronuncia della Corte di Giustizia del 30 aprile 2024.
4.1. Il ricorso deduce l’incompatibilità tra i principi affermati dalle menzionat sentenze delle Sezioni unite e quelli sanciti dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia (CGUE) del 30 aprile 2024 (C-670/22, MN.), ritenendo che quest’ultima avesse subordinato l’OEI al rispetto di tutte le condizioni previste dal diritto dell Stato di emissione in “un caso interno analogo” e che il giudice italiano dovesse compiere una valutazione di conformità dei presupposti indicati nei provvedimenti genetici francesi alla luce degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen.
Come puntualmente chiarito da diverse sentenze di questa Corte, i principi affermati dalle Sezioni Unite sono stati confermati e consolidati dalla CGUE dimostrando la piena integrazione e consonanza tra i due orientamenti giurisprudenziali (tra le tante, Sez. 6, n. 35038 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286972; Sez. 6, n. 30383 del 14/07/2025, COGNOME; Sez. 3, n. 30373 del 27/03/2025, COGNOME; Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, COGNOME; Sez. 4, n.
6289 del 27/11/2024, dep. 25, Strangio; Sez. 6, n. 3088 del 5/11/2024, dep. 2025, COGNOME; Sez. 6, n. 32363 dell’8/07/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 37456 dell’8/07/2024, Nirta; Sez. 6, n. 30032 del 3/07/2024, COGNOME).
E’ bene premettere, che il procedimento penale tedesco nel quale sono state sollevate le questioni pregiudiziali che hanno portato alla pronuncia della CGUE ha seguito un percorso del tutto diverso da quello dei procedimenti penali italiani, tra i quali quello in esame, in quanto l’OEI emesso dalla Procura generale di Francoforte aveva riguardato tutti i dati desunti dalle intercettazioni di cittadi tedeschi, anche non identificati, sul presupposto che per il solo fatto di impiegare il sistema Encrochat avessero commesso reati molto gravi in Germania. Al contrario, nel caso in esame, il Pubblico ministero ha richiesto all’autorità giudiziaria francese la trasmissione della messaggistica relativa a determinate persone e nell’arco di uno specifico periodo di tempo.
In sintesi, per quello che interessa in questa sede ai fini dei motivi di ricorso posti, la Corte di Giustizia ha confermato quanto già ampiamente ritenuto dalle Sezioni Unite ovverosia che: a) l’autorità di emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento con il quale lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove, atteso il principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca tra Stati membri (§ 100); b) la competenza del pubblico ministero ad emettere l’OEI per la trasmissione di prove già acquisite deriva dalla disciplina della Direttiva 2014/41/UE e dal diritto dello Stato di emissione che gli attribuisce il potere di richiedere la trasmissione di prove raccolte in un diverso procedimento (§§ 72, 73, 74); c) l’impossibilità di accedere all’algoritmo di decriptazione non determina di per sé una violazione dei diritti fondamentali, purché il diritto a un processo equo venga garantito nel corso del successivo procedimento penale e la difesa abbia la possibilità di esperire rimedi effettivi nello Stato di esecuzione pe contestare la legalità e la proporzionalità della raccolta dei dati (§ 90 e 104).
4.2. In ordine alla questione della competenza del pubblico ministero ad emettere l’OEI, il ricorso deduce erroneamente la violazione della Direttiva 2014/41/UE per la distinzione operata dalle Sezioni Unite tra raccolta iniziale degli elementi di prova (che deve avvenire sotto il controllo del giudice) e trasferimento degli esiti delle intercettazioni in procedimenti diversi (che spetta al pubblic ministero) che avrebbe determinato la disapplicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia.
Al contrario, la Grande Sezione del 30 aprile 2024 ha chiarito che ai sensi dell’art. 1, par. 1, della Direttiva 2014/41, un OEI – che può riguardare tanto i compimento di atti specifici al fine di acquisire prove, quanto l’acquisizione di prove che sono già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione – deve essere emesso o convalidato da un’«autorità giudiziaria». L’art. 2, lett. c), della
Direttiva ricomprende espressamente il pubblico ministero tra le autorità che, al pari del giudice, possono emettere un OEI se, in forza del diritto dello Stato di emissione, è competente, in un caso interno, ad ordinare un atto di indagine diretto alla trasmissione di prove raccolte in un diverso procedimento nazionale. Ne consegue che l’interpretazione congiunta dell’art. 1, par. 1, e dell’art. 2, letter c), della Direttiva 2014/41, consente che un OEI inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione non sia adottato necessariamente da un giudice richiedendosi però che, in forza del diritto dello Stato di emissione, in un procedimento interno a tale Stato, seppur la raccolta iniziale di tali prove avrebbe dovuto essere ordinata da un giudice, la competenza ad ordinare la trasmissione di dette prove sia assegnata dalla legge al pubblico ministero. A ciò si aggiunge che in tema di ordine europeo di indagine, la competenza del pubblico ministero ad emettere l’ordine per l’acquisizione di risultati di intercettazioni già eseguite in altro Stato membro è fissata dall’art. 2 comma 1, del d.lgs. n. 108 del 2017, secondo il quale il pubblico ministero può emettere, nell’ambito delle proprie attribuzioni nella fase delle indagini preliminari, un OEI volto all’acquisizione di una prova già disponibile in un altro Stato membro.
La distinzione tra la base giuridica che disciplina l’autorizzazione del mezzo di ricerca della prova (che compete al giudice dello Stato di esecuzione) e quella che permette il trasferimento della prova già acquisita (che compete al pubblico ministero dello Stato di emissione) costituisce elemento centrale del sistema delineato dalla Direttiva 2014/41/UE e confermato dalla giurisprudenza europea. Tale distinzione riflette il fatto che, quando l’OEI è rivolto all’acquisizione di prova già raccolta nello Stato di esecuzione, in detto Stato è necessariamente intervenuto un vaglio giurisdizionale sulla legittimità della raccolta della prova.
4.3. In ordine alla valutazione dei requisiti di necessità e proporzionalità dell’OEI e all’assenza di gravi indizi di colpevolezza per un reato grave.
Il ricorso deduce che, secondo la sentenza della Corte di Giustizia citata, il giudice italiano può e deve compiere una valutazione di conformità dei presupposti indicati nei provvedimenti genetici francesi alla luce degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen., valutandone il carattere necessario e proporzionato, mentre nella specie non aveva provveduto né ad accertare se i dati trasmessi fossero stati acquisiti per mezzo di attività di intercettazione, né se questa attenesse a reati che la consentissero in Italia, né se l’indagato fosse già all’epoca iscritto nel relati registro in tal modo determinando la violazione del diritto di difesa (su questo ultimo punto vedi § 6 che segue).
La Corte di Giustizia, al contrario, ha precisato che l’autorità di emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento mediante il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove di cui l’autorità di emissione chiede la
trasmissione. Tale principio costituisce diretta applicazione del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale e si fonda sulla fiducia reciproca tra Stati membri nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, i particolare, i diritti fondamentali (CGUE 8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien, punto 40). Ammettere la possibilità di contestare la legittimità dell’attività svolta dalle autorità dello Stato di esecuzione significherebbe incrinare irrimediabilmente il principio del mutuo riconoscimento e la fiducia che ispira i rapporti tra gli Stati membri in tema di cooperazione penale.
La CGUE, infatti, nella sentenza del 30 aprile 2024 ha significativamente sottolineato che le norme della Direttiva 2014/41/UE vanno interpretate alla luce del fine perseguito ovverosia l’istituzione di un sistema basato su un unico strumento denominato OEI, per facilitare e per accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione d diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (§ 86).
Inoltre, la CGUE ha affermato, con chiarezza, che la necessità e la proporzionalità dell’emissione dell’OEI, richieste dall’art. 6, par. 1, della Direttiv 2014/41/UE per l’acquisizione di una prova già raccolta nello Stato di esecuzione, devono essere valutate unicamente alla luce del diritto dello Stato di emissione sia per la lettera della disposizione della Direttiva – che circoscrive la valutazione della sussistenza di tali presupposti al procedimento in cui è stato emesso l’OEI – ma soprattutto per non confliggere con il principio del mutuo riconoscimento, che esclude un sindacato, nello Stato di emissione, dell’attività di raccolta della prova intervenuta nello Stato di esecuzione. Infine, l’art. 6, paragrafo 1, lettera b), dell Direttiva 2014/41/UE non richiede – neppure in una situazione come quella in cui i dati in questione sono stati raccolti dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel territorio dello Stato di emissione e nell’interesse di quest’ultimo che l’emissione di un ordine europeo di indagine diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione sia soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili nello Stato di emissione in materia di raccolta di tali prove, come stabilito al paragrafo 100 della menzionata sentenza («qualora mediante un ordine europeo di indagine l’autorità di emissione intenda ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello stato di esecuzione, tale autorità non è autorizzata a controllare la regolarità del distinto procedimento con il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove di cui essa chiede la trasmissione»), richiamato testualmente a pag. 6 del provvedimento impugnato.
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Peraltro, il requisito della rilevanza e dell’indispensabilità delle prove acquisite tramite OEI, previsto dall’art. 270 cod. proc. pen., deve essere valutato in concreto con riferimento ai delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.
Nel caso di specie, tale requisito risulta pienamente soddisfatto, in quanto le conversazioni acquisite tramite OEI hanno consentito di accertare la partecipazione del ricorrente ad un traffico di stupefacenti di rilievo internazionale e la commissione di numerosi reati fine, tra cui l’importazione e il traffico di ingent quantitativi di cocaina. Si tratta di reati di particolare gravità per i quali è prev l’arresto obbligatorio in flagranza e per i quali le conversazioni acquisite tramite OEI sono risultate non solo rilevanti, ma anche indispensabili per l’accertamento dei fatti.
4.4. In ordine alla violazione del diritto di difesa e ai rimedi effettivi nello St di esecuzione.
Il ricorso deduce la violazione del diritto di difesa in quanto l’autorit giudiziaria italiana non ha accertato la conformità dei presupposti dei provvedimenti genetici francesi e non ha acquisito i provvedimenti autorizzativi francesi.
Oltre a doversi richiamare i principi sopra enunciati dalle Sezioni Unite e dalla Corte di Giustizia in materia di cooperazione giudiziaria nel settore penale, con riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie che ne è alla base, per cui l’autorità di emissione (Italia) non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento distinto con il quale lo Stato membro di esecuzione (Francia) ha raccolto le prove in suo possesso di cui viene chiesta la trasmissione, assumono particolare rilievo anche le decisioni della Corte EDU del 24 settembre 2024 (nn. 44715/20 e 47930/21, NOME.L. e NOME. contro Francia) menzionate da Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, COGNOME, cit., § 2.3.
Con dette pronunce la Corte EDU ha confermato che in Francia gli imputati avevano a disposizione un sistema di garanzie effettivo per ottenere la tutela richiesta, per contestare la legalità e la proporzionalità della raccolta dei dati e loro trasmissione ad altro Stato membro. In particolare, l’art. 694-41 del codice di procedura penale francese stabilisce che l’autorità giudiziaria francese possa rifiutare o subordinare a condizioni la trasmissione delle prove quando ciò sia necessario per tutelare interessi essenziali relativi alla sicurezza nazionale, compromettere la fonte delle informazioni o comportare l’uso di informazioni classificate. Poiché i ricorrenti avevano a disposizione rimedi effettivi in Francia per contestare la trasmissione delle prove all’autorità italiana prima che questo avvenisse, non avendoli esperiti non è configurabile alcuna violazione del diritto di difesa e dell’art. 6 CEDU (Sez. 6, n. 1120 del 14/07/2025, COGNOME; Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, COGNOME).
In sostanza, anche nel caso di specie la difesa aveva la possibilità di proporre un rimedio effettivo in Francia, opponendosi alla trasmissione della prova in Italia, verificando in quella sede la documentazione processuale francese così da giustificare quell’onere di allegazione di prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione «dei diritti fondamentali» che le Sezioni Unite hanno fatto gravare sulla parte interessata.
4.5. In ordine all’impossibilità di accedere all’algoritmo di decriptazione i ricorso ritiene che determini la violazione dei “diritti fondamentali”.
La Corte di Giustizia al § 90 della sentenza menzionata ha stabilito che non osta all’emissione di un OEI la circostanza che l’integrità dei dati ottenuti tramite l’intercettazione «non possa essere verificata a causa della riservatezza delle basi tecniche che hanno permesso l’attuazione di tale misura, purché il diritto a un processo equo venga garantito nel corso del successivo procedimento penale».
Nell’ordinamento italiano, in tema di intercettazioni di flussi comunicativi, l’indisponibilità dell’algoritmo utilizzabile per la decriptazione dei dati informat non determina alcuna lesione del diritto di difesa, perché l’interessato può avvalersi della procedura prevista dall’art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen. per verificare il contenuto delle captazioni, ma non può anche pretendere un controllo diretto mediante l’utilizzo esclusivo e non mediato del programma di decriptazione (Sez. 6, n. 14395/2018, dep. 2019, Testa, Rv. 275534; Sez. 6, n. 1120 del 14/07/2025, COGNOME).
Resta ferma la possibilità per la difesa di dedurre, sulla base di ragioni specifiche, anomalie tecniche in grado di fare dubitare della correttezza delle acquisizioni e dell’inquinamento del risultato probatorio e, in tal caso, il correlativ obbligo, per l’autorità giudiziaria, di promuovere accertamenti sul punto. Peraltro, i singoli utilizzatori dei criptofonini posseggono i messaggi in chiaro, potendo, per esempio, produrre almeno un principio di prova, come le schermate, che possa lasciare diffidare della correttezza delle decodificazioni.
Violazione dell’art. 31 della Direttiva 2014/41/UE per omessa notifica.
5.1. Il ricorso censura la violazione dell’art. 31, paragrafo 3, della Direttiv 2014/41/UE, recepito dall’art. 24 del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, in ragione dell’omessa notifica all’autorità giudiziaria italiana delle intercettazioni eseguit dall’autorità giudiziaria francese.
5.2. L’art. 31, par. 3, della Direttiva 2014/41/UE prevede che se, ai fini del compimento di un atto di indagine, l’intercettazione di telecomunicazioni è autorizzata dall’autorità competente di uno Stato membro e l’indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell’ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro la cui assistenza
tecnica non è necessaria per effettuare l’intercettazione, lo Stato membro di intercettazione lo notifica all’autorità competente dello Stato membro notificato dell’intercettazione. Ricevuta la notifica, l’autorità dello “Stato membro notificato” dovrà verificare se l’attività di intercettazione sia «ammessa in un caso interno analogo» e se così non fosse l’intercettazione non può essere effettuata e vi si deve porre fine.
Il d.lgs. n. 108 del 2017 non ha disciplinato il caso di omessa notifica.
Sul punto assume particolare rilievo quanto affermato da Sez. 6, n. 32363 dell’8/07/2024, COGNOME, secondo cui la mancanza della notifica non produce di per sé alcun vizio di inutilizzabilità. La funzione della notifica, volta ad assicurar la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, deve essere quella di garantire controllo ai fini dell’utilizzazione di un mezzo e dei suoi risultati conoscitivi, ove stessi risultino non ammissibili in base al diritto interno. La necessità della notifica potrebbe sorgere ad operazioni già avviate o addirittura terminate. Considerando tale funzione e la sua potenziale idoneità ad assicurare un intervento interdittivo, deve ritenersi ammissibile un controllo sul risultato delle operazioni di intercettazione rivenienti da acquisizione a mezzo di OEI, nel senso che possa, ora per allora, verificarsi se le operazioni fossero o meno da interdire.
Nel caso di specie, come posto in luce dalle Sezioni Unite, si procedeva per fatti riconducibili ad un quadro associativo, legato al narcotraffico che anche in Italia avrebbe consentito il ricorso ad intercettazioni. Del resto nei provvedimenti autorizzativi dell’autorità giudiziaria francese erano stati posti in evidenza gl elementi indizianti a carico degli utilizzatori delle chat criptate, a cominciare da fatto stesso dell’utilizzo di quel sistema di comunicazione, dovendosi comunque escludere che si fosse fatto ricorso ad operazioni di intercettazione generalizzate ed indiscriminate.
In assenza di una prova dell’avvenuta notifica da parte dell’autorità giudiziaria francese, tuttavia, le intercettazioni coinvolgenti NOME non avrebbero potuto essere inibite avendo riguardo ad un “caso interno analogo” in quanto alla resa dei conti riconducibili a reati in materia di narcotrafficoo per i quali la captazione dell conversazioni è ammesso dalla legge processuale italiana (in questi termini Sez. 6, n. 35038 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286972), cosicchè l’autorità competente dello Stato membro notificato non avrebbe comunque potuto opporsi alla prosecuzione delle intercettazioni o subordinarne l’utilizzo a specifiche condizioni (Sez. 6, n. 1120 del 14/07/2025, COGNOME).
Mancata iscrizione nel registro degli indagati al momento dell’emissione dell’OEI.
6.1. Il ricorso deduce che al momento dell’emissione dell’OEI (18 novembre 2021) il ricorrente non era indagato in quanto la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato risale al 10 febbraio 2024 peraltro per un titolo di reato diverso rispetto a quello indicato nell’OEI, in violazione dell’art. 6 della Diretti 2014/41/UE.
6.2. L’emissione dell’OEI costituisce essa stessa atto di indagine preliminare e, dunque, può avvenire prima della formale iscrizione nel registro degli indagati, quando ciò sia necessario per acquisire elementi probatori indispensabili per la prosecuzione delle indagini e per la stessa iscrizione della notizia di reato.
Tale possibilità è espressamente prevista dalla disciplina della Direttiva 2014/41/UE e dal d.lgs. n. 108 del 2017 che non subordinano l’emissione dell’OEI alla preventiva iscrizione nel registro degli indagati anche perché questo stravolgerebbe la logica progressiva delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 1120 del 14/07/2025, COGNOME; Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, COGNOME) soprattutto quando i dati richiesti siano rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitt per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, come espressamente previsto dall’art. 270 cod. proc. pen.
COGNOME, dunque, è stato iscritto solo successivamente all’acquisizione della messaggistica criptata e alle ulteriori e contestuali attività investigative d conferma (pag. 6 del provvedimento impugnato) quali l’annotazione del 12 giugno 2019 del brigadiere di polizia di Nanterre avente ad oggetto un traffico internazionale di droga nel porto di Anversa in cui era avvenuto il sequestro di telefoni criptati con l’applicativo SkyTARGA_VEICOLO.
Detta conclusione è confermata anche dalle sentenze della Corte EDU, A.L. e E.J. contro Francia, del 24 settembre 2024 sopra citate, richiamate dal Procuratore Generale nella requisitoria orale, in cui si è confermato che il principio di proporzionalità previsto dall’art. 6, paragrafo 1, lett. a) della Direttiva 2014/41/UE non implica né richiede la preventiva iscrizione formale dell’indagato nel registro delle notizie di reato al momento dell’emissione dell’OEI. La valutazione di proporzionalità deve essere effettuata con riferimento alla gravità dei reati oggetto di indagine, alla necessità e indispensabilità delle prove richieste per l’accertamento di tali reati e alla sussistenza di elementi concreti che giustifichino l’emissione dell’OEI.
Nel caso di specie tutti questi presupposti risultano soddisfatti: l’OEI è stato emesso in relazione a reati di particolare gravità (associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale), le prove richieste erano rilevanti e indispensabili per l’accertamento di tali reati e sussistevano elementi concreti desumibili dalle indagini in corso e dalle attività investigative svolte dall’autorit
francese che giustificavano l’emissione dell’OEI anche prima della formale iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie di reato.
La circostanza che i rimedi difensivi in Francia non siano stati esperiti preclude la possibilità di invocare successivamente la violazione dei diritti fondamentali nello Stato di emissione per la mancata preventiva iscrizione nel registro degli indagati.
Diversità tra il titolo di reato indicato nell’OEI e quello contestato.
La circostanza che nell’OEI relativo a COGNOME sia stato indicato un titolo di reato (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) diverso rispetto a quello per il quale è successivamente intervenuta l’iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) non determina alcuna illegittimità dell’OEI.
L’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE richiede che l’OEI sia necessario e proporzionato rispetto al reato oggetto delle indagini, ma non impone una corrispondenza assoluta tra il titolo di reato indicato nell’OEI e quello successivamente contestato. Ciò che rileva è che le prove acquisite tramite OEI siano rilevanti e indispensabili per l’accertamento di reati per i quali è ammessa l’intercettazione e per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (Sez. 6, n. 112 del 14/07/2025, COGNOME; Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, COGNOME).
La qualificazione giuridica del fatto può subire modifiche nel corso delle indagini preliminari sulla base degli elementi probatori progressivamente acquisiti. La circostanza che nell’OEI sia stato indicato il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 30 del 1990 e che successivamente sia stato contestato il reato di cui all’art. 73 del medesimo decreto, peraltro aggravato dall’art. 80 (incarico di consegnare 30 chili di stupefacente), non determina alcuna illegittimità dell’OEI, in quanto entrambi i reati appartengono alla medesima area di offensività, sono accomunati dal riferimento al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e le chat sono risultate rilevanti e indispensabili per l’accertamento.
Assenza di tutela costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni in Francia.
Il ricorso deduce l’omessa motivazione in relazione alla censurata assenza di tutela al diritto di libertà e segretezza delle comunicazioni nella Costituzione francese, tale da escludere un analogo livello di protezione dei diritti individuali nello Stato di emissione e di esecuzione dell’OIE.
La circostanza che la Costituzione francese non contenga una disposizione espressamente dedicata alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni non ne determina l’assenza di tutela atteso che a presidio di questa vi sono sia l’art. 8 CEDU, direttamente applicabile; sia la disciplina del codice di procedura penale francese in materia di intercettazioni che stabilisce garanzie sostanziali e
procedurali conformi agli standard europei. In particolare, gli artt. 100 e seguenti del codice di procedura penale francese prevedono che le intercettazioni possano essere autorizzate solo dal giudice istruttore, per una durata limitata, in relazione a reati di particolare allarme sociale, sulla base di gravi indizi di colpevolezza e con obbligo di motivazione (Sez. 6, n. 1120 del 14/07/2025, COGNOME).
La presunzione di reciproco rispetto dei diritti fondamentali tra Stati membri dell’Unione europea comporta che, in assenza di specifiche allegazioni contrarie da parte della difesa, debba presumersi che lo Stato di esecuzione abbia rispettato i diritti fondamentali nella raccolta delle prove e grava sulla parte interessata fornire elementi concreti e specifici idonei a superare la presunzione di legittimità dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, provando l’esistenza di una violazione dei diritti fondamentali.
9. L’asserita alterazione dei dati e la mancanza di autenticità.
Le censure relative all’asserita alterazione dei dati sono generiche e prive di qualsiasi principio di prova.
La circostanza che l’ordine cronologico delle conversazioni trasmesse non sia perfettamente sequenziale non costituisce elemento idoneo a far dubitare dell’integrità, in quanto tale inesattezza può dipendere da molteplici fattori tecnici connessi alle modalità di trasmissione e di archiviazione dei dati non attestando un difetto di genuinità.
Peraltro, l’OEI ha avuto ad oggetto la richiesta, all’Autorità giudiziaria francese, di specifici «dati freddi», cioè documenti costituenti l’esito delle comunicazioni memorizzate sul server, già acquisiti e decriptati dai giudici francesi, secondo una procedura garantita, in un loro procedimento autonomamente avviato (pag. 5 del provvedimento impugnato), tanto da rendere del tutto inconferente ai fini in esame il richiamo alla Convenzione del RAGIONE_SOCIALE d’Europa sul Cybercrime ratificata con la I. n. 48 del 2008.
10. Omissione di conversazioni e violazione del diritto di difesa.
Altrettanto generica è la censura relativa alla forma omissata di una conversazione riferita a COGNOME, che non consentirebbe un adeguato esercizio del diritto di difesa.
Infatti, al di là dell’impreciso riferimento alla conversazione, non è indicato in che modo tale omissione avrebbe inciso sul diritto di difesa. In ogni caso, la trasmissione parziale di conversazioni non determina di per sé l’inutilizzabilità delle prove acquisite, quando le conversazioni trasmesse siano comunque sufficienti per fondare i gravi indizi di colpevolezza e risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento dei reati contestati (Sez. 6, n. 1120 del 14/07/2025, COGNOME).
I motivi relativi alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari sono generici e comunque reiterano le medesime questioni sollevate in sede di riesame senza confrontarsi con l’analitica risposta fornita sul punto dal Tribunale.
11.1. Alle pagine 8 e 9 del provvedimento impugnato si richiama un intero capitolo dell’ordinanza genetica che argomenta con completezza e logicità la sussistenza dei gravi elementi indiziari acquisiti in ordine ai reati provvisoriamente contestati al ricorrente. Il materiale utilizzato a detto fine risulta costituito non s dalla decriptazione delle chat intercorse tra COGNOME e altri indagati mediante i telefonini criptati, ma anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fratelli COGNOME – da cui era risultato come il ricorrente intrattenesse rapporti con il capo dell’associazione, NOME COGNOME; fosse in grado di reperire rapidamente ed autonomamente canali di approvvigionamento di cocaina all’estero e si trovasse coinvolto in operazioni di traffico internazionale di ingenti quantitativi di droga dal Sud America.
11.2. Anche le censure relative alle esigenze cautelari reiterano la medesima questione sollevata in sede di riesame senza confrontarsi con l’analitica risposta fornita sul punto alle pagine da 9 a 11 del provvedimento impugnato in cui oltre ad essere descritto il pericoloso ed attuale contesto delittuoso in cui ha operato il ricorrente, ne viene valorizzata anche la lunga ed ininterrotta carriera criminale, i procedimenti penali relativi ad omicidi e tentati omicidi già conclusi in primo grado con condanne seppure non definitive.
Peraltro, il provvedimento impugnato ravvisa non solo l’attualità del rischio di reiterazione di delitti di particolare gravità, ma anche il pericolo di inquinamento delle prove ed il pericolo di fuga di cui il ricorso non fa alcuna menzione.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La AVV_NOTAIO estensora
Così decisol’ll settembre 2025
Il Presidente