Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 783 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 783 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 06/12/2021 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’istanza nell’interesse di NOME COGNOME, volta ad ottenere l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione all’esecuzione della pena irrogata con sentenza del 12 agosto 2018, rilevando che nell’istanza non era stato indicato il domicilio ove potere eseguire la misura e che tale domicilio neppure era desumibile dagli atti de: procedimento.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 143, 161 e 656, comma 5, cod. proc. pen.
Deduce che l’ordine di esecuzione relativo alla pena di cui sopra, con la contestuale sospensione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod, proc. pen., era stato notificato alla ricorrente alloglotta senza la traduzione, nonostante la stessa non fosse in grado di comprendere il contenuto degli scritti in lingua italiana; da ci derivando una nullità assoluta che imponeva la rinnovazione della notificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Il ricorso ha sollevato un’eccezione che riguarda la nullità del precedente ordine di esecuzione, o meglio della sua notificazione, sulla base di rilievi secondo cui la condannata alloglotta non sarebbe stata a conoscenza della lingua italiana.
A parte l’assertività del percorso critico, la difesa deduce in tal modo motivi inammissibili poiché introdotti in sede di legittimità tramite un ricorso avverso una decisione del Tribunale di sorveglianza, mentre la nullità dell’ordine di esecuzione, per mancata traduzione nella lingua nota allo straniero alloglotta, va sollevata davanti al giudice dell’esecuzione, al quale, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. rimane funzionalmente attribuita, in ogni tempo, la verifica dell’efficacia del tito esecutivo anche in ragione della corretta notifica (in tale senso la stessa sentenza citata nel ricorso, Sez. 1, n. 20768 del 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272835 – 01).
Giudice dell’esecuzione che, peraltro, come osservato nella requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, ha la possibilità di verificare se, sulla base degli atti del procedimento, risulti “comprovata l’ignoranza della lingua italiana” che dovrebbe inficiare la notificazione dell’ordine di esecuzione in caso di omessa traduzione (Sez. 1, n. 40733 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 274531 – 01).
Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delea ammende.
Così deciso il 1 luglio 2022.