Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29626 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29626 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 24/03/2025 del GIP TRIBUNALE di Nola lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale il difensore di NOME Mancusochiedeva l’annullamento dell’ordine di esecuzione per lacarcerazione emesso dal Pubblico ministero il 17 marzo 2025, per il mancato riconoscimentodella sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656 commi 5 e 10 cod. proc. pen..
A ragione, il Giudice emittente ha, in sintesi, escluso, contrariamente alla tesi sviluppata dalla difesa, che la sopravvenienza, in data 18/03/2025, del provvedimento di unificazione delle pene poste in esecuzione dal Pubblico ministero con il provvedimento del 17/03/2025, con rideterminazione della pena espianda in misura inferiore ad anni quattro, comportasse la caducazione o la declaratoria di inefficacia di un ordine di esecuzione legittimamente emesso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOMEchiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico ed articolato motivo con il qualelamenta la violazione degli artt. 655,656 e 671cod. proc. pen., e l’omessa motivazione sul punto della sospendibilità dell’ordine di esecuzione nella contestuale esecuzione dell’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., nonchØ contraddittorietà della motivazione in relazione al principio costituzionale di ragionevolezza e del ‘ favor libertatis ‘.
Ha errato il Giudice dell’esecuzione nel non sospendere l’ordine di carcerazione emesso dal Pubblico ministero, sulla base di una giurisprudenza della Cassazione (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788 – 01) che attiene al caso in cui il provvedimento di unificazione di pene ex art. 671 cod. proc. pen. intervenga quando il condannato si trova già ristretto in carcere.
Nel caso di specie, COGNOME si trovava agli arresti domiciliari quando, il 17/03/2025,
– Relatore –
Sent. n. sez. 1892/2025
CC – 29/05/2025
veniva emesso l’ordine di carcerazione (per una pena complessiva di sette anni e tre mesi di reclusione); a tale data già pendeva, avanti al Giudice dell’esecuzione, la richiesta formulata dal condannato di riconoscimento della continuazione tra le due sentenze poste in esecuzione; l’ordinanza che riconosceva il vincolo ex art. 671 cod. proc. pen. tra le due sentenze (e che rideterminava la pena complessiva in misura tale che, detratto il presofferto, la pena residua espianda si poneva al di sotto dei quattro anni), veniva emessa dal Giudice dell’esecuzione il 18/03/2025.
L’ordine di carcerazione eraeseguito il 18/03/2025, allorquando era già stata emessa e comunicata l’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen.: ha quindi errato il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Nola nel non sospendere l’ordine di carcerazione emesso dal Pubblico ministero, dal momento che, stante la contestuale notifica dell’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., non era provato che COGNOME si trovasse già in carcere.
Il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
La Difesa ha depositato una memoria in cui ulteriormente argomenta in ordine alla fondatezza del motivo avanzato con il ricorso principale, ed evidenzia profili di illegittimità costituzionale dell’interpretazione resa dal Giudice dell’esecuzione per assenza di ragionevolezza, di interpretazione conforme a Costituzione e di economicità di norme aventi come criterio il favor libertatis :i provvedimenti emessi dal pubblico ministero nella fase esecutiva, anche se incidenti sulla libertà del condannato, non avendo contenuto decisorio e attitudine a definire il rapporto processuale, non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, promanando da un organo le cui funzioni sono eminentemente di carattere esecutivo e amministrativo; la natura di atto amministrativo dell’ordine di esecuzione consente al Pubblico ministero di revocare o modificare il provvedimento esecutivo che non Ł suscettibile di incorrere nell’intangibilità del giudicato. Se un ordine di esecuzione, quindi, contiene un vizio o un errore del Pubblico ministero in danno del condannato, questi può chiederne la correzione allo stesso Pubblico ministero, ovvero promuovere incidente di esecuzione, come fatto nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
2.Correttamente il Giudice dell’esecuzione non ha annullato l’ordine di carcerazione legittimamente emesso dal Pubblico ministero in data 17 marzo 2025, in applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte per il quale«la rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all’inizio dell’esecuzione, non determina l’annullamento dell’ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione» (Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788 – 01).
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il principio posto con la citata sentenza non riguarda esclusivamente il caso in cui il condannato sia già stato incarcerato al momento in cui interviene il provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen.; esso, invero, si ponesul solco del granitico orientamento per cui eventi influenzanti la misura della pena da eseguire, intervenuti dopo l’emissione del titolo esecutivo, non possono essere utilizzati per valutarne la legittimità ed efficacia (cfr. Sez. 1, n. 4503 del 20/06/2000, Degni, Rv. 216921 01).
Va a tale proposito ricordato come l’inizio della fase di esecuzione della pena ha luogo
con l’emissione dell’ordine di carcerazione, cui segue l’incarcerazione.
Con riferimento alla fase dell’emissione dell’ordine di esecuzione, peraltro, il compito del pubblico ministero si svolge secondo il solo criterio della doverosità, senza spazio alcuno per la discrezionalità. ¨ la natura amministrativa, e non giurisdizionale, dei provvedimenti emessi dal P.M. nella fase dell’esecuzione, richiamata dallo stesso ricorrente, ad impedire qualsiasi spazio di natura discrezionale nella fase dell’emissione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656 cod. proc. pen..
Proprio sulla base di tale presupposto, Ł stato già affermato da questa Corte che le ipotesi di sospensione della esecuzione di pene detentive, ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., sono tassativamente previste e tra queste non vi Ł la pendenza di una procedura di revisione; ne consegue che, al riguardo, non Ł configurabile alcun potere discrezionale del Pubblico Ministero (Sez. 5, n. 30031 del 09/06/2003, Raccanello, Rv. 226381 – 01).
Analogamente può affermarsi il principio per cui, non essendo prevista, tra le ipotesi tassative di sospensione della esecuzione di pene detentive ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., la pendenza dell’incidente di esecuzione volto ad ottenere il riconoscimento del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen., non Ł ipotizzabile che il Pubblico ministero, cui incombe un obbligo, ex artt. 656, 663 cod. proc. pen., di porre in esecuzione le pene detentive, debba sospendere l’emissione di detto ordine, ovvero debba attendere l’esito di tale incidente.
3.Nel caso che ci occupa, quando il Pubblico ministero emise l’ordine di carcerazione nei confronti di NOME COGNOME il 17/03/2025 – contestualmente trasmettendo l’ordine agli organi di polizia giudiziaria per l’esecuzione -, la misura della pena che il ricorrente doveva espiare non consentiva la sospensione ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen..
La circostanza che in data 17 marzo 2025 all’Ufficio di Procura fosse già stata data comunicazione della data di fissazione dell’udienza dell’incidente di esecuzione ex articolo 671 cod. pen. attivato dal condannato Ł, pertanto, del tutto irrilevante.
¨ corretta, dunque, l’affermazione del Giudice dell’esecuzione, secondo la quale, essendo stato emesso l’ordine di esecuzione in questione prima che la pena fosse rideterminata in misura tale da consentire la sospensione del detto ordine, non se ne doveva disporre l’annullamento.
L’assetto normativo, conseguente all’interpretazione in questa sede fornita, Ł perfettamente ragionevole, nØ risulta foriero di ingiustificate disparità di trattamento, posto che esso, coerentemente, riflette il principio “tempus regit actum”, vigente in materia, secondo cui la validità e l’efficacia dei provvedimenti resi dal P.M., ai sensi dell’art. 656, commi 5 ss., cod. proc. pen., sono regolati dalla legge in vigore al tempo della loro formazione (cfr. Sez. 1, n. 39609 del 19/07/2019, Coci, Rv. 276946; Sez. 1, n. 25212 del 03/05/2019, Pullo. Rv. 276144)
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere rigettata. Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME