Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39582 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Grecia il DATA_NASCITA
avverso il decreto del Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 04/06/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Padova, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, del codice di rito, la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, rappresentato dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova il giorno 5 febbraio 2024 (n. NUMERO_DOCUMENTO), perché non tradotto in lingua georgiana/russa.
In particolare, il giudice dell’esecuzione riteneva la richiesta manifestamente infondata poiché l’ordine di esecuzione, contestualmente alla consegna all’interessato, era stato anche tradotto da un interprete ai sensi dell’art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., come risultante dalla relata di notifica.
Avverso detto decreto NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 143, comma 2, e 666, comma 2, del codice di rito e 94, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ed il travisamento di un documento essenziale per la decisione. Al riguardo osserva che quanto riportato nella relata di notifica (costituita da un timbro) non dimostra l’avvenuta traduzione dell’ordine di esecuzione, nemmeno in forma orale, stante l’assenza di un verbale attestante detta traduzione al momento della consegna del medesimo ordine di esecuzione al condannato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato per non avere fornito alcuna risposta alle molteplici argomentazioni di diritto poste a fondamento della originaria istanza.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto, deve ricordarsi che l’ordine di esecuzione deve essere tradotto, nei confronti dello straniero alloglotta, in lingua a lui nota, a pena di nullità (Sez. 1, n. 20275 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247212; Sez. 1, n. 2727 del 30/11/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 235095; Sez. 1, n. 3043 del 19/04/2000, COGNOME, Rv. 216095), a meno che non risulti che egli comprenda la lingua italiana (Sez. 1, n. 25688 del 20/05/2004, COGNOME, Rv. 228143). Infatti, la traduzione persegue lo scopo precipuo di consentire al condannato di provocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità del titolo esecutivo, e metterlo in grado (se del caso) di esperire le procedure previste dagli artt. 175 o 629-bis del codice di rito (Sez. 3, n. 1715 del 15/11/2002, dep. 2003, Suman, Rv. 223278).
2.1. Inoltre, deve ritenersi legittima la traduzione anche solo orale dell’ordine di esecuzione, effettuata a mezzo dell’interprete, in favore di persona alloglotta ove tale ordine venga in rilievo, non in quanto tale, ma come strumento di conoscenza della sentenza passata in giudicato (Sez. 3, n. 7630 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 284200 – 01).
2.2. Nel caso di specie, però, nella relata di notifica dell’ordine di esecuzione (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) non viene attestata l’avvenuta traduzione dell’ordine di esecuzione all’interessato poiché essa indica unicamente che il condannato è stato reso’edotto’ del contenuto dell’atto, senza l’indicazione di chi avrebbe provveduto alla traduzione egr direlativo verbale, né tanto menta sottoscrizione anche dell’interprete, elementi da ritenersi necessari ai fini della dimostrazione della avvenuta traduzione (anche solo orale) dell’ordine di esecuzione.
2.3. Inoltre, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non poteva procedere nelle forme del decreto ‘de plano’ poiché tale strumento è utilizzabile soltanto qualora l’istanza – a differenza del caso in esame – manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Rv. 273714 – 01).
Deve, comunque, precisarsi che la mancata traduzione dell’ordine di esecuzione non determina effetti sulla libertà personale del ricorrente considerato che l’esecutività della sentenza di condanna discende direttamente dalla sua irrevocabilità, come disposto dall’art. 650, comma 1, cod. proc. pen., essendo la decisione giudiziale, non più soggetta ad impugnazione, il solo titolo che legittima la fase dell’esecuzione, del quale l’ordine di carcerazione, previsto dall’art. 656 cod. proc. pen., ha efficacia meramente ricognitiva; l’omissione di quest’ultimo, la sua invalidità, o il ritardo nella sua emissione, non incidono dunque sull’apertura della fase medesima, né attribuiscono al condannato il diritto alla liberazione (Sez. 1, n. 20768 del 23/02/2018, Rv. 272835 – 01; Sez. 5, n. 19647 del 19/04/2011, Gagliardi, Rv. 250179). Affermato in relazione alla posizione del soggetto già sottoposto a custodia cautelare in carcere, l’espresso principio possiede invero valore generale, essendo riferibile anche al condannato raggiunto, in libertà, da un ordine di esecuzione per la carcerazione invalido, che sia tale solo per ragioni ad esso «intrinseche», che non intacchino cioè l’esistenza e l’eseguibilità della sottostante condanna; anche in tale caso il rapporto processuale esecutivo è validamente costituito dalla sentenza irrevocabile che la dispone, e soltanto i vizi che riguardano quest’ultima sono in grado di riflettersi sulla persistenza di esso.
3.1. Tanto nel caso previsto dall’art. 656, comma 1, cod. proc. pen. (ordine di esecuzione per la carcerazione di soggetto non detenuto), che in quello di cui al comma 2 della medesima disposizione normativa (ordine di esecuzione notificato a persona già ristretta in istituto come avvenuto nel caso in esame), il provvedimento emesso dal pubblico ministero è meramente strumentale alla messa in atto del comando contenuto nella sentenza irrevocabile, di cui ripete pedissequamente, a norma del successivo comma 3, imputazione e dispositivo. Come tale, il provvedimento in esame è altresì privo di autonoma attitudine lesiva, ascrivibile semmai al titolo esecutivo, se mancante o invalido.
3.2. La declaratoria di nullità, conseguente all’ eventuale omessa traduzione, importa quindi senz’altro la necessità di rinnovare l’atto, in modo conforme al modello legale (art. 185, comma 2, cod. proc. pen.), ma non si ripercuote, di per sé, sulla carcerazione ormai instaurata che, come sopra illustrato, non dipende direttamente dall’atto nullo trovando autonomo titolo giustificativo nella
condanna passata in giudicato; fatta salva l’ipotesi che la finalità conoscitiva anzidetta sia definitivamente pregiudicata dalla persistente mancata effettuazione, entro un ragionevole termine e nonostante l’ordine di rinnovazione impartito dal giudice, della doverosa traduzione.
Il decreto impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Padova, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio nel rispetto dei principi sopra fissati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.