Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; GLYPH tek Cet{ 0z.f 0 lette le conclusioni del PG I · GLYPH Ox ‘d-t. ue JL GLYPH cet c–ce c> +e, c i GLYPH i’–‘t& GLYPH dte”hrcf3
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Salerno in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato il ricorso avverso il decreto del Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, del 19 gennaio 2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione n. 46/22 RAGIONE_SOCIALE del 12 luglio 2023, relativo alla pena residua di anni quattro e giorni ventidue di reclusione, emesso nei confronti di NOME COGNOME con richiesta di conseguente rimessione in libertà.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato per il tramite del difensore, denunciando violazione dell’art. 656, comma 4 -bis, 5 e 7 cod. proc. perì.
Il ricorrente evidenzia che:
con decreto del 7 ottobre 2022 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno sospendeva l’esecuzione dell’ordine di carcerazione a carico di COGNOME, in pendenza dell’istanza di liberazione anticipata, rivolta dall’interessat al Magistrato di sorveglianza;
a fronte del rigetto di detta istanza, in data 12 luglio 2023, il Procurator generale competente emetteva l’ordine di esecuzione n. 46/22 RAGIONE_SOCIALE, relativo alla pena residua di anni quattro e giorni ventidue di reclusione;
a seguito del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, del 17 gennaio 2024, di concessione della liberazione anticipata per giorni quarantacinque, la difesa richiedeva la sospensione dell’ordine di carcerazione, istanza respinta con decreto del Procuratore generale del 19 gennaio 2014, impugnato con l’incidente di esecuzione proposto, pur rientrando la residua pena, al netto della concessa liberazione anticipata, nei limiti stabiliti per chiedere misure alternative ex ar 656, comma 5, cod. proc. pen.;
è stato quindi proposto incidente di esecuzione finalizzato ad ottenere la revoca dell’ordine di esecuzione n. 46/22 RAGIONE_SOCIALE.
Si evidenzia che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta per violazione del divieto di reiterazione della sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna, ex art. 656, comma 7 cod. proc. pen., sostenendo che la prevista attesa da parte del Pubblico ministero, organo preposto all’esecuzione della pena, di cui all’art. 656, comma 4 -bis cod. proc. pen. nelle more della decisione da parte del Magistrato di sorveglianza sulla concedibilità o meno della liberazione anticipata avrebbe sostanziale natura di sospensione.
La difesa evidenzia, invece, che la previsione di cui al comma 7 dell’art. 656 cit. fa espresso riferimento soltanto alle ipotesi previste dal comma 5 della stessa norma, cioè al decreto emesso dal Pubblico ministero per il condannato a
piede libero, onde consentire di chiedere misure alternative, nei trenta giorni dalla notifica del provvedimento, né altre sospensioni sono previste dal sistema.
La previsione di cui all’art. 656, comma 4 -bis cod. proc. pen., invece, prevede, secondo il ricorrente, una mera “attesa” da parte del Pubblico ministero, in caso di procedura incidentale avviata, dinanzi al Magistrato di sorveglianza, per l’eventuale concessione della liberazione anticipata, così ripristinando lo stato di libertà, in attesa delle determinazioni del Magistrat medesimo.
Si conclude, quindi, per l’illegittimità dell’ordine di esecuzione che deriva da un provvedimento del Magistrato di sorveglianza dichiarato illegittimo con successiva decisione del Tribunale di sorveglianza, la cui nullità, a parere del ricorrente, deve condurre all’adozione di nuovo ordine di esecuzione, con contestuale sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. visti i nuovi limiti di pena, al netto della concessa liberazione anticipata per giorni quarantacinque.
3.11 Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.Va premesso che, in relazione al riconoscimento dell’istituto della continuazione in executivis, la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato (tra le altre, Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, NONA) ERMAL (CUI) 01F4POS, Rv. 282788 – 01) il principio secondo il quale la rideterminazione della pena, in sede esecutiva, entro i limiti di cui all’art. 656 comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione, in un momento successivo all’inizio dell’esecuzione, non determina l’annullamento dell’ordine di esecuzione adottato e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione.
Con riferimento alla rideterminazione della pena, si è infatti, reiteratamente affermato che questa comporta soltanto l’obbligo di comunicazione, all’istituto di detenzione, della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l’annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, la sospensione della cui esecuzione può avvenire esclusivamente – ricorrendone i presupposti – a seguito dell’istanza di misure alternative alla detenzione (Sez. 1, n. 39752 del 21/07/2017, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 6359 del 31/01/2006, COGNOME, Rv. 233441 – 01; Sez. 1, n. 2349 del 30/03/2000. COGNOME, Rv. 216086 – 01).
1.2.Per il, diverso, caso delle detrazioni di cui all’art. 54 Ord. pen., l’art. 6 cod. proc. pen., che fissa la base dello statuto regolatore dell’esecuzione delle pene detentive, stabilisce, al comma 4-bis, che, al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b) (casi riferiti a coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’art. 54 Ord. pen., non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Quindi, il magistrato di sorveglianza, senza ritardo, provvede con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen. Ciò, con l’ulteriore precisazione che la disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis Ord. pen.
La funzione della previa verifica e quantificazione del diritto alla riduzione di pena, scaturente dal riconoscimento della liberazione anticipata, si identifica nella concretizzazione della possibilità di sganciare l’operatività della suddetta riduzione di pena dalla previa acquisizione, da parte del condannato, dello stato detentivo conseguente all’attuazione dell’ordine di esecuzione della pena: ciò, per far sì che il soggetto, meritevole della liberazione anticipata, in relazione all detenzione pregressa, possa vedersela riconoscere e possa fruire dei relativi effetti prima dell’inizio dell’esecuzione.
L’introduzione di tale meccanismo, però, implica che, comunque, l’avvio e la definizione del sub procedimento, volto alla previa verifica della sussistenza del diritto del condannato a vedere scomputata dall’entità della pena espianda il quantum corrispondente alla riduzione di essa, determinata dalla liberazione anticipata a lui riconosciuta, afferiscono alla fase genetica dell’ordine d esecuzione. Di guisa che il pubblico ministero – quando, sulla scorta del calcolo virtuale, abbia ritenuto rilevante ai fini della configurazione dell’ordine esecuzione il provvedimento del magistrato di sorveglianza e lo abbia conseguentemente investito della determinazione sulla liberazione anticipata spettante al condannato – deve emettere i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dell’art. cit., subito dopo la decisione del magistrato di sorveglianza, come stabilisce il comma 4-quater della norma in esame.
In questo senso non può trascurarsi di considerare che l’adempimento di cui all’art. 656, comma 4 -bis, Ord. pen. va effettuato “prima di emettere l’ordine di esecuzione”. Sicché, una volta legittimamente emesso il suddetto ordine, se lo stesso resta valido anche dopo la modificazione dell’entità della pena per fatti sopravvenuti, ciò, se determina l’ovvio, corrispondente aggiornamento
dell’oggetto dell’esecuzione, non legittima la ripetizione della fase antecedente all’emissione dell’ordine.
2.Tale ragionamento va applicato anche al caso in esame in cui il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è stato superato da quello del Tribunale di sorveglianza che, in sede di reclamo, ha concesso la liberazione anticipata non riconosciuta in prima battuta.
La richiesta di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella specie, non è in violazione del divieto di riemissione del provvedimento di sospensione, perché questa, nel caso di specie, non è mai stata adottata in precedenza, stante la diversa consistenza della procedura di cui all’art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Tuttavia, non può essere tralasciato il contenuto testuale della norma che collega il momento dell’emissione dell’ordine di carcerazione alla decisione del Magistrato di sorveglianza.
Invero, il comma 4-quater dell’art. 656 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che il Pubblico ministero emette il provvedimento di cui ai commi 1 (ordine di carcerazione senza sospensione) o 5 (ordine di carcerazione con sospensione) “dopo la decisione del magistrato di sorveglianza”. Si tratta di previsione espressa, pur a fronte della natura reclamabile dell’ordinanza, ex art. 69-bis ord. pen. è reclamabile davanti al Tribunale.
Dunque, la decisione dell’organo collegiale sopraggiunge in un momento in cui il condannato è legittimamente detenuto in forza dell’ordine di carcerazione impugnato.
In effetti, il caso in esame non è assimilabile a quello in cui il condannato contesta la legittimità della mancata sospensione perché basata su un calcolo errato da parte del Pubblico ministero (ad esempio, dimostrando che, poiché vi era una pena espiata senza titolo da computare, la pena residua era in realtà inferiore a quattro anni di reclusione). Anzi, nella specie, non vi è alcun errore ma soltanto una diversa valutazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte del Tribunale in sede di reclamo.
Va, poi, ricordato il principio per cui la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di altro titolo (tra le alt Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Rv. 283688 – 01).
È vero che, nel caso in esame, il ricorrente non era detenuto per altro titolo, ma per il medesimo titolo di cui si discute, oggetto di incidente di esecuzione. Tuttavia, non va trascurato che la rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in un momento
successivo all’inizio dell’esecuzione, non determina l’annullamento dell’ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione (Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. cit.), principio affermato in tema di riconoscimento del vincolo della continuazione, da estendere anche al caso di specie in cui, per effetto dell’accoglimento del reclamo in ordine al diniego del Magistrato di sorveglianza, il Tribunale ha concesso la liberazione anticipata ed essendo intervenuto, medio tempore, legittimo ordine di esecuzione con conseguente carcerazione del condannato.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente